Sentenza n. 1991/2026 - Firenze, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 138/2023, che riconosceva il diritto alla Carta docente per euro 500 annui e per gli anni scolastici indicati nella sentenza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 138/2023 del 19 aprile 2023 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 26 aprile 2023. La pronuncia riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente, per euro 500 annui negli anni scolastici specificati, e condannava il Ministero a metterla a disposizione secondo i vincoli di legge. Il Ministero aveva dato seguito alla sola statuizione sulle spese, senza rendere disponibile la Carta né dimostrare la corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. È stata chiesta l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non era stata dimostrata l’esecuzione della statuizione relativa alla Carta docente e che non sussistevano ostacoli normativi: il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, rendendo disponibile la Carta secondo le modalità stabilite dal giudice del lavoro. Ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., ha inoltre condannato il Ministero a corrispondere, entro lo stesso termine, interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla data del passaggio in giudicato fino al pagamento. In caso di ulteriore inadempimento, gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro i successivi 60 giorni dal Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o da un suo sostituto, quale commissario ad acta; è consentito, se necessario, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800, oltre IVA e CAP, in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza; il TAR la applica accogliendo la domanda e impartendo le misure necessarie all’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
condanna ai sensi dell’art. 112, 3° comma c.p.a. il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente, nel medesimo termine, di interessi e rivalutazione sulle somme dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e fino all’effettivo pagamento;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può condannare l’amministrazione al pagamento degli accessori dovuti sul credito riconosciuto dal giudicato, qui individuati in interessi e rivalutazione dalla data del passaggio in giudicato all’effettivo pagamento, entro i limiti di legge.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
La disciplina dilatoria per l’esecuzione dei pagamenti a carico delle amministrazioni non impedisce l’ottemperanza quando il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente e il termine di 120 giorni è decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
In caso di inottemperanza dell’amministrazione, il commissario ad acta può provvedere agli adempimenti necessari anche avvalendosi, se occorre, del pagamento in conto sospeso previsto dalla disposizione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
condanna ai sensi dell’art. 112, 3° comma c.p.a. il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente, nel medesimo termine, di interessi e rivalutazione sulle somme dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza e fino all’effettivo pagamento;
Interessi e rivalutazione sono riconosciuti nei limiti stabiliti dalla disposizione e decorrono, nel caso deciso, dal passaggio in giudicato della sentenza fino all’effettivo pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostri di avere eseguito la statuizione contenuta nel titolo passato in giudicato e notificato all’organo competente, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- In sede di ottemperanza possono essere riconosciuti gli accessori del credito stabiliti dalla legge, con decorrenza e limiti individuati in relazione al titolo e alla disciplina applicabile.
- Quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo all’organo competente, tale termine non costituisce un ostacolo alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
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