Sentenza n. 10404/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, II Sez. Lavoro, n. 6654/2024, pubbl. il 06/06/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 6654/2024, che aveva condannato l’amministrazione all’attribuzione della Carta elettronica per l’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 6654/2024, passata in giudicato e notificata all’amministrazione ai fini esecutivi il 18 ottobre 2024. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2022/2023, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero. L’amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha fornito chiarimenti sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la regolare notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato nelle forme di legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. In presenza dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha dimostrato né documentato l’avvenuta esecuzione; la pretesa della ricorrente è stata quindi ritenuta provata secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice dell’ottemperanza ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non possono essere rimessi in discussione nel relativo giudizio. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile, attribuendo la Carta elettronica per l’anno scolastico 2022/2023 e corrispondendo quanto dovuto secondo il titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione. È stata invece respinta, allo stato, la richiesta di penalità di mora, salva la possibilità di formularla in caso di perdurante inottemperanza. Le spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento del commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere intrapresa l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione pubblica; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile; il TAR ha ritenuto non sindacabili in ottemperanza i presupposti del diritto già accertato.
art. 114 c.p.a., comma 4, lett. e)
Rilevante per la possibilità di disporre penalità di mora nell’ambito dell’ottemperanza; il TAR ha escluso allo stato la sussistenza dei presupposti, riservandone l’eventuale applicazione in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contro una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo, verificata la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, che vincola l’amministrazione e il giudice dell’esecuzione.
- Quando l’amministrazione, a fronte della deduzione di inottemperanza, non fornisce chiarimenti o documentazione sull’avvenuta esecuzione del titolo, la pretesa del creditore può essere accolta alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare anticipatamente un commissario ad acta, da attivare su richiesta dell’interessato dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- La penalità di mora non consegue automaticamente all’accertamento dell’inottemperanza, ma richiede una specifica valutazione dei presupposti e può essere riservata a un successivo momento in caso di perdurante inerzia.
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