Cassazione Penale, Sentenza n. 19625/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare più afflittiva (custodia) applicata con ordinanza di novembre 2024 per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione del divieto di ne bis in idem e contestazione a catena, sostenendo che la nuova contestazione sia sostanzialmente la prosecuzione della precedente (procedimento “Orso”) e che il mutamento di ruolo non costituisce "fatto nuovo"; (ii) errata applicazione della regola della retrodatazione dei termini di custodia (art. 297, comma 3 c.p.p.), lamentando che gli elementi indizianti erano già esistenti e desumibili anteriormente; (iii) carenza della motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, contestando la valutazione del cosiddetto "tempo silente" e l'affermazione della capacità del VALENTE di dirigere l'associazione nonostante la detenzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le decisioni di merito che avevano respinto la richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare. Motivazione principale: (a) assenza di identità del fatto rispetto al precedente procedimento "Orso" per diversità temporale, diversa composizione soggettiva del sodalizio e differente ruolo attribuito al VALENTE; la giustificazione della continuità associativa andava provata con sovrapposizione dei periodi contestati, cosa non dimostrata; (b) rigetto dell'istanza di retrodatazione della decorrenza dei termini perché la difesa non ha documentato che, al momento della prima ordinanza, fossero già presenti e desumibili dagli atti gli elementi indiziari su cui si fonda il secondo provvedimento; la giurisprudenza richiede prova della desumibilità e dell'effettiva scadenza dei termini al momento della seconda ordinanza; (c) conferma della sussistenza delle esigenze cautelari: valutazione prognostica ritenuta congrua alla luce della gravità dei precedenti penali, della posizione apicale, della capacità di mantenere contatti e impartire disposizioni anche in detenzione, e della fondata pericolosità di recidiva attuale e concreta. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione degli atti per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che descrive il reato di traffico di sostanze stupefacenti; la decisione conferma che il procedimento cautelare riguarda tale fattispecie e che la gravità del reato è elemento valutato ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari
art. 274 cod. proc. pen. (lett. a) e c))
Lettera a) (gravidità del fatto) e lettera c) (pericolo che l'imputato commetta altri delitti): la Corte richiama che, dopo le modifiche normative, il pericolo di commissione di altri delitti deve essere non solo concreto ma anche attuale; la valutazione è prognostica e può fondarsi sulla personalità del soggetto, sulle modalità del fatto e sulle condizioni di vita
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di retrodatare la decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di contestazioni "a catena"; la Corte interpreta la norma in combinato con la giurisprudenza di legittimità affermando che, per ottenere la retrodatazione in sede di riesame, la parte deve provare che al momento della prima ordinanza erano già desumibili dagli atti tutti gli elementi indiziari utili e che, per effetto della retrodatazione, i termini fossero già scaduti
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla nozione di "medesimo fatto" e al vizio di motivazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulla base di tale norma, confermando che l'identità del fatto richiede coincidenza di tempo, luogo e persone
art. 303 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel discorso sul "cumulo materiale" dei periodi custodiali; la Corte segnala che la sola previsione di cumulo non evita di per sé l’effetto elusivo dei termini senza adeguati correttivi (richiamo alla giurisprudenza costituzionale)
art. 309 cod. proc. pen. (richiamata nella giurisprudenza costituzionale)
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione restrittiva che subordinava eccessivamente la cognizione del riesame sulla retrodatazione; la pronuncia è richiamata per spiegare l'evoluzione del quadro interpretativo, sebbene la Corte di legittimità ribadisca i limiti operativi della retrodatazione
art. 306 e art. 310 cod. proc. pen.
Riferimenti procedurali indicati in relazione ai rimedi: istanza al giudice per le indagini preliminari (art. 306) e appello al Tribunale (art. 310) per questioni relative all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza per decorrenza dei termini
legge 16 aprile 2015, n. 47
Norma richiamata per l'attuale formulazione dell'art. 274 c.p.p.: ha inciso sulla nozione di 'pericolo di commissione di altri delitti', richiedendo che il pericolo sia concreto e attuale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in ordine agli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria dopo la pronuncia
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem nella forma dell'identità del fatto richiede sovrapponibilità delle condizioni di tempo, luogo e persone: se la seconda contestazione riguarda un periodo successivo o una diversa compagine soggettiva e modalità operative diverse, non si configura automaticamente il "medesimo fatto".
- La retrodatazione dei termini di custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.) è ammissibile in sede di riesame solo se la parte che la invoca dimostra che, al momento della prima ordinanza, gli elementi indiziari necessari erano già desumibili dagli atti (onere probatorio a carico della difesa); inoltre, essa opera solo se, per effetto della retrodatazione, i termini risultavano già scaduti alla data del secondo provvedimento.
- La valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di recidiva (art. 274 lett. c)) è prognostica: non è richiesta l'individuazione di una specifica occasione prossima di delinquere, ma occorre una valutazione circostanziata della personalità dell'imputato, delle modalità del fatto, del contesto e del tempo trascorso; tanto maggiore è il distacco temporale, tanto più approfondita deve essere la motivazione.
- La semplice evoluzione del ruolo dell'indagato all'interno di un’organizzazione non è automaticamente elemento che annulla la pretesa di una nuova contestazione: può invece indicare una fase successiva e autonoma dell'attività criminale, rilevante per l'apprezzamento della diversa portata del fatto.
- In difesa, per contestare efficacemente la custodia sulla base di contestazioni a catena occorre produrre e indicare con precisione gli atti già presenti nel primo procedimento (es. informativa finale, note di P.G., compendi investigativi) dai quali risultino gli elementi indiziari invocati, dimostrando così la 'desumibilità' richiesta dalla giurisprudenza.
- Le impugnazioni in tema di efficacia della misura per decorrenza dei termini devono essere proposte con strumenti processuali appropriati (istanza al GIP ex art. 306 c.p.p.; appello ex art. 310 c.p.p.) e devono essere supportate da allegazioni documentali puntuali; in mancanza la questione è destinata a rimanere inammissibile o infondata.
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