Sentenza del 07/02/2018 n. 115 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Dogane - mancata introduzione fisica di merci nei depositi Iva - Iva all'importazione - tributo interno - sanzioni - art. 13, c. 1 del D.Lgs. n. 471/97 - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato parzialmente la sentenza della CTP di La Spezia che aveva esaminato due atti di contestazione, per complessivi 19.239,26 euro, relativi alla mancata introduzione fisica di merci in un deposito IVA. Le merci erano state dichiarate come destinate al deposito, ma in concreto erano state consegnate direttamente agli importatori senza transitare fisicamente dal deposito. L'Ufficio ha sostenuto che tale utilizzo meramente virtuale del deposito comportasse l'omesso o tardivo pagamento dell'IVA all'importazione e che dovesse applicarsi la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, con le riduzioni previste dalla norma.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'IVA all'importazione è un tributo interno e che, in caso di mancata introduzione fisica delle merci nel deposito IVA, la sanzione applicabile è quella prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, con le relative riduzioni, inclusa quella di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo quando il versamento avviene entro quindici giorni. La sanzione deve comunque rispettare il principio di proporzionalità, poiché la violazione aveva determinato un ritardato pagamento e non un'evasione sostanziale dell'IVA, essendo l'imposta stata assolta mediante reverse charge/autofattura. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 50-bis del D.L. n. 331/1993
Depositi IVA e obbligo di introduzione fisica delle merci
La mancata introduzione fisica delle merci nel deposito IVA costituisce una violazione sostanziale dell'operatività del regime, anche se l'imposta viene successivamente assolta tramite autofattura o reverse charge.
Art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997
Sanzione del 30% dell'importo non versato, con riduzioni per i versamenti effettuati entro determinati termini
La disposizione si applica anche all'IVA all'importazione, considerata un tributo interno. Per ritardi non superiori a quindici giorni, la sanzione è ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471/1997
È stato richiamato nel giudizio di primo grado quale possibile base sanzionatoria, ma la Commissione d'appello ha ritenuto applicabile, in via specifica, l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.
Sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-272/13, Equoland
È legittimo sanzionare la mancata introduzione fisica delle merci nel deposito IVA, ma la sanzione deve essere proporzionata alla violazione. Se l'IVA è stata comunque assolta, la condotta integra principalmente un ritardo nel pagamento e non un'evasione sostanziale; non è quindi legittimo imporre nuovamente l'IVA senza riconoscere la detrazione.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 18171/2015
Ha riconosciuto la natura di tributo interno dell'IVA all'importazione e la conseguente applicabilità della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, con le riduzioni stabilite dalla norma.
Massime di principio
- La mancata introduzione fisica delle merci nel deposito IVA non è una mera irregolarità contabile: può comportare la perdita del corretto regime sospensivo e l'applicazione di sanzioni.
- L'IVA all'importazione, ai fini sanzionatori, può essere trattata come tributo interno; pertanto, per il tardivo versamento, è applicabile la sanzione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
- La sanzione deve essere proporzionata: quando l'imposta è stata comunque assolta mediante reverse charge o autofattura, la violazione può configurare un ritardo nel pagamento piuttosto che un'evasione effettiva.
- La tempestiva regolarizzazione è rilevante perché consente di applicare le riduzioni previste dall'art. 13, inclusa la riduzione a un quindicesimo per giorno per ritardi entro quindici giorni.
- Per beneficiare del regime del deposito IVA è essenziale poter dimostrare documentalmente l'effettiva introduzione fisica delle merci; la sola annotazione nei registri non è sufficiente se la merce è stata consegnata direttamente all'importatore.
- In casi analoghi occorre distinguere tra l'obbligo di pagamento dell'imposta, la sanzione per la violazione del regime del deposito e l'eventuale diritto alla detrazione, evitando duplicazioni incompatibili con il principio di neutralità dell'IVA.
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