Cassazione Civile, Ordinanza n. 14799/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU emesso per l'anno 2013, relativo a un terreno pervenuto alla contribuente per successione, che il Comune riteneva tassabile come area edificabile. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché le conclusioni non si riferivano all'atto impugnato ma ad altri avvisi già divenuti definitivi; in appello la decisione era stata confermata con declaratoria di inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi. La ricorrente per cassazione deduceva: 1) omesso esame circa l'inesistenza dell'effettiva edificabilità del terreno e la conseguente insussistenza del presupposto impositivo; 2) violazione degli artt. 53, 97 e 112 Cost.; 3) violazione degli artt. 2041 e 2043 c.c., della disciplina sulla nuova IMU e dei regolamenti comunali; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lett. d), L. 160/2019 e della normativa previgente per contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 Cost. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché non attaccavano la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la declaratoria di inammissibilità dell'appello, e perché, per il primo motivo, operava la preclusione della doppia conforme; inoltre la nuova disciplina IMU del 2019 non era applicabile al periodo d'imposta controverso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili tutti i motivi. In particolare ha affermato che, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; ha inoltre precisato che la sola violazione di norme costituzionali non può essere denunciata direttamente come motivo di ricorso per cassazione senza contestare la norma di legge applicata; infine ha rilevato che le censure miravano in sostanza a contestare l'avviso di accertamento e non la sentenza di appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando ricorre la preclusione della doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di conferma della decisione di primo grado, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se le decisioni di merito sono fondate sulle stesse ragioni di fatto.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La disciplina sulla limitazione del sindacato di legittimità per doppia conforme si applica ai giudizi di appello introdotti nei termini previsti dalla norma.
legge 7 agosto 2012, n. 134
Ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, rendendo applicabile la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012.
art. 35, comma 5, d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149
È richiamato per la perdurante applicabilità della disciplina sulla doppia conforme ai giudizi introdotti prima dell'1 gennaio 2023.
art. 380, lett. a), legge 29 dicembre 2022, n. 197
È richiamato quale intervento che ha inciso sulla disciplina transitoria della riforma del processo civile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di norme costituzionali non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione senza passare attraverso la norma di legge applicata.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Le censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata equivalgono alla mancata enunciazione dei motivi e determinano inammissibilità.
art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160
La nuova IMU decorre dall'1 gennaio 2020 e non si applica alla fattispecie relativa all'annualità 2013.
art. 1, comma 741, lett. d), legge 27 dicembre 2019, n. 160
La disposizione è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto per ragioni temporali.
art. 1, comma 741, lett. e), legge 27 dicembre 2019, n. 160
Richiamata nei motivi di ricorso, ma non rilevante nel giudizio per difetto di applicabilità temporale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
artt. 53, 97 e 112 Cost.
La loro asserita violazione non è proponibile direttamente come motivo autonomo di ricorso per cassazione; occorre censurare la norma di legge applicata in contrasto con i parametri costituzionali.
artt. 2041 e 2043 c.c.
Richiamati dalla ricorrente, ma ritenuti non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che era di rito e non di merito sull'imposta.
artt. 3 e 42 Cost.
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale, ma la Corte non ne esamina il merito perché la censura non incide sulla ratio decidendi e riguarda una norma non applicabile al caso.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione non può dedurre il vizio di omesso esame di fatti decisivi se non indica specificamente le differenze tra le due decisioni di merito.
- Il ricorso per cassazione deve aggredire la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure che si limitano a contestare l'atto amministrativo o la questione sostanziale, senza confrontarsi con la declaratoria di inammissibilità o con il nucleo motivazionale della decisione, sono inammissibili.
- La violazione diretta di norme costituzionali non è di per sé motivo autonomo di ricorso per cassazione; il contrasto con la Costituzione va veicolato attraverso la norma di legge applicata e, se del caso, mediante questione di legittimità costituzionale.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto e richiede un puntuale confronto con le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La disciplina sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente al periodo d'imposta oggetto di accertamento se il quadro normativo vigente al tempo dei fatti era diverso.
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