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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1605

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

Normativa europea32018R1605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio dell'Unione relativo al Burundi, modificando una voce dell'elenco contenuto nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755. L'intervento è limitato alla sostituzione della voce n. 3 dell'elenco delle persone designante, con l'inserimento di ulteriori dati identificativi e dei motivi della designazione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è immediatamente vincolante e applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica puntuale dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 sulle misure restrittive nei confronti di una persona designata per la situazione in Burundi.

Ambito di applicazione

Si applica nell'ambito del regime sanzionatorio dell'Unione europea relativo al Burundi istituito dal regolamento (UE) 2015/1755. Incide esclusivamente sull'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive di cui all'articolo 2 di tale regolamento, aggiornando i dati identificativi e i motivi di designazione di una specifica persona fisica. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica delle misure restrittive dell'UE in considerazione della situazione in Burundi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605 interviene nel quadro delle misure restrittive adottate dall'Unione europea nei confronti del Burundi con il regolamento (UE) 2015/1755. La finalità è esclusivamente aggiornata e puntuale: il Consiglio modifica l'allegato I del regolamento base per integrare ulteriori informazioni identificative relative a una persona già inserita nell'elenco delle designazioni.

Contesto normativo

Il provvedimento richiama il regolamento (UE) 2015/1755, adottato il 1° ottobre 2015, che istituisce il regime restrittivo in considerazione della situazione in Burundi. La base giuridica dell'intervento è l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento del 2015, che consente l'aggiornamento dell'elenco allegato. I considerando evidenziano che sono emerse ulteriori informazioni identificative su una persona fisica e che, pertanto, occorre modificare conseguentemente l'allegato I.

Ambito della modifica

Il regolamento non introduce nuove categorie di misure, né disciplina aspetti procedurali generali del regime sanzionatorio. Esso incide soltanto sull'elenco di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1755, sostituendo la voce n. 3 dell'allegato I. L'effetto pratico è l'aggiornamento dei dati identificativi e dei motivi della designazione di una persona soggetta a misure restrittive.

Contenuto della voce sostituita

La nuova voce riguarda Mathias/Joseph NIYONZIMA, alias KAZUNGU, per il quale sono indicati:

  • date di nascita: 6 marzo 1956 e 2 gennaio 1967;
  • luogo di nascita: comune di Kanyosha, Mubimbi, provincia Bujumbura Rurale, Burundi;
  • numero di registrazione (SNR): O/00064;
  • cittadinanza burundese;
  • numero di passaporto: OP0053090.

Quanto ai motivi della designazione, il testo afferma che la persona è un agente del Servizio di intelligence nazionale ed è responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi, incitando alla violenza e ad atti di repressione nel corso delle manifestazioni iniziate il 26 aprile 2015, successive all'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza. È inoltre ritenuto responsabile di aver contribuito all'addestramento, al coordinamento e all'armamento delle milizie paramilitari Imbonerakure, anche al di fuori del Burundi, milizie indicate come responsabili di atti di violenza, repressione e gravi abusi dei diritti umani.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento del Consiglio, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull'aggiornamento degli elenchi sanzionatori nazionali e dell'Unione.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. In particolare, la voce n. 3 dell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2 viene sostituita integralmente con una nuova scheda identificativa e motivazionale.

Aggiornamento della designazione individuale

L'allegato sostituisce la voce relativa a Mathias/Joseph NIYONZIMA, alias KAZUNGU, indicando date e luogo di nascita, numero di registrazione (SNR), cittadinanza burundese e numero di passaporto. I motivi della designazione riguardano il suo ruolo di agente del Servizio di intelligence nazionale e la responsabilità nell'aver ostacolato una soluzione politica in Burundi, incitando alla violenza e ad atti di repressione durante le manifestazioni iniziate il 26 aprile 2015, nonché nell'aver contribuito all'addestramento, al coordinamento e all'armamento delle milizie paramilitari Imbonerakure, anche fuori dal Burundi.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni individualiburundi

Testo integrale

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