Regolamento (UE) 2018/1606
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1606 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/1606 aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, dando attuazione a nuove designazioni effettuate dall’UNSC il 16 ottobre 2018. In particolare, modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2017/1509 aggiungendo tre navi all’elenco di quelle soggette a divieto di accesso ai porti. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'elenco delle navi soggette a divieto di accesso ai porti nell’ambito delle misure restrittive UE contro la Repubblica popolare democratica di Corea.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Incide sulle navi inserite nell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/1509, in particolare sulla rubrica relativa alle navi a cui è vietato l’accesso ai porti. Le modifiche riguardano l’aggiunta di tre navi all’elenco delle navi designate dall’ONU ai fini del divieto di ingresso portuale e del cambiamento di bandiera.
Modifica dell’elenco delle navi soggette a misure restrittive contro la RPDC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1606 interviene in un regime sanzionatorio già vigente nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, aggiornando l’elenco delle navi inserite nelle misure restrittive dell’Unione. Il provvedimento recepisce le designazioni adottate il 16 ottobre 2018 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006).
Base normativa e contesto
Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base del regolamento (UE) 2017/1509, che disciplina le misure restrittive contro la RPDC e ha abrogato il regolamento (CE) n. 329/2007. La modifica è effettuata in virtù dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento del 2017, che consente l’aggiornamento degli allegati alla luce degli sviluppi internazionali rilevanti.
Contenuto della modifica
L’unica modifica sostanziale consiste nell’aggiornamento dell’allegato IV del regolamento (UE) 2017/1509, nella sezione "B. Navi a cui è vietato l'accesso ai porti". Vengono aggiunte tre navi all’elenco delle unità soggette a divieto di accesso portuale:
- SHANG YUAN BAO, IMO 8126070, designata il 16.10.2018; il testo indica che la nave mercantile avrebbe effettuato trasferimenti nave-a-nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall’ONU PAEK MA il 18 maggio 2018 e con la nave MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018.
- NEW REGENT, IMO 8312497, designata il 16.10.2018; il testo indica un trasferimento nave-a-nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018.
- KUM UN SAN 3, IMO 8705539, designata il 16.10.2018; il testo indica il trasferimento nave-a-nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018.
Effetti giuridici e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento delle misure di divieto relative alle navi inserite nell’elenco.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il Consiglio adotta il regolamento in attuazione del regolamento (UE) 2017/1509, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, di tale atto, per adeguare le misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea alle nuove designazioni dell’ONU.
Aggiornamento dell’allegato sulle navi soggette a divieto di accesso ai porti
L’allegato del regolamento modifica l’allegato IV del regolamento (UE) 2017/1509, sotto la rubrica "B. Navi a cui è vietato l'accesso ai porti", inserendo tre nuove navi: SHANG YUAN BAO (IMO 8126070), NEW REGENT (IMO 8312497) e KUM UN SAN 3 (IMO 8705539). Per ciascuna nave è riportata la data di designazione del 16.10.2018 e il riferimento ai trasferimenti nave-a-nave di probabile petrolio che hanno giustificato l’inserimento.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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