Sentenza n. 2188/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile, per violazione del giudicato e del ne bis in idem, il ricorso relativo all’omessa adozione del regolamento per il reclutamento dei docenti AFAM e alle conseguenti domande di annullamento e risarcimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, docenti di seconda fascia delle Accademie di Belle Arti, avevano impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per violazione del giudicato. In primo grado avevano chiesto l’accertamento dell’inadempimento delle amministrazioni all’obbligo di adottare il regolamento sulle procedure di reclutamento del personale docente AFAM, previsto dall’art. 2, comma 7, lett. e), della l. n. 508/1999 e dall’art. 19 della l. n. 128/2013, nonché il risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato passaggio dalla seconda alla prima fascia. Avevano inoltre impugnato, in via consequenziale, il d.P.R. 24 ottobre 2018 e gli atti ministeriali relativi alle assunzioni e alle assegnazioni di incarichi di prima fascia nell’anno accademico 2018/2019. Il TAR aveva ritenuto che gli odierni appellanti fossero già stati parti di precedenti giudizi, definiti con sentenza n. 12313 del 17 giugno 2024, aventi a oggetto le medesime questioni e domande, e che il nuovo ricorso violasse il ne bis in idem, poiché il giudicato copriva il dedotto e il deducibile. In appello, gli interessati hanno sostenuto l’erroneità della sentenza, deducendo la diversità degli atti successivamente impugnati, la presenza di ulteriori amministrazioni resistenti e la non identità delle domande. Nel corso del giudizio d’appello hanno però dichiarato di essere stati inquadrati nella prima fascia, con decorrenza giuridica ed economica dal 20 maggio 2021, in applicazione del regolamento adottato con d.m. MUR n. 565 del 29 aprile 2021.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello quanto alla domanda di annullamento, per sopravvenuto difetto di interesse: l’inquadramento degli appellanti nella prima fascia aveva eliminato l’utilità concreta dell’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Ha invece respinto l’appello quanto alla domanda risarcitoria. Tutti gli appellanti erano già stati parti del giudizio definito con sentenza n. 12313 del 17 giugno 2024, passata in giudicato, che aveva esaminato e respinto le medesime domande e questioni. La successiva impugnazione di atti ulteriori, ritenuti meramente ripetitivi e consequenziali, e la citazione di ulteriori amministrazioni non alteravano l’identità sostanziale della controversia. In forza dell’art. 2909 c.c., il giudicato faceva stato tra le parti e impediva di riproporre la domanda risarcitoria già respinta, anche perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Il Collegio ha quindi confermato la sentenza del TAR senza esaminare nel merito le ulteriori censure risarcitorie. Le spese del grado sono state integralmente compensate; il contributo unificato è rimasto a carico degli appellanti.
Norme richiamate
art. 2, comma 7, lett. e), l. n. 508/1999
Prevede l’obbligo di adottare il regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento del personale AFAM, la cui mancata adozione costituiva il presupposto delle domande originarie di accertamento e risarcimento.
art. 19, comma 1, l. n. 128/2013
Ha successivamente previsto e temporalmente disciplinato l’adozione del regolamento sulle procedure di reclutamento del personale AFAM.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso o dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse; è stato applicato alla domanda di annullamento divenuta priva di utilità dopo l’inquadramento degli appellanti nella prima fascia.
art. 2909 c.c.
L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti e preclude la riproposizione di una domanda sostanzialmente identica, anche quando siano dedotti atti successivi meramente consequenziali o ulteriori profili già coperti dal giudicato.
d.m. MUR n. 565 del 29 aprile 2021
Regolamento che ha consentito le procedure idoneative per il passaggio dei docenti AFAM dalla seconda alla prima fascia, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento.
Massime di principio
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: una volta definita con sentenza passata in giudicato una domanda sostanzialmente identica tra le medesime parti, non è consentito riproporla in un successivo giudizio, anche mediante la deduzione di ulteriori argomenti o questioni che avrebbero potuto essere fatti valere nel primo processo.
- La successiva impugnazione di atti amministrativi ulteriori non elide il ne bis in idem quando tali atti siano meramente ripetitivi, consequenziali o inseriti nel medesimo quadro lesivo già esaminato dal giudice con efficacia di giudicato.
- La partecipazione al secondo giudizio di ulteriori amministrazioni, oltre a quelle presenti nel precedente processo, non esclude l’efficacia preclusiva del giudicato quando le amministrazioni già parti erano quelle necessarie e la domanda sostanziale riproposta resta identica.
- L’interesse all’annullamento deve permanere fino alla decisione: quando, per effetto di un sopravvenuto provvedimento favorevole, il ricorrente consegua integralmente il risultato pratico perseguito, la domanda annullatoria diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il giudicato sopravvenuto nel corso di un secondo giudizio impedisce al giudice di accogliere una domanda sostanzialmente coincidente con quella già definita, anche se la seconda domanda poteva essere stata astrattamente ammissibile al momento della sua proposizione.
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