Regolamento (UE) 2019/348
Regolamento delegato (UE) 2019/348 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce criteri quantitativi e qualitativi uniformi per determinare se il dissesto di un ente creditizio o di un’impresa di investimento possa avere effetti negativi rilevanti sui mercati finanziari, sugli altri intermediari o sulle condizioni di finanziamento. La valutazione serve in particolare a decidere se concedere gli obblighi semplificati previsti dalla direttiva 2014/59/UE. Per gli enti creditizi introduce un punteggio quantitativo totale con soglia generale di 25 punti base, mentre per le imprese di investimento lascia alle autorità la fissazione della soglia; in entrambi i casi sono previste valutazioni qualitative, regole per i gruppi e deroghe per alcuni enti particolari.
Norme tecniche di regolamentazione per valutare l’impatto del dissesto di enti creditizi e imprese di investimento ai fini degli obblighi semplificati previsti dalla direttiva 2014/59/UE
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione degli Stati membri, nell’ambito della direttiva 2014/59/UE, quando devono valutare se il dissesto di un ente possa produrre serie ripercussioni negative sui mercati finanziari, su altri enti o sulle condizioni di finanziamento. Riguarda gli enti creditizi e le imprese di investimento soggetti alla direttiva 2014/59/UE, con regole specifiche per gli enti facenti parte di gruppi soggetti a vigilanza consolidata, per gli istituti di credito agevolato e per gli enti creditizi oggetto di un processo di liquidazione ordinato. Si applica in tutta l’Unione ed è direttamente applicabile; è testo rilevante ai fini del SEE.
Regolamento delegato (UE) 2019/348: criteri di valutazione dell’impatto del dissesto sugli obblighi semplificati
Il regolamento integra la direttiva 2014/59/UE, definendo criteri tecnici comuni per stabilire se il dissesto di un ente possa avere effetti negativi rilevanti sui mercati finanziari, sugli altri enti o sulle condizioni di finanziamento. La finalità pratica è consentire alle autorità competenti e di risoluzione di decidere se un ente debba restare soggetto agli obblighi pieni oppure possa beneficiare degli obblighi semplificati previsti dalla disciplina di risanamento e risoluzione.
Quadro generale e logica della valutazione
Il regolamento imposta una metodologia a due livelli. In primo luogo, per gli enti creditizi e per le imprese di investimento, le autorità devono svolgere una valutazione quantitativa basata su punteggi e indicatori; solo se tale valutazione non è sufficiente, oppure nei casi espressamente previsti, interviene la valutazione qualitativa. Il testo sottolinea che la valutazione ai fini dell’articolo 4 della direttiva 2014/59/UE deve restare distinta da altre valutazioni della risoluzione, come la risolvibilità dell’ente o la verifica delle condizioni per la risoluzione.
Il regolamento mira inoltre a garantire un’applicazione convergente nell’Unione, facendo leva su dati prudenziali già disponibili nei quadri di segnalazione e su criteri coerenti con le categorie della direttiva 2013/36/UE, in particolare G-SII, O-SII e classificazione SREP.
Valutazione quantitativa degli enti creditizi
Per gli enti creditizi, l’articolo 1 prevede un punteggio quantitativo totale calcolato secondo l’allegato I. La soglia generale è pari a 25 punti base. Se l’ente raggiunge o supera tale soglia, è considerato potenzialmente idoneo a produrre serie ripercussioni negative.
Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono modificare la soglia entro un intervallo compreso tra 0 e 105 punti base, tenendo conto delle specificità del settore bancario nazionale, e devono riesaminare periodicamente la soglia così modificata. Quando i dati mancanti impediscono il calcolo pieno degli indicatori, è possibile usare approssimazioni; per gli enti sotto una certa soglia informativa del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è ammesso attribuire valore zero ad alcuni indicatori pertinenti.
È prevista una semplificazione per gli enti di piccolissime dimensioni: se le attività totali non superano lo 0,02 % del totale delle attività degli enti creditizi autorizzati nello Stato membro, le autorità possono concludere, senza applicare la valutazione quantitativa, che il dissesto non produrrebbe tali ripercussioni, salvo che ciò sia giustificato in base alla valutazione qualitativa.
Sono inoltre previste presunzioni di rilevanza per i G-SII, gli O-SII e gli enti classificati in categoria 1 SREP: per questi soggetti le autorità possono stabilire direttamente che il dissesto potrebbe produrre serie ripercussioni negative, pur continuando a utilizzare i relativi dati per alcune aggregazioni tecniche.
Valutazione qualitativa degli enti creditizi
Se l’ente non rientra già nella soglia quantitativa o nelle categorie presuntive, l’articolo 2 impone una valutazione qualitativa almeno ogni due anni. Le autorità devono considerare almeno:
- la presenza di funzioni essenziali in uno o più Stati membri;
- l’eventuale insufficienza dei mezzi del sistema di garanzia dei depositi rispetto ai depositi protetti, compresa la capacità di raccogliere contributi straordinari ex post ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2014/49/UE;
- una struttura azionaria troppo concentrata, troppo diffusa o poco trasparente, tale da ostacolare tempestività ed efficacia delle azioni di risanamento o risoluzione;
- l’appartenenza a un sistema di tutela istituzionale, quando l’ente svolga funzioni essenziali per gli altri membri, inclusi servizi di compensazione o tesoreria;
- l’affiliazione a un organismo centrale, quando la mutualizzazione delle perdite possa costituire un ostacolo rilevante all’insolvenza ordinaria.
La valutazione deve essere indipendente e coerente con le finalità di pianificazione del risanamento e della risoluzione. Può essere svolta anche per categorie omogenee di enti, se l’autorità ritiene che vi siano caratteristiche simili.
Regole per le imprese di investimento
Per le imprese di investimento, l’articolo 3 prevede una logica analoga ma meno predeterminata. Le autorità devono effettuare una valutazione almeno biennale sulla base di un punteggio quantitativo totale costruito a partire dagli indicatori dell’allegato II e dalle ponderazioni stabilite dalle autorità stesse. I valori degli indicatori sono determinati secondo l’allegato III; in mancanza di dati, si possono usare approssimazioni o altri indicatori pertinenti.
La soglia è fissata direttamente dalle autorità competenti e di risoluzione, non dal regolamento. Se la soglia è superata, l’impresa è considerata potenzialmente fonte di serie ripercussioni negative. Anche per le imprese di investimento G-SII, O-SII o categoria 1 SREP è prevista la possibilità di una presunzione diretta di rilevanza senza applicare la valutazione quantitativa.
L’articolo 4 disciplina la valutazione qualitativa, da attivare per le imprese non già considerate rilevanti. Tra i criteri minimi figurano:
- lo svolgimento di funzioni essenziali;
- la struttura azionaria opaca o eccessivamente concentrata;
- l’appartenenza a un sistema di tutela istituzionale con prestazione di funzioni essenziali ad altri membri;
- la prevalenza di clientela retail o professionale;
- il livello di protezione dei fondi e degli strumenti finanziari detenuti per i clienti rispetto ai sistemi di indennizzo degli investitori;
- la complessità del modello di business e l’ampiezza delle attività di investimento.
Enti facenti parte di gruppi
L’articolo 5 disciplina le valutazioni per gli enti appartenenti a gruppi. In via generale, la valutazione si effettua a livello dell’impresa madre nello Stato membro in cui l’ente è autorizzato. Per i gruppi soggetti a vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, la valutazione va svolta sia a livello dell’impresa madre nell’Unione sia a livello di ciascuna impresa madre nazionale, o in mancanza della stessa, di ciascuna filiazione autonoma nello Stato membro.
Il gruppo è considerato rilevante se almeno a uno di questi livelli:
- è superata la soglia quantitativa fissata per gli enti creditizi o per le imprese di investimento;
- sono soddisfatti i criteri qualitativi previsti per la rispettiva categoria.
Il regolamento esclude da tali regole i soggetti oggetto di un piano di risanamento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE. È inoltre imposto il coordinamento tra autorità e lo scambio delle informazioni nei collegi di vigilanza e di risoluzione.
Trattamenti speciali: istituti di credito agevolato e liquidazioni ordinate
Gli articoli 6 e 7 introducono due ipotesi speciali. Le autorità possono considerare gli istituti di credito agevolato come enti il cui dissesto non produrrebbe verosimilmente serie ripercussioni negative, senza applicare la soglia quantitativa e le regole di gruppo, quando le condizioni qualitative non risultano soddisfatte ai livelli rilevanti. Lo stesso vale per gli enti creditizi oggetto di un processo di liquidazione ordinato.
Queste deroghe riflettono la natura peculiare di tali soggetti: gli istituti di credito agevolato perseguono finalità di interesse pubblico con prestiti garantiti da amministrazioni pubbliche, mentre la liquidazione ordinata di regola impedisce la continuazione di nuove attività.
Differenze tra autorità nello stesso Stato membro
L’articolo 8 riconosce espressamente che autorità competenti e autorità di risoluzione dello stesso Stato membro possono giungere a conclusioni diverse, poiché la pianificazione del risanamento e quella della risoluzione perseguono finalità differenti. In presenza di divergenze, esse devono verificare periodicamente se la difformità continui a essere giustificata.
Allegati e base tecnica degli indicatori
Gli allegati definiscono gli indicatori operativi. Per gli enti creditizi, l’allegato I combina criteri di dimensione, interconnessione, ambito e complessità delle attività, e tipo di attività, con un peso prevalente del totale delle attività e con indicatori legati a passività e attività verso altri enti finanziari, titoli di debito, derivati OTC, esposizioni transgiurisdizionali, depositi privati, prestiti al settore privato e pagamenti interni.
Per le imprese di investimento, l’allegato II si concentra su quattro indicatori principali: totale delle attività, totale delle passività, ricavi totali da commissioni e compensi, attività in gestione. L’allegato III specifica le fonti informative e le voci di segnalazione FINREP da utilizzare, inclusi criteri per i calcoli a livello mondiale o UE, oltre a precisazioni tecniche per i pagamenti interni.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Valutazione quantitativa degli enti creditizi
L’articolo 1 impone alle autorità competenti e di risoluzione di valutare l’impatto del dissesto di un ente creditizio sulla base del punteggio quantitativo totale calcolato secondo l’allegato I, con aggiornamento regolare e almeno biennale. Se il punteggio è pari o superiore a 25 punti base, l’ente è considerato suscettibile di produrre serie ripercussioni negative; la soglia può essere innalzata o ridotta dalle autorità entro l’intervallo 0-105 punti base e deve essere riesaminata periodicamente. Sono previste approssimazioni quando mancano i dati e, per gli enti sotto la soglia del modello 20 del regolamento (UE) n. 680/2014, la possibilità di attribuire valore zero ad alcuni indicatori. Gli enti creditizi con attività totali non superiori allo 0,02 % del totale delle attività degli enti creditizi autorizzati nello Stato membro possono essere esclusi dalla valutazione quantitativa, salvo giustificazione ai sensi dell’articolo 2. G-SII, O-SII e enti classificati categoria 1 SREP possono essere considerati automaticamente rilevanti senza applicare i paragrafi 1-5.
Valutazione qualitativa degli enti creditizi
L’articolo 2 prevede che, se l’ente creditizio non è già considerato rilevante ai sensi dell’articolo 1, le autorità effettuino una valutazione qualitativa almeno ogni due anni. I criteri minimi sono: svolgimento di funzioni essenziali in uno o più Stati membri; possibile insufficienza dei mezzi del sistema di garanzia dei depositi rispetto ai depositi protetti; struttura azionaria eccessivamente concentrata, diffusa o opaca; appartenenza a un sistema di tutela istituzionale con prestazione di funzioni essenziali ad altri membri; affiliazione a un organismo centrale con mutualizzazione delle perdite tale da ostacolare l’insolvenza ordinaria. La valutazione è autonoma rispetto alle finalità della pianificazione di risanamento e risoluzione e può essere svolta per categorie omogenee di enti.
Valutazione quantitativa delle imprese di investimento
L’articolo 3 prevede una valutazione regolare e almeno biennale basata sul punteggio quantitativo totale calcolato sugli indicatori dell’allegato II, ponderati secondo le scelte delle autorità competenti e di risoluzione. I valori sono determinati secondo l’allegato III; se i dati mancano, si usano approssimazioni o, in mancanza, altri indicatori pertinenti. La soglia del punteggio quantitativo totale è fissata dalle autorità. Se la soglia è superata, l’impresa è considerata suscettibile di produrre serie ripercussioni negative. Anche per le imprese di investimento G-SII, O-SII o categoria 1 SREP le autorità possono concludere direttamente per la rilevanza senza applicare la valutazione quantitativa.
Valutazione qualitativa delle imprese di investimento
L’articolo 4 richiede, per le imprese non già considerate rilevanti ai sensi dell’articolo 3, una valutazione qualitativa almeno ogni due anni. I fattori minimi includono: svolgimento di funzioni essenziali; struttura azionaria opaca o troppo concentrata; appartenenza a un sistema di tutela istituzionale con funzioni essenziali verso altri membri; prevalenza di clientela retail o professionale; grado di copertura dei fondi e degli strumenti detenuti per conto dei clienti da parte dei sistemi di indennizzo degli investitori; complessità del modello di business e ampiezza delle attività di investimento.
Regole per gli enti facenti parte di gruppi
L’articolo 5 stabilisce che, per gli enti appartenenti a un gruppo, le valutazioni si effettuano in linea generale a livello dell’impresa madre nello Stato membro di autorizzazione. Per i gruppi soggetti a vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, le valutazioni si svolgono a livello dell’impresa madre nell’Unione e a livello di ciascuna impresa madre in uno Stato membro o, in mancanza, di ciascuna filiazione autonoma nello Stato membro. Il gruppo è considerato suscettibile di produrre serie ripercussioni negative se almeno a uno di tali livelli è superata la soglia quantitativa o sono soddisfatti i criteri qualitativi. È previsto il coordinamento tra autorità di vigilanza e di risoluzione e lo scambio di informazioni nei collegi.
Trattamento speciale per istituti di credito agevolato e enti in liquidazione ordinata
Gli articoli 6 e 7 consentono di considerare, senza applicare la valutazione quantitativa e la regola di gruppo dell’articolo 5, rispettivamente gli istituti di credito agevolato e gli enti creditizi oggetto di un processo di liquidazione ordinato come enti il cui dissesto non potrebbe verosimilmente produrre serie ripercussioni negative, purché le considerazioni qualitative dell’articolo 2 non siano soddisfatte almeno a uno dei livelli rilevanti di gruppo. Gli istituti di credito agevolato sono definiti per rinvio al regolamento delegato (UE) 2015/63.
Coordinamento tra autorità nazionali
L’articolo 8 riconosce che, tenuto conto delle diverse finalità della pianificazione del risanamento e della risoluzione, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dello stesso Stato membro possono giungere a conclusioni diverse nell’applicazione degli articoli da 1 a 4 e 6 e 7. In tale ipotesi devono valutare periodicamente se la divergenza resti giustificata.
Entrata in vigore
L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 25 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1604
- Regolamento · 25 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1605
- Regolamento · 25 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1606
- Regolamento · 24 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1607
- Regolamento · 24 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1608
- Regolamento · 24 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1630
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →