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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, sull’istanza di accesso inviata a mezzo p.e.c. il 30 maggio 2025 ed assunta al prot. n. 2025-00039281 del 3 giugno 2025, inerente ai documenti relativi alla scheda individuale di valorizzazione per l’anno 2024 per come inizialmente redatta dal valutatore e come modificata dal direttore sanitario, in seguito a contestazione da parte dell’interessata, e trasmessa il 17 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202500601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai documenti relativi alla scheda individuale di valorizzazione della prestazione professionale per l'anno 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale trasmessa via PEC il 30 maggio 2025 e acquisita dall'amministrazione il 3 giugno 2025. L'istanza riguardava la documentazione relativa alla scheda individuale di valorizzazione per l'anno 2024, sia nella versione inizialmente redatta dal valutatore sia nella versione modificata dal direttore sanitario a seguito della contestazione dell'interessata, nonché trasmessa il 17 aprile 2025. La ricorrente ha dedotto la lesione del proprio diritto di accesso, evidenziando che l'ostensione era funzionale all'esercizio del diritto di difesa. L'ASL di Frosinone non si è costituita e non risulta avere fornito alcun riscontro all'istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertato il diritto della ricorrente ad avere piena conoscenza di tutti gli atti relativi al procedimento di valutazione della prestazione professionale, nei limiti e secondo l'individuazione contenuta nell'istanza di accesso. Il giudice ha valorizzato l'assenza di qualsiasi riscontro da parte dell'ASL e la strumentalità dell'accesso all'esercizio del diritto di difesa. Ha quindi ordinato all'ASL di Frosinone di mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di euro 2.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 3, l. 241/1990

    Il silenzio formatosi sull'istanza di accesso è stato impugnato come silenzio-rigetto.

  • art. 116 c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata per proporre il ricorso contro il silenzio-rigetto e ottenere l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione dei documenti.

Massime di principio

  • Quando un'istanza di accesso documentale riguarda atti direttamente riferibili alla valutazione della prestazione professionale dell'istante e l'ostensione è funzionale alla tutela delle sue ragioni in giudizio, sussiste il diritto dell'interessato a conoscere integralmente la documentazione individuata nell'istanza, salvo specifiche ragioni ostative non dedotte o accertate.
  • In assenza di qualsiasi riscontro dell'amministrazione all'istanza di accesso, il silenzio-rigetto può essere impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a.; accertato il diritto di accesso, il giudice può ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti entro un termine determinato e porre a suo carico le spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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