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Ordinanza

Ordinanza n. 3265/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella quale l’odierna parte ricorrente risulta collocata in una posizione diversa da quella legittimamente spettante, a causa della presenza di un quesito errato e/o fuorviante nel proprio questionario; - della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente; -dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16.03.2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierna ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; -dell’Avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 09.04.2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; -dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 18 febbraio u.s., con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente, a causa della presenza di un quesito errato e/o fuorviante nel proprio questionario; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 25,25 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 23; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 23 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; -del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; -dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre l’ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori. E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori.

Giustizia amministrativa202605597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV TerOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, nonché punteggio della prova scritta, questionario e atti relativi alla predisposizione e correzione del quesito n. 23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie del concorso, gli avvisi relativi all'assunzione e all'assegnazione delle sedi, il punteggio conseguito nella prova scritta, il questionario e gli atti della commissione relativi alla predisposizione delle domande, lamentando che il quesito n. 23 fosse errato e/o fuorviante e non contemplasse alcuna risposta corretta. Ha dedotto che tale vizio avesse determinato l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante e la conseguente mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori. Ha chiesto, in via cautelare, la neutralizzazione del quesito, la rideterminazione del punteggio e l'ammissione nel novero dei vincitori; in via principale, l'accertamento del diritto alla corretta collocazione in graduatoria e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'elevato numero di controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, affermando l'illegittimità del quesito contestato poiché privo di qualsiasi risposta corretta, anche alla luce di un precedente della stessa Sezione. Ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione e ordinato all'amministrazione di neutralizzare il quesito n. 23 e di rideterminare il punteggio della candidata secondo la formula 40:21=39:21, attribuendo alle risposte esatte il valore di 0,76923 e alle risposte errate la penalità di 0,25641. L'amministrazione dovrà attribuire il punteggio spettante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento, di accertamento e di risarcimento, rinviandone la trattazione all'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, ponendo gli oneri della notificazione a carico della ricorrente e prescrivendo i relativi termini. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris e disponendo una misura conformativa nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica; la relativa domanda non è stata definita con l'ordinanza cautelare.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    Consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei soggetti da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando un quesito di una prova concorsuale non contempla alcuna risposta corretta, il giudice amministrativo può riconoscere il fumus boni iuris dell'impugnazione e disporre cautelarmente la neutralizzazione del quesito e la rideterminazione del punteggio del candidato.
  • La neutralizzazione di un quesito errato deve essere accompagnata dalla ricalcolazione del punteggio secondo i criteri matematici previsti per la prova, con attribuzione del valore delle risposte corrette e della penalità per quelle errate risultanti dalla nuova proporzione.
  • In presenza di un numero elevato di candidati controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sui siti istituzionali delle amministrazioni, prescrivendo contenuti, modalità e termini della pubblicazione.
  • L'accoglimento della domanda cautelare con ordine di rideterminazione del punteggio non definisce il merito delle domande di annullamento, accertamento e risarcimento, che restano devolute alla successiva fase di cognizione piena.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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