Cassazione Penale, Ordinanza n. 21793/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce. I motivi erano due: il primo riguardava l'utilizzabilità del materiale intercettivo, censurando la decisione di merito che aveva ritenuto legittime le intercettazioni; il secondo attaccava il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era generico e non si confrontava con una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, ossia il rilievo che il decreto autorizzativo consentiva di desumere l'operatività dell'intercettazione anche per reati di ricettazione, rientranti nei limiti di cui all'art. 266 c.p.p.; quanto al secondo motivo, ha ritenuto la motivazione sul diniego delle attenuanti adeguata, non illogica e fondata su elementi negativamente valutati, tra cui l'assenza di parametri favorevoli indicati dalla difesa e la gravità del fatto per l'estensione e la stabilità della rete criminale collegata anche al traffico di esseri umani.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con una delle basi autonome della decisione sulla utilizzabilità delle intercettazioni; ha ritenuto il secondo motivo infondato perché la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e immune da manifeste illogicità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 581 e 591 c.p.p.
La Corte richiama queste disposizioni per affermare l'inammissibilità del primo motivo, poiché privo di specificità e di effettivo confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 266 c.p.p.
È richiamato come parametro di ammissibilità delle intercettazioni, poiché la Corte d'appello aveva ritenuto che il decreto le autorizzasse anche per reati di ricettazione, rientranti nei limiti normativi.
art. 606 lett. e c.p.p.
È indicato come parametro del sindacato di legittimità sulla motivazione del trattamento sanzionatorio, limitato alla manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
art. 125 c.p.p.
È evocato implicitamente nel riferimento alla sufficienza e adeguatezza della motivazione del giudice di merito, anche se non è esplicitamente richiamato nel testo.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, poiché resta privo di specificità.
- Quando la decisione di merito fonda l'utilizzabilità delle intercettazioni su una motivazione autonoma e sufficiente, il ricorrente deve censurare specificamente quella base argomentativa; il richiamo a principi giurisprudenziali astratti è irrilevante se non calato nella concreta fattispecie.
- Il controllo di legittimità sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è limitato alla congruità della motivazione e alla assenza di manifesta illogicità; non consente una nuova valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente una motivazione che valorizzi elementi negativi del fatto e della condotta, non essendo necessario confutare in modo analitico ogni allegazione difensiva se questa non evidenzi parametri positivamente apprezzabili.
- La gravità del reato e l'inserimento in una rete criminale stabile possono costituire elementi idonei a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche.
- In tema di intercettazioni, se il decreto autorizzativo consente di ricavare l'operatività dello strumento per reati compresi nell'art. 266 c.p.p., la doglianza sull'inutilizzabilità del materiale captato deve misurarsi con tale specifica base autorizzativa.
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