Regolamento (UE) 2018/1604
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 modifica il regime sanzionatorio dell'Unione nei confronti della Repubblica di Guinea aggiornando l'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009. La modifica riguarda l'aggiornamento delle informazioni sul rango militare di due soggetti già elencati, mediante sostituzione integrale dell'allegato. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 sulle misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea, con sostituzione dell'elenco delle persone designate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sulle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 1284/2009 nei confronti della Repubblica di Guinea, limitatamente all'aggiornamento dell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi contenuto nell'allegato II. Il testo fornito mostra in particolare la designazione di cinque persone fisiche, individuate come responsabili degli eventi del 28 settembre 2009 in Guinea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 del Consiglio
Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell'Unione nei confronti della Repubblica di Guinea, già istituite dal regolamento (UE) n. 1284/2009. La finalità dichiarata è l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'elenco dei soggetti designati, in particolare con riferimento al rango militare di due persone.
Base giuridica e contesto
Il Consiglio adotta il regolamento facendo riferimento al TFUE e all'articolo 15 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1284/2009. Nei considerando si ricorda che il regolamento originario è stato adottato il 22 dicembre 2009 e che, alla luce delle informazioni aggiornate, è necessario modificare di conseguenza il contenuto dell'allegato II.
Oggetto della modifica
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 con il testo contenuto nell'allegato del nuovo regolamento. Si tratta quindi di un atto di esecuzione che non istituisce ex novo il regime sanzionatorio, ma ne aggiorna il contenuto applicativo tramite la revisione dell'elenco delle persone interessate.
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento base. Nel testo fornito risultano elencate cinque persone fisiche, con dati identificativi e motivo dell'inclusione:
- Capitano Moussa Dadis Camara, nato il 1.1.64 o il 29.12.68, passaporto R0001318;
- Colonnello Moussa Tiégboro Camara, nato il 1.1.68, passaporto 7190;
- Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif Diaby, nato il 26.2.57, passaporto 13683;
- Tenente Aboubacar Chérif, alias Toumba, Diakité;
- Colonnello Jean-Claude Pivi, alias Coplan, nato il 1.1.60. Tutti sono indicati come persone identificate dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea.
Entrata in vigore e effetti
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura vincolante generale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetti immediati sul regime sanzionatorio europeo.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il Consiglio adotta il regolamento di esecuzione sulla base del TFUE e dell'articolo 15 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1284/2009, al fine di attuare le misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea.
Aggiornamento dell'allegato II
L'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 è sostituito integralmente dal testo allegato al regolamento di esecuzione. Il considerando chiarisce che devono essere aggiornate le informazioni relative al rango militare di due persone elencate nell'allegato.
Elenco dei soggetti designati
L'allegato riporta l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Nel testo fornito compaiono cinque persone fisiche, tutte indicate come responsabili degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea: Capitano Moussa Dadis Camara, Colonnello Moussa Tiégboro Camara, Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif Diaby, Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) Diakité, Colonnello Jean-Claude Pivi (alias Coplan).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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