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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14091/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di esecuzione forzata promossa da una società munita di decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore. Il debitore aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la sospensione della procedura ex art. 295 c.p.c., sostenendo che l'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente davanti al giudice della cognizione fosse pregiudiziale, poiché in quella sede aveva dedotto l'estinzione del debito garantito da fideiussione per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. Il Tribunale ha rigettato la sospensione. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza, deducendo che il provvedimento fosse impugnabile con regolamento e che il giudice dovesse comunque sospendere d'ufficio il processo esecutivo. In memoria ha anche chiesto un'interpretazione estensiva dell'art. 42 c.p.c. e, in subordine, il rinvio alla Corte costituzionale per asserita illegittimità dell'art. 42 c.p.c.; ha inoltre invocato profili di contrasto con norme sovranazionali. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha affermato che il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione nega la sospensione del processo esecutivo non è impugnabile con regolamento di competenza, poiché l'art. 295 c.p.c. disciplina la sospensione del processo di cognizione e non quella dell'esecuzione, regolata da norme speciali. Ha quindi respinto le censure ulteriori: la richiesta di interpretazione estensiva dell'art. 42 c.p.c. è stata ritenuta una sostanziale riscrittura della norma; la questione di legittimità costituzionale è stata giudicata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, essendo l'inammissibilità del ricorso fondata su una ragione più ampia e assorbente; le deduzioni sul diritto europeo e convenzionale sono state ritenute inconferenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione ex art. 295 c.p.c. riguarda il processo di cognizione e non si applica al processo esecutivo, che è soggetto a regole speciali.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato come norma che attiene alla disciplina dell'esecuzione e conferma la specialità del relativo rito rispetto alla sospensione del processo di cognizione.

  • art. 623 c.p.c.

    Indicato come rimedio per chiedere la sospensione dell'esecutività del titolo al giudice davanti al quale il titolo è impugnato.

  • art. 649 c.p.c.

    Indicato come rimedio per chiedere la sospensione del decreto ingiuntivo al giudice dell'opposizione.

  • art. 617 c.p.c.

    Indicato come rimedio per proporre opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice dell'esecuzione.

  • art. 42 c.p.c.

    Non consente di impugnare con regolamento di competenza i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che negano la sospensione del processo esecutivo; una lettura diversa sarebbe una riscrittura della norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha disciplinato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla richiesta di conclusioni del Pubblico Ministero nella fase di fissazione dell'adunanza.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo il principio di soccombenza.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per colpa grave nella proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 1226 c.c.

    Usato per la liquidazione equitativa della sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 1957 c.c.

    Norma invocata dal ricorrente come causa di estinzione della garanzia fideiussoria dedotta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

  • art. 19 TUE

    Richiamato dal ricorrente in chiave di preteso contrasto con il divieto di preclusione del regolamento di competenza; la Corte ha ritenuto la censura inconferente.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato dal ricorrente; la Corte ha escluso che il diritto al giusto processo comporti un diritto a sottrarsi alle regole processuali.

Massime di principio

  • Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che rigetta la sospensione del processo esecutivo non è impugnabile con regolamento di competenza, perché la sospensione ex art. 295 c.p.c. è istituto proprio del processo di cognizione e non dell'esecuzione.
  • Quando l'ordinamento prevede rimedi speciali nel processo esecutivo, non è consentito estendere in via interpretativa le norme generali del processo di cognizione fino a creare un mezzo di impugnazione non previsto.
  • La deduzione di un contrasto tra giudizio esecutivo e giudizio di opposizione al titolo non legittima di per sé la sospensione ex art. 295 c.p.c. davanti al giudice dell'esecuzione, dovendosi utilizzare i rimedi specificamente previsti dagli artt. 623, 649 e 617 c.p.c. a seconda della fase processuale interessata.
  • L'invocazione di principi costituzionali o sovranazionali non può tradursi in un preteso diritto a eludere termini, preclusioni e regole del processo; il giusto processo tutela l'accesso alla giustizia, non la sottrazione al regime processuale vigente.
  • La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando l'esito del giudizio discende già da una autonoma e assorbente ragione processuale che renderebbe comunque inammissibile l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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