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Sentenza

Sentenza n. 289/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia tenuta dal Comune di Melendugno, in persona del legale rappresentante p.t. sull’istanza 02.01.23 di affrancazione del livello sull’immobile ubicato al n. 1, identificato in Catasto Terreni del Comune di Melendugno, al foglio 19, particella 70, previa determinazione del capitale di affranco ai fini dell’estinzione del diritto di livello, reiterata in data 20.10.23, nonché per la condanna del medesimo Comune di Melendugno in persona del legale rappresentante p.t. a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e, sin d’ora per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo della PA inerte.

Giustizia amministrativa202400095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio del Comune sull'istanza di affrancazione del canone enfiteutico e di determinazione del capitale di affranco

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Comune di Melendugno e la condanna dell'ente a concludere con un provvedimento espresso il procedimento relativo all'istanza di affrancazione del canone enfiteutico gravante sul terreno ricevuto in donazione. L'istanza, presentata e successivamente reiterata nel 2023, era rimasta priva di riscontro. Il Comune ha contestato la sussistenza di un obbligo di provvedere, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che il fondo sarebbe privato e che la controversia non rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di beni pubblici, e ha inoltre dedotto l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell'avvio del procedimento. Nel corso del giudizio è intervenuta l'affrancazione, con pagamento del relativo corrispettivo da parte del ricorrente; entrambe le parti hanno quindi chiesto una definizione del giudizio senza pronuncia sulle spese.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa sostanziale del ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio mediante l'intervenuta affrancazione e il pagamento del corrispettivo. Il giudice ha distinto tale esito dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale e irretrattabile soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato da parte dell'amministrazione e definisce il giudizio nel merito; l'improcedibilità presuppone invece una situazione sopravvenuta che renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia, senza necessariamente soddisfare la pretesa. Poiché nel caso concreto la documentazione dimostrava l'integrale soddisfazione della pretesa, la qualificazione corretta era la cessazione della materia del contendere, nonostante la diversa richiesta formulata dal Comune. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni e dell'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    "l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’intimato Comune ... di provvedere formalmente"

    Disposizioni poste a fondamento dell'azione contro il silenzio dell'amministrazione e della richiesta di condanna alla conclusione del procedimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    "la cessazione della materia del contendere"

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta, così da non residuare alcuna utilità per una pronuncia di merito.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Norma richiamata dal Comune nell'eccezione di difetto di giurisdizione in materia di controversie relative a concessioni di beni pubblici; l'eccezione non è stata esaminata per la definizione del giudizio mediante cessazione della materia del contendere.

  • art. 10 l. 1766/1927

    Richiamato quale fondamento dell'ordinanza commissariale di legittimazione che aveva imposto il canone enfiteutico a favore del Comune; la norma non è stata oggetto di valutazione decisoria.

  • art. 53 l.r. Puglia n. 14/2004

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento dell'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza di affrancazione; la questione è rimasta assorbita dall'intervenuta soddisfazione della pretesa.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia integralmente e irretrattabilmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, facendo venir meno ogni utilità residua della pronuncia di merito.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio; la seconda presuppone una situazione sopravvenuta che renda definitivamente inutile la sentenza, anche senza soddisfare la pretesa originaria.
  • Il giudice amministrativo può riqualificare la richiesta processuale di improcedibilità formulata dalle parti come domanda di cessazione della materia del contendere quando dagli atti risulti che l'interesse sostanziale del ricorrente è stato integralmente soddisfatto.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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