Ordinanza n. 2581/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250031821, rilasciato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul in data 11 dicembre 2025 e notificato personalmente in data 19 gennaio 2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti; e per la condanna del Consolato Generale d’Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell’Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, chiedendone la sospensione cautelare e, nel merito, l’annullamento, nonché la condanna dell’Amministrazione al rilascio del visto ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., assumendo che non residuassero margini di discrezionalità amministrativa. Nella fase cautelare, il giudice ha esaminato sommariamente la completezza dell’istruttoria e la situazione economica posta a fondamento del diniego, nonché la sussistenza del periculum in mora con riferimento all’interesse a iniziare un percorso di studi in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, all’esito sommario proprio della fase cautelare, che l’istruttoria apparisse completa e che il contesto economico emerso fosse caratterizzato da una base economica non idonea, risultando quindi non manifestamente illegittimo il diniego. Quanto al periculum in mora, ha escluso che il pregiudizio derivante dal differimento dell’inizio del percorso di studi in Italia superasse la soglia della gravità e irreparabilità, qualificando l’interesse azionato come aspettativa a iniziare gli studi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 31, comma 3, c.p.a.
ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.
Il ricorrente ha invocato la condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto, sostenendo l’assenza di ulteriori margini di discrezionalità; la pronuncia cautelare non ha deciso tale domanda di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo presuppone la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere la domanda.
- La completezza dell’istruttoria e l’emersione di una base economica non idonea possono escludere, nella valutazione sommaria cautelare, il fumus boni iuris di un ricorso contro il diniego di un visto per motivi di studio.
- L’interesse dello straniero a iniziare un percorso di studi in Italia, qualificato come aspettativa, non comporta automaticamente la sussistenza del periculum in mora: il pregiudizio deve superare la soglia della gravità e irreparabilità.
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