Sentenza n. 757/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento con il ricorso principale: - del provvedimento datato 27 giugno 2022, prot. uscita n. 0049780, di rigetto della richiesta di autotutela presentata dall’azienda agricola ricorrente ai sensi della l. n. 228 del 2012; - per l’accertamento dell’obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell’art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all’AGEA di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C-348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C-46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; con i motivi aggiunti: - dell’intimazione di pagamento n. 135 2023 90002637 49/000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20 aprile 2023; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente; e per l’accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all’iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8-ter l. n. 33 del 2009; e per la dichiarazione dell’obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente; e per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla «Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell’istanza» con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autotutela relativo al prelievo supplementare sulle quote latte e intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato il diniego con cui AGEA aveva respinto la richiesta di autotutela concernente le somme pretese a titolo di prelievo supplementare per le campagne lattiere 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. Ha chiesto inoltre l’accertamento dell’obbligo di AGEA di pronunciarsi e di ricalcolare il prelievo in conformità ai criteri indicati da alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché l’annullamento dell’intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’accertamento dell’inesistenza del debito e il risarcimento dei danni derivanti dal prelievo. Nel corso del giudizio, per le campagne 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, la ricorrente ha dichiarato di avere chiesto ad AGEA il ricalcolo delle somme ai sensi dell’art. 10-ter d.l. 69/2023, come modificato dalla normativa sopravvenuta. Quanto alla campagna 2008/2009, ha rappresentato che una sentenza del TAR Lazio aveva annullato gli atti di determinazione del prelievo supplementare, imponendo all’amministrazione una complessiva rideterminazione secondo la legislazione vigente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che i fatti sopravvenuti — la richiesta di ricalcolo per tre campagne e l’annullamento giudiziale degli atti relativi alla campagna 2008/2009 — imponessero ad AGEA una generale rivalutazione della posizione dell’azienda agricola. Tali sopravvenienze hanno fatto venir meno le ragioni dell’istanza di autotutela e, al contempo, comportato l’inefficacia degli atti diretti all’esecuzione coattiva del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non è stata quindi esaminata la fondatezza originaria dei motivi di ricorso né sono state adottate statuizioni di annullamento o di accertamento nel merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; il giudice non ha esaminato nel merito tale domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 10-ter d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Indicato quale base normativa della richiesta di ricalcolo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare per alcune campagne lattiere.
art. 1, comma 947, l. 30 dicembre 2025, n. 199
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina applicabile alla richiesta di ricalcolo del prelievo supplementare.
art. 8-ter l. n. 33 del 2009
Richiamato nella domanda della ricorrente con riferimento all’iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, sopravvenienze normative o giurisprudenziali impongono all’amministrazione una nuova e complessiva rivalutazione della posizione del ricorrente, facendo venir meno l’utilità concreta di una decisione sull’atto originariamente impugnato.
- L’annullamento giudiziale degli atti presupposti alla determinazione di un credito amministrativo, con necessità di rideterminazione secondo i criteri vigenti, può far venir meno l’interesse a contestare il precedente diniego di autotutela e gli atti di riscossione fondati su quel credito.
- La sopravvenuta necessità di ricalcolare un prelievo amministrativo può comportare l’inefficacia degli atti diretti alla riscossione coattiva del credito precedentemente determinato, quando tali atti dipendano dalla quantificazione oggetto di rivalutazione.
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