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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25106/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato già giudicato in un procedimento per traffico di influenze illecite. Dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione, la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio, lo ha assolto per il reato di cui all'art. 346-bis c.p. con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", riformando la precedente condanna di merito. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo di avere interesse a ottenere una formula più favorevole, ossia "il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", in ragione degli effetti preclusivi nei giudizi disciplinari e civili. I motivi di ricorso erano quattro: (1) violazione del dictum rescindente e uso surrettizio di intercettazioni dichiarate inutilizzabili, mediante richiamo alla precedente sentenza annullata e ai tabulati telefonici; (2) inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp estratti dal telefono sequestrato, perché acquisiti con ispezione e non con la procedura per accertamenti tecnici irripetibili; (3) travisamento della prova e vizio motivazionale sulle dichiarazioni del coimputato Cassini e sugli asseriti riscontri; (4) mancanza o contraddittorietà di motivazione sulla tipicità della condotta ex art. 346-bis c.p. e sulla pretesa incompatibilità logica con l'esclusione della truffa per difetto di querela. In udienza la difesa ha anche introdotto, solo oralmente, una nuova doglianza sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coimputati ex art. 526, comma 1-bis, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha anzitutto riconosciuto che l'imputato aveva interesse a impugnare la formula assolutoria "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", poiché tale formula non produce i medesimi effetti preclusivi della formula "il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" nei giudizi civili e disciplinari, e nel caso concreto pendeva un procedimento disciplinare. Tuttavia, nel merito ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul preteso uso elusivo delle intercettazioni, chiarendo che il richiamo alla precedente sentenza era solo argomentativo e non probatorio; ha dichiarato inammissibile la doglianza sui messaggi WhatsApp e sui tabulati telefonici per la preclusione derivante dal precedente giudizio di legittimità e, in ogni caso, per la ritenuta acquisizione legittima dei tabulati; ha respinto la censura di travisamento e di violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato plurimi riscontri individualizzanti e aveva già considerato le dichiarazioni di segno opposto; ha infine escluso la contraddittorietà della motivazione sulla tipicità del traffico di influenze, ritenendo che la Corte d'appello avesse correttamente ricostruito il vantaggio tratto dal vantare relazioni, anche solo asserite, con un pubblico ufficiale, e che la menzione della truffa fosse solo residuale e non incompatibile con la diversa fattispecie. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la nuova questione sollevata oralmente in udienza. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 346-bis c.p.

    La condotta è stata ritenuta sussumibile nella fattispecie previgente di traffico di influenze illecite, anche nella versione che puniva chi si facesse dare o promettere denaro vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale.

  • art. 568 c.p.p.

    Richiamato per fondare l'interesse dell'imputato a impugnare una sentenza assolutoria meno favorevole.

  • art. 627 c.p.p.

    Nel giudizio di rinvio non possono essere eluse le statuizioni del dictum rescindente; tuttavia la Corte ha escluso che ciò sia avvenuto nel caso concreto.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c), e)

    Norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, inutilizzabilità e vizio di motivazione.

  • art. 244 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la legittimità della procedura di estrazione dei messaggi dal telefono sequestrato.

  • art. 253 c.p.p.

    Citato nel motivo sulla acquisizione della messaggistica dal dispositivo sequestrato.

  • art. 254 c.p.p.

    Citato nel motivo sulla acquisizione della messaggistica dal dispositivo sequestrato.

  • art. 360 c.p.p.

    Invocato dalla difesa quale procedura che avrebbe dovuto essere seguita per l'estrazione e l'analisi dei dati del telefono sequestrato.

  • art. 8 C.E.D.U.

    Richiamato dalla difesa a tutela della riservatezza della corrispondenza e della messaggistica.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato per contestare la valutazione delle dichiarazioni del coimputato e l'adeguatezza dei riscontri esterni, che la Corte ha ritenuto esistenti e individualizzanti.

  • art. 521 c.p.p.

    Evocato in modo generico dalla difesa come violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

  • art. 253 c.p.p.

    Citato nel contesto della doglianza sulla prova digitale e sugli atti di sequestro/ispezione.

  • art. 513 c.p.p.

    Richiamato nelle note di udienza per gli interrogatori di garanzia dei coimputati acquisiti al dibattimento.

  • art. 526 c.p.p.

    Richiamato solo oralmente in udienza per eccepire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coimputati in assenza di esame contraddittorio; la questione è stata dichiarata inammissibile perché nuova e tardiva.

  • art. 585 c.p.p.

    Richiamato per il termine per la proposizione dei motivi nuovi e delle memorie.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato per il termine dei motivi nuovi e delle memorie nel giudizio di cassazione.

  • art. 614 c.p.p.

    Richiamato per sottolineare che, dopo la requisitoria del pubblico ministero in cassazione, non sono previste repliche, sicché le nuove questioni introdotte oralmente sono incompatibili con il contraddittorio.

  • art. 652 c.p.p.

    Utilizzato per spiegare che solo alcune formule assolutorie producono efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno.

  • art. 653 c.p.p.

    Utilizzato per spiegare che la formula assolutoria meno favorevole non vincola il giudizio disciplinare come invece farebbero le formule più ampie.

  • art. 2 c.p.

    Richiamato per la disciplina dell'abolitio criminis e della successione di leggi penali con modifica strutturale della fattispecie.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato dalla difesa, via Corte costituzionale, per l'estensione della tutela della corrispondenza alla messaggistica istantanea.

  • art. 1 l. 27 marzo 2001, n. 97

    Richiamato per la modifica dell'art. 653 c.p.p. in materia di efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.

Massime di principio

  • Nel giudizio penale l'imputato assolto con formula meno ampia conserva interesse a impugnare per ottenere una formula più favorevole quando dalla differenza derivino effetti giuridici rilevanti nei giudizi civili o disciplinari.
  • La formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" è tecnicamente corretta quando la condotta storica è accertata ma non è più riconducibile alla fattispecie incriminatrice vigente per effetto di abrogazione o modifica strutturale della norma; non equivale né a "il fatto non sussiste" né a "per non aver commesso il fatto".
  • Nel giudizio di rinvio il precedente dictum di annullamento vincola il giudice di merito; tuttavia il richiamo a passaggi della sentenza annullata, se usato solo per confutare argomentazioni difensive e non come autonoma fonte probatoria, non integra violazione del giudicato rescindente.
  • Le questioni di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori, se non dedotte nel precedente giudizio di legittimità e non investite dal provvedimento rescindente, restano precluse nel successivo giudizio di rinvio per effetto del giudicato progressivo.
  • Le dichiarazioni accusatorie di un coimputato richiedono la verifica della credibilità della fonte, dell'attendibilità intrinseca del racconto e di riscontri esterni individualizzanti riferiti alla persona dell'imputato; la loro valutazione è di merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata.
  • La motivazione non è contraddittoria solo perché esclude una diversa fattispecie incriminatrice in via residuale, se la ricostruzione del reato ritenuto sussistente è autonomamente completa e coerente sotto il profilo tipico.
  • Le nuove doglianze introdotte per la prima volta in udienza orale in cassazione, specie dopo la requisitoria del pubblico ministero, sono inammissibili se estranee ai motivi originari e se incidono sul contraddittorio senza possibilità di replica.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniProveTraffico di influenze illecite
RamiProcesso penaleReati contro la PA
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della provaNe bis in idemOnere della prova

Testo integrale

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