Cassazione Civile, Ordinanza n. 21117/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un soggetto che aveva eseguito lavori di falegnameria in un fabbricato convenne in giudizio la controparte e alcuni congiunti di quest'ultima per ottenere il pagamento del saldo del compenso pattuito, assumendo che, a fronte di un accordo complessivo di euro 33.000,00, restava insoluto un residuo di circa euro 10.000,00 oltre interessi. I convenuti dedussero invece di avere già corrisposto integralmente quanto dovuto, mediante sette assegni per euro 25.000,00 e una quietanza di acconto di euro 10.000,00, per un totale di euro 35.000,00. In primo grado la domanda fu accolta solo in parte. In appello, il soccombente di primo grado sostenne, con unico motivo, che i pagamenti erano stati integralmente provati e che la documentazione bancaria dimostrava l'incasso dell'assegno valorizzato dal giudice di primo grado. In cassazione il ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò omesso esame di un fatto decisivo, violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. e nullità per omessa pronuncia, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provato l'accredito dell'assegno sul suo conto e avesse comunque omesso di pronunciarsi sul residuo credito di euro 510,40; con il secondo denunciò travisamento della prova e violazione dell'art. 116 c.p.c., deducendo che la documentazione bancaria non attestava affatto il pagamento dell'assegno in suo favore, ma solo l'addebito sul conto della società emittente e, anzi, l'impossibilità della banca di riconoscere il pagamento al creditore, con indicazione che l'assegno era presumibilmente stato cambiato per cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo. Ha affermato che la Corte d'appello aveva travisato il contenuto oggettivo della documentazione bancaria, poiché il documento non provava l'accredito dell'assegno sul conto del creditore né l'avvenuto pagamento in suo favore, ma solo l'addebito sul conto della società emittente e la mancata possibilità della banca di riconoscere il pagamento al soggetto asseritamente creditore, con indicazione di possibile negoziazione per cassa. Ha quindi accolto il secondo motivo, dichiarando assorbito il primo, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie illustrative
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per la dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza e per il travisamento della prova come vizio processuale nei limiti dedotti
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare l'asserita valutazione di fatti e prove non risultanti dagli atti
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia su una parte della domanda
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione della prova documentale e il travisamento del suo contenuto
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla revocazione per errore di fatto, rimedio distinto dal travisamento della prova nei casi in cui ricorrano i presupposti
art. 384, comma 2, c.p.c.
base per la cassazione con rinvio al giudice di merito in diversa composizione
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre quando il giudice di merito attribuisce al documento o al mezzo istruttorio un contenuto fattuale incompatibile con il suo tenore letterale o con il dato oggettivo risultante dagli atti, supponendo un fatto la cui verità è esclusa o negando un fatto la cui esistenza è positivamente dimostrata.
- Quando il fatto erroneamente percepito dal giudice è stato oggetto di discussione tra le parti, il vizio può essere fatto valere in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., distinguendo tra errore sulla ricognizione del fatto probatorio e mera valutazione della prova.
- Il travisamento della prova non coincide con la semplice diversa lettura del materiale istruttorio, ma richiede un errore decisivo sulla sua oggettiva portata, tale da rendere necessariamente diversa la motivazione e la decisione se il documento fosse stato correttamente letto.
- La documentazione bancaria che attesti solo l'addebito di un assegno sul conto dell'emittente e dichiari l'impossibilità di identificare il beneficiario non basta, da sola, a provare il pagamento in favore del preteso creditore se non emerge anche l'effettivo accredito o l'incasso da parte sua.
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