Cassazione Civile, Ordinanza n. 26526/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso e notificato per TARSU/TIA relative agli anni 2009-2011. La società destinataria dell'atto ha impugnato l'accertamento davanti al giudice tributario lamentando, tra l'altro, il difetto di motivazione dell'avviso, sostenendo che l'atto fosse stato integrato solo in giudizio mediante documenti e circostanze non richiamati nell'atto impositivo, in particolare il verbale di sopralluogo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/violazione delle norme sulla motivazione della sentenza; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso valorizzando elementi estranei al suo contenuto e omettendo di rilevare che la motivazione non poteva essere integrata postuma in giudizio.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo che la censura sulla motivazione apparente non sia fondata alla luce del perimetro del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite, che consente solo la denuncia dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Accoglie invece il secondo motivo: la CTR ha omesso di esaminare la specifica doglianza sul difetto originario di motivazione dell'avviso e ha finito per fondare la decisione su una questione diversa, cioè l'onere della prova. La Corte ribadisce che l'atto impositivo deve contenere sin dall'origine una motivazione chiara e intelligibile e che eventuali lacune non possono essere sanate successivamente in giudizio. Cassa dunque la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte esclude che nel caso ricorra un vizio sussumibile in tale ipotesi.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in combinazione con l'art. 132 c.p.c. ai fini del controllo sulla motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Interpretato, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, come sindacato ridotto al minimo costituzionale, limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non al semplice difetto di motivazione.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia; la Corte ravvisa in concreto l'omesso esame della specifica doglianza sul difetto di motivazione dell'avviso.
art. 7 L. n. 212 del 2000
Interpretato nel senso che l'atto impositivo deve esporre ab origine in modo chiaro e intellegibile le ragioni di fatto e di diritto, senza possibilità di motivazione postuma in giudizio.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non per il mero difetto o l'insufficienza della motivazione.
- Nel processo tributario, se il contribuente deduce specificamente il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, il giudice deve pronunciarsi su tale censura e non può sostituirla con una diversa valutazione sull'onere della prova.
- L'avviso di accertamento deve essere motivato sin dall'origine in modo chiaro, completo e intellegibile; la motivazione non può essere integrata o sanata successivamente dall'amministrazione nel corso del giudizio di impugnazione.
- La motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa; la mancanza di tale requisito comporta l'illegittimità dell'atto.
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