Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7687/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla difesa con cinque motivi: 1) censura sull'ammissione dell'appello del Pubblico Ministero (presunta carenza dei requisiti formali e di specificità); 2) doglianza per il mancato espletamento di una perizia balistica/traiettografica in appello (richiesta rigettata dalla Corte territoriale invocando mutamento dello stato dei luoghi e sufficienza degli atti tecnici già prodotti); 3) vizio per presunto travisamento della prova con riferimento alla testimonianza di Chiara Sabatino (si assume che la Corte avesse valutato male la deposizione); 4) richiesta di riqualificazione del fatto in reato meno grave (tentate lesioni o altro) e censura dell'adesione acritica della Corte d'appello alla consulenza del PM; 5) impugnazione della liquidazione della provvisionale a favore della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha dichiarato infondati o inammissibili i vari motivi (1° infondato; 2° inammissibile per reiterazione; 3° aspecifico e inammissibile; 4° infondato; 5° inammissibile). Ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello di Torino che aveva ritenuto provata la posizione frontale dell'imputato, l'attendibilità della consulenza balistica del PM (dr. Desideri) rispetto a quella della difesa, nonché la sussistenza dell'animus necandi e quindi del reato di tentato omicidio; conseguentemente è stato mantenuto il giudizio di colpevolezza e la pena determinata in anni 5 e mesi 6 di reclusione, nonché la provvisionale di €10.000 a favore della parte civile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo: elemento di reato applicato alla ricostruzione del fatto per configurare il tentato omicidio.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma dell'omicidio: utilizzata per la qualificazione del fatto in tentato omicidio quando è provato l'animus necandi e l'idoneità dell'azione a ledere beni vitali.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti formali e di specificità dell'atto di impugnazione in appello; la Cassazione ha ritenuto che l'appello del PM soddisfacesse tali requisiti.

  • art. 603 comma 3 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte d'appello ha esercitato discrezionalità nel ritenere non indispensabile ulteriore perizia dato il materiale tecnico e il mutamento stato dei luoghi.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione e i limiti del sindacato della Corte di legittimità; applicata per escludere la rilevanza di mere rivalutazioni fattuali e per dichiarare inammissibili/infondati i motivi presentati.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito della distinzione tra mezzi di prova 'neutri' (perizie) e prove a discarico decisive: la Cassazione ha ribadito che la mancata perizia non costituisce sempre motivo di cassazione.

  • art. 582 e 585 cod. pen.

    art. 582 c.p.; art. 585 c.p.

    Norme relative alle lesioni personali e alle circostanze che ne aggravano la fattispecie: citate in relazione alla contestata possibile derubricazione in tentate lesioni.

  • art. 612 cod. pen.

    Richiamato quale ipotesi criminale alternativa proposta dalla difesa (atti persecutori), poi non ritenuta applicabile dalla Corte territoriale.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità delle consulenze tecniche spettanti ai giudici del merito è discrezionale: la Corte d'appello può preferire un perito rispetto ad un altro se motiva plausibilmente la scelta (prove sperimentali, coerenza con altri elementi istruttori).
  • La Corte di Cassazione non può operare una nuova valutazione integrale dei fatti o delle prove; il sindacato è limitato a vizi di motivazione, illogicità o travisamento palese della prova (prova inesistente o diversa in modo incontestabile).
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria (perizia) in appello è eccezionale: il giudice d'appello può ritenere non indispensabile la nuova perizia se il materiale tecnico esistente è ritenuto sufficiente o se è intervenuta una mutazione dello stato dei luoghi che ne limita l'utilità.
  • Le impugnazioni che sollevano questioni meramente ricostruttive dei fatti o che chiedono una rivalutazione alternativa delle prove sono in genere inammissibili o infondate in cassazione.
  • La determinazione della provvisionale e alcune determinazioni di merito (es. quantificazione e concessione provvisionale) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.