Cassazione Penale, Sentenza n. 24109/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carrozza: impugnava l'ordinanza che aveva disposto la custodia in carcere, denunciando violazione di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.) e vizio di motivazione per aver parificato la sua situazione a quella del marito (indagato per 416-bis) senza considerare l'idoneità di misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controllo elettronico, anche fuori regione). Pecorelli: contestava i gravi indizi di concorso in usura (art. 644 c.p.), sostenendo di non aver concorso nell'usura perché non avrebbe portato a termine la riscossione affidatagli e che, in assenza di pattuizione/partecipazione alla pattuizione, la sua condotta sarebbe configurabile al più come favoreggiamento reale.
La decisione
Il ricorso di Carrozza è dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che l'impugnazione si risolvesse in una domanda di rivalutazione della prova, non consentita in sede di legittimità, e ha confermato la valutazione del Tribunale sulla rilevante e attuale pericolosità della ricorrente per la continua collaborazione con il marito (indagato per associazione mafiosa), ritenendo la custodia in carcere necessaria; condanna alle spese e pagamento di €3.000 alla cassa delle ammende. Il ricorso di Pecorelli è rigettato nel merito: la Corte ha confermato che l'usura è reato a consumazione prolungata/condotta frazionata e che, poiché al momento dell'incarico di riscossione i pagamenti erano già avvenuti in parte, l'azione dell'esattore va considerata come concorso nella consumazione dell'usura; condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
disciplinano la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale
giustificano la celebrazione con contraddittorio scritto e l'assenza delle parti in Cassazione, avendo mancato la richiesta di trattazione orale nei termini
art. 274 e 275 cod. proc. pen.
richiamati dalla ricorrente Carrozza per denunciare presunte violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero in una rivalutazione della prova non ammessa in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità
art. 273 cod. proc. pen.
richiamato nella censura di Pecorelli relativa alla valutazione dei gravi indizi; la Corte ha invece confermato la valutazione del Tribunale sui gravi indizi
art. 644 cod. pen.
articolo punente l'usura; la Corte interpreta l'usura come reato a consumazione prolungata/condotta frazionata e ne deriva che chi partecipa alla riscossione, quando siano già stati effettuati pagamenti in esecuzione del patto, può concorrere materialmente nel reato
art. 416-bis cod. pen.
richiamato a titolo descrittivo: l'indagine sul marito per associazione mafiosa è stata valorizzata dal Tribunale per valutare la pericolosità attuale della ricorrente e l'inefficacia di misure meno afflittive
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è possibile ottenere accoglimento del ricorso semplicemente chiedendo la rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova; bisogna indicare specifiche violazioni di diritto.
- La custodia cautelare in carcere può essere confermata se dal quadro probatorio risulta una pericolosità attuale e concreta (es. collaborazione continuativa con un capo di sodalizio), tale da rendere inidonee misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo elettronico.
- Nella valutazione della misura cautelare il legame con indagini o accuse gravi del congiunto (es. indagine per 416-bis) può essere rilevante per desumere la capacità di reiterazione del reato.
- L'usura è trattata dalla giurisprudenza come reato a consumazione prolungata/condotta frazionata: i pagamenti effettuati in esecuzione del patto usurario possono costituire momenti di consumazione successiva.
- Chi svolge attività di riscossione per un debito usurario può essere considerato concorrente nell'usura (non mero favoreggiatore) quando la riscossione avviene in un contesto in cui l'usura è già in corso di consumazione (cioè sono già stati effettuati pagamenti in esecuzione del patto).
- Se l'incaricato alla riscossione non ottiene il pagamento e l'usura si è già esaurita con la pattuizione senza riscossioni successive, la sua condotta può configurare al più il favoreggiamento reale o altro reato diverso dall'usura.
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