Sentenza n. 792/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 190/2023 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 190/2023 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (parti vittoriose)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata il 5 dicembre 2023 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 giugno 2024. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inottemperanza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ferrara entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza delle ricorrenti, provvederà in sostituzione l'Ufficio Scolastico Regionale, tramite il dirigente indicato quale commissario ad acta o un funzionario delegato, entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di persistente inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, legittima l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva entro un termine determinato, scomputando quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e dopo l'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →