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Sentenza

Sentenza n. 82/2026 - Pescara, Sezione 1

per la ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Chieti, in funzione del giudice del lavoro, nr. 386/2024 depositata il 8.10.2024 nel giudizio portante il numero di RG 1130/2023, notificata il 24.10.2024 e divenuta cosa giudicata giusta attestazione del 14.01.2025 emessa dalla Cancelleria di Chieti, con la quale il Tribunale di Chieti ha accolto la domanda del Prof. Valentino Di Carlo, accertando e dichiarando il diritto del medesimo alla fruizione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018 sino al 2024 compreso, con conseguente condanna al pagamento in favore del professore del valore economico corrispondente a tale beneficio

Giustizia amministrativa202500507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Chieti che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018 al 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Chieti, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla fruizione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018 al 2024 compreso, condannando l'amministrazione al pagamento del valore economico corrispondente. Il titolo era stato notificato e risultava passato in giudicato. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto l'attuazione del giudicato, con accredito delle somme sulla carta elettronica del docente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando l'esistenza del titolo giudiziale, la sua definitività e la mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti al giudizio di ottemperanza, l'art. 14 del d.l. n. 669/1996, secondo cui le amministrazioni devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti esecutivi di condanna al pagamento entro 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso tale termine, l'inottemperanza può essere fatta valere in sede di ottemperanza. Ha inoltre richiamato l'art. 115, comma 3, c.p.a., precisando che per il giudizio di ottemperanza non è necessaria la formula esecutiva. L'amministrazione non può giustificare l'inerzia invocando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente o trasmettere gli atti all'organo competente. Il Ministero è stato ordinato ad accreditare le somme dovute sul conto della carta elettronica del docente, con gli accessori previsti dal giudicato civile, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Chieti, o un funzionario da lui individuato, con incarico di provvedere nei successivi 45 giorni in caso di persistente inerzia. Il TAR ha escluso la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerati l'importo contenuto e la maturazione degli interessi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti dell'Aquila per le eventuali valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato civile.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la decisione con sentenza in forma semplificata quando il ricorso sia manifestamente fondato o manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    La norma è applicabile al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie, con i necessari adattamenti; il termine di 120 giorni deve essere decorso prima di poter azionare l'ottemperanza.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

    Nel giudizio di ottemperanza non occorre che il titolo sia munito della formula esecutiva richiesta per l'esecuzione civile.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale ove ne abbia la competenza oppure trasmette gli atti all'organo competente; l'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di altro organo del medesimo Ministero.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, poiché il giudice ha ritenuto non sussistenti i relativi presupposti in ragione dell'importo contenuto e della produzione di interessi prevista dal giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di un'amministrazione statale, il creditore può agire dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, applicabile con i necessari adattamenti al processo amministrativo.
  • Ai fini dell'ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in quanto l'art. 115, comma 3, c.p.a. espressamente esclude tale requisito.
  • L'amministrazione obbligata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla stessa amministrazione: il responsabile del procedimento deve provvedere direttamente, ove competente, oppure trasmettere gli atti all'organo competente.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere esclusa quando l'importo dovuto sia contenuto e il giudicato disponga già la corresponsione degli interessi, sicché non risultino necessari ulteriori strumenti coercitivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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