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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17430/2025 del 28/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, determinando sinteticamente un reddito molto superiore a quello dichiarato sulla base del possesso di beni indice di capacità contributiva, tra cui autovetture e un appartamento di ampia metratura. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo accoglimento in primo grado e poi, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione per motivazione apparente, di nuovo l'annullamento dell'avviso da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, sostenendo che il giudice di rinvio si fosse limitato a riprodurre la motivazione della decisione già cassata senza confrontarsi con i rilievi dell'ordinanza rescindente; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. In concreto, il ricorso censurava il mancato rispetto del vincolo derivante dalla precedente cassazione con rinvio e la persistente mancata confutazione delle specifiche contestazioni dell'Ufficio sulla disponibilità reddituale del nucleo familiare e sulla rilevanza dei movimenti bancari e dei disinvestimenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, rilevando che il giudice di rinvio non si era conformato ai principi già indicati dalla precedente ordinanza di cassazione e aveva sostanzialmente replicato una motivazione meramente apparente, priva di effettivo confronto con i motivi di appello e con le puntualizzazioni dell'Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame motivato della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di violazione di legge relativa all'accertamento sintetico.

  • artt. 36, comma 2, nn. 4 e 6, d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono richiamati nella precedente fase di cassazione per la violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    È la norma evocata come disciplina dell'accertamento sintetico del reddito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito di memoria illustrativa in prossimità dell'adunanza.

  • articolo 1, commi 186-202, L. n. 197 del 2022

    È richiamato per la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, poi non accolta dall'Ufficio per insufficienza delle somme versate.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio è tenuto a conformarsi al principio di diritto e alle specifiche indicazioni contenute nell'ordinanza di cassazione; la mera riproposizione della motivazione già censurata integra violazione del vincolo conformativo e determina nullità della sentenza per motivazione apparente.
  • La motivazione è solo apparente quando non affronta i motivi di gravame devoluti e si limita ad un richiamo acritico alla decisione di primo grado o a formule stereotipe, senza confrontarsi con le contestazioni specifiche della parte appellante.
  • Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 il giudice deve verificare in modo puntuale le risultanze fattuali poste a base dell'accertamento e le contestazioni del contribuente o dell'Ufficio, non potendo eludere il controllo sulle circostanze dedotte come indici di capacità contributiva.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto per vizio di motivazione della sentenza di rinvio, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che investono il merito della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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