Cassazione Civile, Ordinanza n. 33846/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due risparmiatori avevano agito in giudizio contro l’intermediario bancario lamentando che, nell’ambito di rapporti di intermediazione mobiliare e di conto corrente, fossero state eseguite operazioni su titoli ad alto rischio senza specifici ordini di acquisto e senza adeguata esperienza finanziaria dei clienti. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria per le operazioni in conflitto di interessi, mentre era stata dichiarata inammissibile la domanda di nullità dei contratti di intermediazione finanziaria, perché proposta tardivamente solo in comparsa conclusionale. In appello era stata confermata la tardività della domanda di nullità e, conseguentemente, l’inammissibilità della domanda restitutoria della sorte capitale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo, violazione di norme processuali e dell’art. 1421 c.c., sostenendo che la nullità dei contratti di investimento fosse rilevabile d’ufficio anche in appello, trattandosi di nullità di protezione e di rapporti regolati da disciplina sopravvenuta rispetto ai contratti originari; con un secondo motivo hanno lamentato motivazione apparente sul medesimo punto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché, pur essendo in astratto rilevabile d’ufficio la nullità del contratto di investimento anche se di protezione, ciò presuppone la tempestiva allegazione dei fatti su cui la nullità si fonda, nel rispetto delle preclusioni istruttorie; nel caso concreto il ricorso trascriveva solo le difese svolte in comparsa conclusionale e non dimostrava che i fatti costitutivi della nullità fossero entrati tempestivamente nel thema decidendum. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, con aggiunta dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è invocato come vizio di violazione di legge per la mancata considerazione della nullità e della conseguente domanda restitutoria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte lo esclude.
art. 101 c.p.c.
richiamato insieme ad altre norme processuali nel motivo di ricorso, ma non fonda l’accoglimento.
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 183, quinto comma, c.p.c.
richiamato per contestare la tardività della domanda e il rispetto delle preclusioni istruttorie.
art. 1421 c.c.
la nullità è rilevabile d’ufficio, ma solo se i fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati.
art. 23 d. lgs. n. 58/1998
richiamato quale disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria e della nullità dedotta dai ricorrenti.
art. 30 del Regolamento CONSOB n. 11522/98
richiamato per sostenere l’illegittimità dei rapporti e la nullità dei contratti/operazioni.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone di indicare specificamente il fatto e di trascrivere gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione rende inammissibile il motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
art. 1418 c.c.
menzionato dalla parte ricorrente nel richiamo alle prime difese, in relazione alla nullità contrattuale.
Massime di principio
- La nullità del contratto, anche quando sia rilevabile d’ufficio e anche se di protezione, non può essere esaminata se la parte non ha tempestivamente allegato in giudizio i fatti costitutivi della nullità nel rispetto delle preclusioni processuali.
- Nel giudizio di cassazione, chi deduce l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo specifico il fatto, trascrivere o localizzare gli atti e i documenti rilevanti e indicare la fase processuale in cui il fatto è emerso; riferimenti generici agli atti non sono sufficienti.
- La rilevabilità officiosa della nullità non esonera la parte dall’onere di delimitare il tema di indagine con un’adeguata allegazione dei presupposti fattuali su cui la nullità si fonda.
- La motivazione è censurabile per apparente solo quando manchi il nucleo minimo di intelligibilità della decisione; se la sentenza espone la ragione decisiva della decisione, il motivo è infondato.
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