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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34973/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto legittimo l'avviso di rettifica della rendita catastale, con cui la rendita proposta tramite Docfa per un parco eolico era stata aumentata da euro 238,00 a euro 3.640,00. In particolare, la CTR aveva ritenuto corretta l'inclusione, nella stima diretta, del valore delle torri eoliche, considerate costruzioni in ragione di solidità, stabilità e ancoraggio al suolo, oltre che di altre voci estimative come costo di costruzione, spese tecniche, oneri finanziari, oneri di concessione e urbanizzazione, e profitto dell'imprenditore. Con il primo motivo la società deduceva violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che le torri eoliche non dovessero essere computate perché non costruzioni, ma impianti funzionali al processo produttivo e quindi esclusi dalla rendita catastale. Con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla asserita erroneità e sproporzione del valore attribuito al terreno, alle fondazioni e alle ulteriori voci di costo. Con il terzo, quarto e quinto motivo deduceva omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle doglianze relative alla sproporzione delle singole voci 'spese tecniche', 'oneri finanziari' e 'profitto dell'imprenditore'.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che, ai fini della rendita catastale di un impianto eolico, la torre non va automaticamente computata solo perché infissa al suolo o strutturalmente connessa al bene: occorre verificare in concreto se essa svolga una mera funzione passiva di sostegno oppure anche una funzione attiva ed essenziale nel processo di aerogenerazione, poiché in quest'ultimo caso rientra tra le componenti funzionali allo specifico processo produttivo escluse dalla stima diretta dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015. Sono stati invece respinti gli altri motivi: la motivazione della CTR è stata ritenuta esistente e non apparente, perché consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito; parimenti è stata esclusa l'omessa pronuncia, essendo le questioni sulla quantificazione ritenute implicitamente o espressamente disattese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 4

    è la norma processuale utilizzata per denunciare, rispettivamente, violazione di legge e nullità per vizi motivazionali o omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto la decisione su una domanda o eccezione decisiva; non vi è vizio quando la pretesa sia comunque incompatibile con la decisione adottata o sia stata implicitamente rigettata

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è nulla solo quando non consenta il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio, cioè sotto la soglia del minimo costituzionale

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    per la stima catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare si computano suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma si escludono macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo

  • art. 10 r.d.l. 652/1939

    richiamato dalla CTR come base del criterio di stima diretta

  • art. 28, comma 2, d.P.R. 1142/1949

    richiamato per la stima diretta mediante riferimento al costo di realizzazione a nuovo delle costruzioni e degli impianti fissi

  • art. 4 r.d.l. 652/1939

    richiamato nel quadro normativo catastale relativo all'immobile urbano

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    richiamato nel quadro normativo catastale relativo all'unità immobiliare

  • art. 1-quinquies D.L. 44/2005

    richiamato come precedente disciplina sulla rilevanza catastale di centrali elettriche e costruzioni stabili

Massime di principio

  • In materia di rendita catastale degli impianti eolici, la torre di sostegno non può essere inclusa automaticamente nel computo solo perché stabilmente infissa al suolo: il giudice deve verificare se sia un mero supporto statico oppure una componente attiva e funzionale del processo produttivo.
  • L'art. 1, comma 21, L. 208/2015 opera una distinzione sostanziale tra elementi immobiliari strutturalmente connessi al bene e componenti impiantistiche funzionali alla produzione: la mera stabilità fisica non basta a rendere un bene computabile nella rendita.
  • Il vizio di motivazione nullità sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con la domanda o l'eccezione proposta, anche in assenza di una specifica argomentazione su ciascun profilo dedotto.
  • In sede di legittimità, la contestazione della stima catastale non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito estimativo se il giudice di appello ha già fondato la decisione su dati oggettivi e su una motivazione comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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