Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/11/2021 n. 36255 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti avevano dedotto cinque motivi: 1) produzione del giudicato esterno intervenuto a favore dell'acquirente (Granato Immobiliare S.r.L.) che aveva annullato lo stesso avviso, con preclusione al riesame; 2) nullità della motivazione della CTR per incomprensibilità; 3) violazione delle regole probatorie (DPR 131/1986 art.51 e onere della prova ex art.2697 c.c.), sostenendo che l'Ufficio non aveva dimostrato l'uso di atti di compravendita comparabili entro i termini previsti; 4) omesso esame di fatto decisivo relativo alla superficie edificabile e alla non trasferibilità della cubatura; 5) censura sulla ripartizione delle spese processuali e sull'onere della consulenza tecnica d'ufficio posto a carico delle ricorrenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (giudicato esterno) ritenendo provato che una precedente sentenza della CTR, divenuta definitiva in favore dell'acquirente (Granato Immobiliare S.r.L.), aveva già definitivamente accertato il valore dei terreni oggetto dell'avviso. Per effetto del giudicato esterno è precluso il riesame della stessa questione in favore dell'Amministrazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso delle contribuenti. Ha altresì compensato tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1306 c.c.

    Consente al coobbligato di avvalersi del giudicato favorevole formato in un giudizio promosso da altro coobbligato; qui le venditrici hanno potuto invocare il giudicato favorevole ottenuto dall'acquirente per impedire il riesame del valore dei terreni.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    Norma processuale tributaria richiamata in relazione agli obblighi motivazionali e alla regolarità del procedimento; la censura sulla motivazione della CTR è stata comunque assorbita dal provvedimento sul giudicato esterno.

  • c.p.c. art. 132

    Principio generale sulla motivazione della sentenza; le ricorrenti avevano lamentato motivazione incomprensibile della CTR, ma la Corte ha risolto la controversia sul presupposto del giudicato esterno senza entrare nel merito di tale vizio.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 51

    Regole per la determinazione del valore catastale e dei criteri valutativi; le ricorrenti sostenevano che l'Ufficio non avesse fatto riferimento a compravendite comparabili entro i termini richiesti, ma la questione è risultata preclusa dal giudicato.

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: spetta a chi deduce un fatto. Le ricorrenti avevano contestato l'assenza della prova da parte dell'Ufficio circa atti comparabili utili alla rettifica del valore, ma il rilievo non è stato necessario dopo la rilevazione del giudicato esterno.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15

    Norma sulle spese di lite in materia tributaria; la Corte, data la formazione del giudicato dopo la sentenza impugnata, ha ritenuto opportuno compensare le spese tra le parti.

  • c.p.c. artt. 36 e 92

    Richiamati in relazione ai vizi motivazionali e alla disciplina della consulenza tecnica; comunque la pronuncia sul giudicato ha assorbito le doglianze relative all'istruttoria e alla CTU.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno favorevole ottenuto da uno dei coobbligati in relazione allo stesso atto impositivo può essere invocato anche dagli altri coobbligati per impedire il riesame della stessa questione: è necessario che la sentenza sia definitiva e che abbia deciso in modo necessario il punto comune alle controversie.
  • Il giudicato esterno può essere prodotto anche nel giudizio di cassazione, purché sia documentato con copia autentica che attesti il passaggio in giudicato, anche se tale giudicato si è formato dopo la sentenza impugnata.
  • Quando il giudicato esterno ricomprende un punto decisivo sull'accertamento del valore (o altra questione centrale), il giudice del merito o di legittimità può non approfondire ulteriori censure istruttorie e decidere nel merito sulla base del giudicato.
  • L'onere della prova in tema di rettifiche di valore grava sull'Ufficio: esso deve dimostrare di avere utilizzato atti comparabili nei termini previsti (es. compravendite entro tre anni), salvo che il punto sia già risolto da giudicato favorevole.
  • Sulle spese processuali il giudice può compensare le spese quando sopravviene un giudicato dopo la sentenza impugnata o quando la complessità e l'esito del giudizio lo rendano equo; l'assegnazione dei costi della CTU deve essere motivata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.