Cassazione Civile, Ordinanza n. 17957/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Le parti contribuenti hanno impugnato tre avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate richiedeva, in relazione a tre contratti preliminari di compravendita immobiliare, una ulteriore imposta fissa di registro di euro 200 per ciascun preliminare, assumendo che i contratti contenessero anche la pattuizione di acconti sul prezzo soggetti a IVA. In primo grado e in appello la pretesa era stata confermata sul presupposto che la clausola relativa agli acconti costituisse una disposizione autonoma, distinta dal preliminare. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 21, comma 1, d.P.R. 131/1986, sostenendo che il pagamento di acconti sul prezzo non integra una disposizione autonoma, perché trova causa solo nel preliminare e non costituisce negozio con effetti giuridici autonomamente valutabili; 2) violazione dell'art. 10 della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, assumendo che la nota a tale articolo consenta ulteriore tassazione solo per caparra confirmatoria o acconti non soggetti a IVA, mentre nel caso di acconti già assoggettati a IVA non sarebbe dovuta una seconda imposta fissa di registro, altrimenti si realizzerebbe una duplicazione impositiva non coerente con la funzione della norma.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, d.P.R. 131/1986, l'acconto sul prezzo previsto nel contratto preliminare non deriva necessariamente dalla natura del preliminare, ma costituisce una disposizione autonoma, perché la connessione rilevante ai fini della tassazione richiede una concatenazione logica necessaria imposta dalla legge e non dalla sola volontà delle parti. Ha inoltre chiarito che l'art. 10 della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 disciplina le clausole accessorie del preliminare, prevedendo la tassazione degli acconti di prezzo e delle caparre confirmatorie; per gli acconti non soggetti a IVA si applica l'imposta proporzionale, mentre per quelli soggetti a IVA resta ferma la tassazione in misura fissa, con l'imposta poi imputabile all'imposta principale dovuta sul definitivo nei casi previsti dalla norma. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge a fondamento di entrambi i motivi di ricorso
art. 21, comma 1, d.P.R. 131/1986
"Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto."
la Corte ha interpretato la disposizione nel senso che la tassazione separata opera solo quando le più disposizioni non derivano necessariamente, per intrinseca natura, le une dalle altre; la connessione rilevante deve essere oggettiva e imposta dalla legge, non meramente voluta dalle parti
art. 10 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986
la nota all'articolo disciplina la tassazione delle clausole del preliminare che prevedono caparra confirmatoria o acconti di prezzo; per gli acconti non soggetti a IVA si applica l'imposta proporzionale, mentre per quelli soggetti a IVA la tassazione resta in misura fissa
art. 6 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986
richiamato come base dell'aliquota dello 0,50% per la caparra confirmatoria
art. 9 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/1986
richiamato come base dell'aliquota del 3% per gli acconti di prezzo non soggetti a IVA
art. 40 d.P.R. 131/1986
richiamato in relazione al principio di alternatività IVA/registro nei casi di operazioni soggette a IVA
art. 6, comma 4, d.P.R. 633/1972
richiamato per affermare che il pagamento, anche parziale, del corrispettivo determina rilevanza immediata ai fini IVA
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel contratto preliminare di compravendita, la clausola che prevede il pagamento di un acconto sul prezzo può costituire una disposizione autonoma ai fini dell'imposta di registro, se non deriva necessariamente, per intrinseca natura, dall'obbligo principale di stipulare il definitivo.
- Ai fini dell'art. 21 d.P.R. 131/1986, la nozione di disposizione "necessariamente" connessa ad altre richiede una concatenazione logica e giuridica imposta dalla legge; non basta che la connessione discenda dalla volontà negoziale delle parti.
- La nota all'art. 10 della tariffa del d.P.R. 131/1986 disciplina la tassazione delle clausole del preliminare relative ad acconti e caparre: gli acconti non soggetti a IVA scontano l'imposta proporzionale, mentre gli acconti soggetti a IVA restano tassati in misura fissa secondo il regime di alternatività IVA/registro.
- Il pagamento dell'acconto sul prezzo in una cessione di beni rileva immediatamente ai fini IVA quando l'operazione è soggetta a tale tributo; la disciplina dell'imposta di registro segue poi il diverso regime previsto dal T.U. registro.
- Quando il ricorso per cassazione è respinto, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato se ricorrono i presupposti di legge.
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