Cassazione Civile, Ordinanza n. 05880/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di euro 35.949,93 relativi a merce fornita. Il destinatario dell'ingiunzione propose opposizione e poi appello, sostenendo che il rapporto con la controparte non fosse una semplice vendita-fornitura, ma dovesse essere qualificato, secondo la legge greca richiamata, come concessione di vendita o come agenzia/distribuzione, con conseguente diritto alla restituzione della merce e al rimborso, credito che egli aveva eccepito in compensazione. Deduceva inoltre che il giudice di merito non avesse valorizzato una sentenza penale greca di condanna per falso, che a suo dire dimostrava la legittimità della restituzione offerta. In cassazione articolava cinque motivi: (1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per errata interpretazione del contratto e omesso esame del testo e del comportamento complessivo delle parti, inclusi un asserito patto di esclusiva e gli scambi di comunicazioni in cui egli era definito distributore; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre incentrato sugli scambi di comunicazioni da cui sarebbe emersa la distribuzione; (3) violazione dell'art. 4 del Regolamento Roma I, per mancata applicazione della legge greca quale legge del luogo della prestazione caratteristica del distributore; (4) violazione dell'art. 15 della legge n. 218/1995 per mancata applicazione della legge greca, che a suo dire, secondo la giurisprudenza greca, estenderebbe la disciplina dell'agenzia a rapporti di distribuzione con caratteristiche analoghe; (5) omesso esame del contratto del 14.9.2009 contenente un patto di esclusiva a favore del fornitore, contratto che il giudice di merito aveva ritenuto falsificato quanto alla sottoscrizione del ricorrente, senza trarne - secondo il ricorrente - le conseguenze sulla condotta della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi mirassero sostanzialmente a ottenere una diversa ricostruzione e qualificazione del rapporto contrattuale, operazione non consentita in sede di legittimità quando la Corte di merito abbia già motivato in modo chiaro ed esaustivo sulla riconduzione del rapporto alla vendita-fornitura e sull'esclusione dell'agenzia e della distribuzione. Ha quindi ribadito che la qualificazione contrattuale si articola in una prima fase di accertamento di fatto della comune volontà delle parti, riservata al giudice di merito e censurabile solo per vizio di motivazione e violazione dei canoni ermeneutici, e in una seconda fase di sussunzione nello schema legale, censurabile come violazione di legge. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente individuato la prestazione caratteristica nella fornitura di merce e, applicando l'art. 4 del Trattato/Regolamento Roma I, la legge italiana. È stata inoltre giudicata irrilevante la deduzione relativa al patto di esclusiva, non chiaramente indicato né dimostrato, e generico il richiamo alla sentenza penale greca. Anche il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile, perché la supposta falsificazione della sottoscrizione del contratto non incideva sui singoli rapporti di fornitura e dunque non integrava un fatto decisivo omesso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362 e 1363 c.c.
Richiamati come canoni ermeneutici del contratto; la censura che mira solo a sovvertire l'apprezzamento di merito sull'interpretazione delle clausole non è ammissibile in cassazione se la motivazione è logica e completa.
art. 4 Regolamento Roma I
La legge applicabile è individuata, nel caso concreto, nella legge del paese in cui la parte che esegue la prestazione caratteristica ha la residenza abituale; qui la Corte ha ritenuto che la prestazione caratteristica fosse la fornitura di merce, con conseguente applicazione della legge italiana.
art. 15 legge n. 218/1995
Il richiamo alla legge straniera, anche sulla base di pronunce di un giudice straniero, non basta se non risulta decisivo rispetto alla qualificazione del contratto così come accertata in fatto dal giudice di merito.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di un contratto si svolge in due momenti distinti: accertamento della comune volontà delle parti, riservato al giudice di merito, e sussunzione della fattispecie concreta nello schema legale, censurabile in cassazione come violazione di legge.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di critica all'interpretazione del contratto, se la decisione impugnata ha già fornito una motivazione coerente, completa e non illogica.
- La legge applicabile al contratto, in base ai criteri di conflitto, dipende dalla corretta individuazione della prestazione caratteristica; se il giudice di merito qualifica il rapporto come fornitura-vendita, la prestazione caratteristica può essere quella del fornitore e non del distributore.
- L'eccezione di compensazione o le deduzioni fondate su rapporti diversi da quelli effettivamente accertati non sono utili se presuppongono una qualificazione contrattuale non condivisa dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo quando il fatto, se considerato, avrebbe potuto cambiare l'esito della decisione; non ricorre se la circostanza dedotta è irrilevante rispetto ai rapporti giuridici concretamente accertati.
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