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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14042/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Palermo del 03/07/2023 che aveva accolto l'appello dell'indagata e annullato l'ordinanza del GIP di Marsala che aveva rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari applicati a Giorgia Marino per il reato di trasporto reiterato di cocaina (capo A). Il ricorso del Procuratore censura: 1) la decisione sull'appello in assenza di elementi di novità (violazione artt. 309, 310, 597 c.p.p. e vizio di motivazione), sostenendo che le dichiarazioni rese nell'interrogatorio non costituiscono novità; 2) il mancato riconoscimento della rilevanza penale del contributo agevolatore di Marino nel recupero del mezzo usato per il trasporto della droga e una valutazione parcellizzata degli indizi (violazione di legge e vizio di motivazione); 3) l'erronea valutazione del Tribunale del riesame in relazione ai limiti della cognizione rispetto alla imputazione provvisoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso del Procuratore. In punto preliminare ha affermato che l'appello cautelare contro il rigetto della revoca e' ammissibile anche in mancanza di fatti sopravvenuti; ha confermato i principi che limitano la cognizione del giudice del riesame ai fatti posti a fondamento della richiesta cautelare e ha condiviso la valutazione del Tribunale di Palermo secondo cui le condotte contestate (bonifica di locali, custodia di un'autovettura) non costituiscono automaticamente indizi tali da integrare il concorso nei fatti di spaccio contestati. Inoltre la Corte ha rilevato che il ricorso del Pubblico ministero non prospetta l'attualità delle esigenze cautelari successivamente all'ordinanza impugnata e perciò manca dell'interesse necessario; per tali ragioni il ricorso è respinto e l'ordinanza del Tribunale della Libertà resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura di riesame; la Corte osserva che la mancata tempestiva richiesta di riesame non impedisce la revoca della misura per mancanza delle condizioni di applicabilità.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme procedurali censurate; il giudizio della Corte evidenzia l'ammissibilità dell'appello cautelare anche in assenza di fatti sopravvenuti.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Citando il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p.; la Corte valuta la congruità della motivazione del Tribunale del riesame.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo relativo a vizio di motivazione; la Corte verifica la correttezza del ragionamento del giudice del riesame.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per spiegare che, salvo i reati per i quali opera la presunzione di attualità delle esigenze cautelari, la semplice rinnovata valutazione dei gravi indizi non è sufficiente a giustificare l'interesse all'impugnazione del PM senza allegazione delle esigenze cautelari attuali.

  • art. 81, comma 2 e art. 110 cod. pen.

    Norme sostanziali riferite alla concorso di persone nel reato; la Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui il concorso può sussistere anche in presenza di una volontà 'unilaterale' di concorrere.

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme che qualificano i reati di traffico di stupefacenti; la Corte sottolinea che per l'applicazione della misura cautelare occorre individuare specifiche condotte dell'indagata come contributo causale alle cessioni contestate.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte nota che tale contestazione non era formulata e quindi non poteva essere evocata dal giudice del riesame per integrare indizi.

  • art. 384 cod. pen.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare che atti successivi (post factum), come la custodia di un veicolo già impiegato nel traffico, possono costituire fatti non punibili ex art. 384 e non necessariamente indizianti rispetto al reato principale.

Massime di principio

  • L'appello cautelare contro il rigetto della revoca di una misura cautelare è ammissibile anche in assenza di fatti sopravvenuti: la mancata tempestiva richiesta di riesame non equivale a rinuncia all'impugnazione.
  • Il giudice del riesame è vincolato ai fatti posti a fondamento della richiesta cautelare e non può formulare autonome ricostruzioni accusatorie basate su fatti diversi da quelli contestati dal Pubblico ministero; eventuali integrazioni o nuove qualificazioni spettano al P.M.
  • Per ottenere o reiterare una misura cautelare non basta censurare la valutazione dei gravi indizi: il ricorrente (anche il P.M.) deve dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari; in mancanza di tale allegazione può mancare l'interesse all'impugnazione.
  • Il concorso nel reato può realizzarsi anche tramite una volontà unilaterale di concorrere: non è necessario un previo accordo se l'agente è consapevole del contributo fornito all'altrui condotta.
  • Atti quali la bonifica di locali o la semplice custodia di un veicolo già usato nel traffico non sono, di per sé, indizi sufficienti per inferire partecipazione al reato; occorre individuare specifiche condotte che costituiscano contributo causale alle azioni criminose contestate.
  • Nelle impugnazioni cautelari il difetto di interesse (per esempio l'assenza di prospettazione delle esigenze cautelari attuali) è motivo procedurale che può inficiare il ricorso indipendentemente dalla valutazione degli indizi.

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