Cassazione Penale, Sentenza n. 33122/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Pellacini avverso la sentenza del Tribunale di Parma (condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per mancanza del "specifico mandato ad impugnare" ex art. 581 c.p.p., comma 1-quater, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022. Il difensore ha dedotto che il ricorrente aveva invece conferito, in data 08/05/2023, un nuovo mandato con elezione di domicilio e indicazione del procedimento, successivo alla pronuncia della sentenza, idoneo a soddisfare il requisito richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha interpretato il comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p. secondo la ratio di garanzia e selezione delle impugnazioni, affermando che il "specifico mandato" non richiede formule sacramentali ma deve garantire la conoscenza della sentenza e la volontà di impugnare. Ha ritenuto che l'atto del 08/05/2023 (con indicazione del procedimento, sottoscrizione e elezione di domicilio) soddisfasse il requisito essendo stato rilasciato dopo la sentenza. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello.
Norme richiamate
d.lgs. n.150/2022, art.33, comma 1, lett. d) (modifica art.581 c.p.p.)
"Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio" (comma 1-ter); "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio" (comma 1-quater).
La novella ha introdotto requisiti formali per l'atto di impugnazione finalizzati a garantire che l'impugnazione sia espressione consapevole della volontà dell'imputato, richiedendo in caso di giudicato in assenza un mandato post-sentenza con domicilio. La Corte ha precisato che il requisito va interpretato in modo sostanziale: non è richiesta una formula rituale ma la prova della conoscenza della sentenza e della volontà di impugnare.
art. 581 cod. proc. pen.
L'articolo, come integrato dai commi 1-ter e 1-quater, disciplina i requisiti dell'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto il comma 1-quater applicabile anche al ricorso per cassazione quando la sentenza di primo grado è successiva all'entrata in vigore della novella.
art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022
Stabilisce l'ambito temporale di applicazione della modifica normativa: le nuove disposizioni si applicano alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022).
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale relativa al reato per cui Pellacini è stato condannato (reato tributario); la pronuncia della Cassazione ha riguardato l'ammissione dell'impugnazione e non il merito della condanna.
Massime di principio
- Il "specifico mandato ad impugnare" richiesto per l'imputato giudicato in assenza deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenere l'elezione o dichiarazione di domicilio.
- Il requisito del mandato non impone formule sacramentali: è sufficiente che l'atto dimostri in modo chiaro la conoscenza della sentenza e la volontà dell'imputato di impugnare (es. indicazione del procedimento, sottoscrizione, elezione di domicilio, data successiva alla sentenza).
- Le corti devono interpretare il requisito in chiave sostanziale e teleologica (tutela delle garanzie e razionale selezione delle impugnazioni) evitando formalismi che escludano impugnazioni valide sul piano della volontà dell'imputato.
- Se il mandato e la relativa elezione di domicilio risultano da atto successivo alla sentenza e sufficientemente specifici (numero di RG, firma, trasmissione), l'impugnazione va ammessa.
- La disposizione è applicabile anche al ricorso per cassazione quando la sentenza di primo grado sia pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella; pertanto va sempre verificata la presenza e la sufficienza del mandato nei casi di giudicato in assenza.
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