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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24109/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carrozza: impugnava l'ordinanza che aveva disposto la custodia in carcere, denunciando violazione di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.) e vizio di motivazione per aver parificato la sua situazione a quella del marito (indagato per 416-bis) senza considerare l'idoneità di misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controllo elettronico, anche fuori regione). Pecorelli: contestava i gravi indizi di concorso in usura (art. 644 c.p.), sostenendo di non aver concorso nell'usura perché non avrebbe portato a termine la riscossione affidatagli e che, in assenza di pattuizione/partecipazione alla pattuizione, la sua condotta sarebbe configurabile al più come favoreggiamento reale.

La decisione

Il ricorso di Carrozza è dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che l'impugnazione si risolvesse in una domanda di rivalutazione della prova, non consentita in sede di legittimità, e ha confermato la valutazione del Tribunale sulla rilevante e attuale pericolosità della ricorrente per la continua collaborazione con il marito (indagato per associazione mafiosa), ritenendo la custodia in carcere necessaria; condanna alle spese e pagamento di €3.000 alla cassa delle ammende. Il ricorso di Pecorelli è rigettato nel merito: la Corte ha confermato che l'usura è reato a consumazione prolungata/condotta frazionata e che, poiché al momento dell'incarico di riscossione i pagamenti erano già avvenuti in parte, l'azione dell'esattore va considerata come concorso nella consumazione dell'usura; condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    disciplinano la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale

    giustificano la celebrazione con contraddittorio scritto e l'assenza delle parti in Cassazione, avendo mancato la richiesta di trattazione orale nei termini

  • art. 274 e 275 cod. proc. pen.

    richiamati dalla ricorrente Carrozza per denunciare presunte violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero in una rivalutazione della prova non ammessa in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiamato nella censura di Pecorelli relativa alla valutazione dei gravi indizi; la Corte ha invece confermato la valutazione del Tribunale sui gravi indizi

  • art. 644 cod. pen.

    articolo punente l'usura; la Corte interpreta l'usura come reato a consumazione prolungata/condotta frazionata e ne deriva che chi partecipa alla riscossione, quando siano già stati effettuati pagamenti in esecuzione del patto, può concorrere materialmente nel reato

  • art. 416-bis cod. pen.

    richiamato a titolo descrittivo: l'indagine sul marito per associazione mafiosa è stata valorizzata dal Tribunale per valutare la pericolosità attuale della ricorrente e l'inefficacia di misure meno afflittive

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è possibile ottenere accoglimento del ricorso semplicemente chiedendo la rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova; bisogna indicare specifiche violazioni di diritto.
  • La custodia cautelare in carcere può essere confermata se dal quadro probatorio risulta una pericolosità attuale e concreta (es. collaborazione continuativa con un capo di sodalizio), tale da rendere inidonee misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo elettronico.
  • Nella valutazione della misura cautelare il legame con indagini o accuse gravi del congiunto (es. indagine per 416-bis) può essere rilevante per desumere la capacità di reiterazione del reato.
  • L'usura è trattata dalla giurisprudenza come reato a consumazione prolungata/condotta frazionata: i pagamenti effettuati in esecuzione del patto usurario possono costituire momenti di consumazione successiva.
  • Chi svolge attività di riscossione per un debito usurario può essere considerato concorrente nell'usura (non mero favoreggiatore) quando la riscossione avviene in un contesto in cui l'usura è già in corso di consumazione (cioè sono già stati effettuati pagamenti in esecuzione del patto).
  • Se l'incaricato alla riscossione non ottiene il pagamento e l'usura si è già esaurita con la pattuizione senza riscossioni successive, la sua condotta può configurare al più il favoreggiamento reale o altro reato diverso dall'usura.

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