Cassazione Penale, Sentenza n. 10331/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per due motivi: (1) vizio per violazione dell'art. 56 c.p., sostenendo che il fatto configurerebbe tentativo di furto (l'imputato era stato sorpreso mentre accatastava le persiane staccate ma non aveva ancora portato via la refurtiva, quindi mancherebbe la "autonoma ed effettiva disponibilità" dei beni); (2) vizio per violazione dell'art. 133 c.p., censurando l'eccessiva severità della pena ritenuta non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno qualificato il reato come consumato, in quanto l'imputato aveva ottenuto, anche brevemente, la autonoma ed effettiva disponibilità delle persiane (richiamando il precedente Sez. 4, n. 11683/2018, "Arena"). Ha inoltre rilevato l'aspecificità delle censure di cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p., mancando una critica puntuale della motivazione impugnata. Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale congrua, avendo considerato i precedenti dell'imputato e la gravità del fatto (divelto quasi tutte le persiane). Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sentenza depositata il 10/02/2022.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
La Corte interpreta che il furto è consumato quando l'agente consegue un'autonoma ed effettiva disponibilità dei beni sottratti, anche se tale disponibilità è di brevissima durata; la mera fase preparatoria non sussiste se l'atto di appropriazione ha avuto concretamente luogo.
art. 133 cod. pen.
La determinazione della pena è ritenuta congrua se motivata sulla base della gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato; una censura generica sulla eccessiva severità non è sufficiente a incidere sulla decisione senza specifiche argomentazioni.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il vizio di aspecificità dell'atto di impugnazione (mancanza di critica puntuale e correlazione tra motivi e decisione impugnata) comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 344-bis cod. proc. pen.
Richiamata per il profilo temporale: la sospensione del corso della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado e i termini per l'intervento dell'improcedibilità sono rilevanti ai fini dell'ammissibilità ma non incidono sul merito del ricorso quando questo è manifestamente infondato.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato nel senso che, se non ricorre assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non si può escludere la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria: la Corte non ha riscontrato colpa esimente.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Citata come principio di riferimento rispetto all'applicazione delle sanzioni pecuniarie connesse all'inammissibilità: conferma l'orientamento sul tema della responsabilità per l'inammissibilità degli atti.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 (Arena)
«Risponde del delitto di furto in abitazione consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità dei beni sottratti, uscendo dall'abitazione, sebbene sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine prima di uscire dall'area condominiale».
Tale precedente viene utilizzato per affermare che anche un'effettiva disponibilità temporanea dei beni è sufficiente per la consumazione del furto.
Massime di principio
- Per distinguere tra tentativo e consumazione nel reato di furto, valutare se l'agente ha conseguito un'autonoma ed effettiva disponibilità del bene: anche una disponibilità di breve durata può determinare la consumazione.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente la motivazione della decisione impugnata; censure generiche o aspecifiche possono rendere il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Le doglianze sulla eccessiva severità della pena richiedono una motivazione dettagliata che confronti le circostanze personali e il fatto; la mera affermazione di sproporzione è insufficiente.
- Gli strumenti processuali relativi alla prescrizione e all'improcedibilità (es. art. 344-bis c.p.p.) possono influire sui termini e sulla strategia difensiva, ma non salvano un ricorso manifestamente infondato sul merito.
- Quando si procede con rito abbreviato, la diminuzione della pena e l'operare delle circostanze (attenuanti/aggravanti) devono essere valutate e contestate in modo preciso per incidere sull'esito del giudizio di legittimità.
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