Cassazione Penale, Sentenza n. 7687/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla difesa con cinque motivi: 1) censura sull'ammissione dell'appello del Pubblico Ministero (presunta carenza dei requisiti formali e di specificità); 2) doglianza per il mancato espletamento di una perizia balistica/traiettografica in appello (richiesta rigettata dalla Corte territoriale invocando mutamento dello stato dei luoghi e sufficienza degli atti tecnici già prodotti); 3) vizio per presunto travisamento della prova con riferimento alla testimonianza di Chiara Sabatino (si assume che la Corte avesse valutato male la deposizione); 4) richiesta di riqualificazione del fatto in reato meno grave (tentate lesioni o altro) e censura dell'adesione acritica della Corte d'appello alla consulenza del PM; 5) impugnazione della liquidazione della provvisionale a favore della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha dichiarato infondati o inammissibili i vari motivi (1° infondato; 2° inammissibile per reiterazione; 3° aspecifico e inammissibile; 4° infondato; 5° inammissibile). Ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello di Torino che aveva ritenuto provata la posizione frontale dell'imputato, l'attendibilità della consulenza balistica del PM (dr. Desideri) rispetto a quella della difesa, nonché la sussistenza dell'animus necandi e quindi del reato di tentato omicidio; conseguentemente è stato mantenuto il giudizio di colpevolezza e la pena determinata in anni 5 e mesi 6 di reclusione, nonché la provvisionale di €10.000 a favore della parte civile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Disciplina il tentativo: elemento di reato applicato alla ricostruzione del fatto per configurare il tentato omicidio.
art. 575 cod. pen.
Norma dell'omicidio: utilizzata per la qualificazione del fatto in tentato omicidio quando è provato l'animus necandi e l'idoneità dell'azione a ledere beni vitali.
art. 581 cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti formali e di specificità dell'atto di impugnazione in appello; la Cassazione ha ritenuto che l'appello del PM soddisfacesse tali requisiti.
art. 603 comma 3 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte d'appello ha esercitato discrezionalità nel ritenere non indispensabile ulteriore perizia dato il materiale tecnico e il mutamento stato dei luoghi.
art. 606 cod. proc. pen.
Definisce i motivi di ricorso per cassazione e i limiti del sindacato della Corte di legittimità; applicata per escludere la rilevanza di mere rivalutazioni fattuali e per dichiarare inammissibili/infondati i motivi presentati.
art. 495 cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito della distinzione tra mezzi di prova 'neutri' (perizie) e prove a discarico decisive: la Cassazione ha ribadito che la mancata perizia non costituisce sempre motivo di cassazione.
art. 582 e 585 cod. pen.
art. 582 c.p.; art. 585 c.p.
Norme relative alle lesioni personali e alle circostanze che ne aggravano la fattispecie: citate in relazione alla contestata possibile derubricazione in tentate lesioni.
art. 612 cod. pen.
Richiamato quale ipotesi criminale alternativa proposta dalla difesa (atti persecutori), poi non ritenuta applicabile dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità delle consulenze tecniche spettanti ai giudici del merito è discrezionale: la Corte d'appello può preferire un perito rispetto ad un altro se motiva plausibilmente la scelta (prove sperimentali, coerenza con altri elementi istruttori).
- La Corte di Cassazione non può operare una nuova valutazione integrale dei fatti o delle prove; il sindacato è limitato a vizi di motivazione, illogicità o travisamento palese della prova (prova inesistente o diversa in modo incontestabile).
- La richiesta di rinnovazione istruttoria (perizia) in appello è eccezionale: il giudice d'appello può ritenere non indispensabile la nuova perizia se il materiale tecnico esistente è ritenuto sufficiente o se è intervenuta una mutazione dello stato dei luoghi che ne limita l'utilità.
- Le impugnazioni che sollevano questioni meramente ricostruttive dei fatti o che chiedono una rivalutazione alternativa delle prove sono in genere inammissibili o infondate in cassazione.
- La determinazione della provvisionale e alcune determinazioni di merito (es. quantificazione e concessione provvisionale) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
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