Sentenza del 23/01/2020 n. 1485 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società C.R. ha impugnato un avviso di accertamento emesso da L.A. S.p.a. relativo al pagamento della TIA per gli anni 2006-2008 contestando la legittimità della deliberazione comunale n. 44/2006 con la quale il Comune di Latina aveva istituito la tariffa di igiene ambientale (TIA 1). La questione principale era se, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 (che sopprime la TIA 1), il Comune potesse comunque adottare o far valere una delibera che introduceva la TIA 1 in data successiva (30 maggio 2006). L.A. S.p.a. ha dedotto in cassazione violazione della disciplina del D.Lgs. n. 152/2006, art. 238, comma 11 e ha lamentato omissione di esame del principio nomofilattico richiamato dal Consiglio di Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di L.A. S.p.a., confermando l'orientamento secondo cui, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 (29 aprile 2006), la TIA 1 è stata soppressa e i Comuni non potevano più istituire la tariffa prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Sono invece salvaguardate solo le discipline regolamentari "vigenti" e i provvedimenti attuativi già adottati alla data di entrata in vigore del Codice dell'Ambiente; una delibera adottata il 30 maggio 2006 per introdurre la TIA 1 è stata ritenuta illegittima. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per l'incertezza normativa; la sentenza dà altresì atto degli adempimenti relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
disposizione che istituiva la tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e prevedeva la soppressione della TARSU "a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5"
Istituiva la TIA 1 e prevedeva un regime transitorio (da attuare con regolamento ministeriale); tuttavia la soppressione della TARSU non comportava l'immediata abrogazione di tutta la disciplina poiché operava il regime transitorio previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11
"Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi ... attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima ..." (regime transitorio articolato con termini di 7-8 anni)
Ha fissato il regime transitorio per l'applicazione della tariffa (TIA) indicando termini minimi di applicazione della normativa preesistente; tale regime avrebbe fatto perdurare la possibilità di applicare TARSU/TIA sino a determinate date, ma è stato ricondotto dal giudice al contesto temporale annullato dall'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), art. 238, comma 1
"La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11."
Dichiara la soppressione della TIA 1 a decorrere dall'entrata in vigore del decreto; rappresenta il momento di cessazione dell'istituto TIA 1.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 11
"Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"
Stabilisce che, in assenza di regolamento attuativo, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari già vigenti; la Corte interpreta questo come tutela delle discipline Già adottate e vigenti, ma non come autorizzazione a nuove adozioni di TIA 1 successive all'entrata in vigore del Codice.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i
"i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cit., continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto"
Prevede la continuazione dei provvedimenti attuativi già adottati fino all'entrata in vigore dei nuovi atti attuativi; il giudice ne ha ricavato che ciò riguarda provvedimenti già esistenti e non la possibilità di emanare nuovi atti sostitutivi dopo la soppressione.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (richiamato)
riferimento alla disciplina istitutiva della TARSU (art. 58 e ss.)
Riferimento storico alla tassa rifiuti (TARSU) che la normativa successiva intendeva sostituire; utile per comprendere la transizione normativa tra TARSU, TIA 1 e la disciplina del Codice dell'Ambiente.
Massime di principio
- L'entrata in vigore di una norma che sopprime un istituto tributario (qui la TIA 1) impedisce ai Comuni di istituire nuovamente lo stesso istituto dopo tale data: gli atti successivi all'entrata in vigore sono illegittimi se mirano a reintrodurre l'istituto soppresso.
- Le disposizioni che prevedono la "continuità" delle discipline regolamentari vigenti e dei provvedimenti attuativi si intendono riferite agli atti già in vigore alla data di entrata in vigore della nuova normativa e non autorizzano l'adozione di nuovi regolamenti o delibere che creino ex novo un istituto ormai abrogato.
- In presenza di un quadro normativo incerto o di orientamenti giurisprudenziali oscillanti, i giudici possono compensare le spese di lite tra le parti.
- Prima di adottare o applicare atti comunali che incidono su tributi o tariffe, verificare la data di entrata in vigore delle norme sovraordinate e se esistano regolamenti attuativi richiesti dalla normativa: l'assenza di atti attuativi può limitare la possibilità di introdurre nuove discipline tariffarie.
- In contenziosi analoghi è fondamentale esaminare la giurisprudenza consolidata della Cassazione e del Consiglio di Stato: orientamenti minoritari possono non essere seguiti, ma generano incertezza che il giudice valorizzerà nel decidere sulle spese.
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