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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/730

Regolamento (UE) 2023/730 del Consiglio del 31 marzo 2023 che modifica il regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, e il regolamento (UE) 2022/109

Normativa europea32023R0730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le possibilità di pesca per il 2023 alla luce di nuovi pareri scientifici, degli accordi con Regno Unito e Norvegia e delle decisioni adottate in sede di ORGP. Vengono modificati numerosi TAC e contingenti per stock del Nord Atlantico, dell’Atlantico, dell’IOTC e della SPRFMO, oltre ad alcune misure tecniche e di controllo collegate. È inoltre ricalibrato il regime del tonno rosso, includendo limiti per flotte, allevamenti e quantitativi massimi di catture selvatiche. Le disposizioni si applicano in larga parte dal 1° gennaio 2023, con una specifica retroattività per il capelin groenlandese.

Modifica, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2023, delle possibilità di pesca (TAC, contingenti, condizioni speciali e misure correlate) fissate per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/194 e del contingente per il capelin nel regolamento (UE) 2022/109, in attuazione di pareri scientifici e degli esiti di consultazioni internazionali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione e ai pescherecci dell’Unione interessati dalle possibilità di pesca per alcuni stock ittici nelle acque dell’Unione e in determinate acque non appartenenti all’Unione, nonché alle attività di pesca nelle zone e nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca richiamate dal regolamento (CIEM/Skagerrak, acque del Regno Unito, Norvegia, Groenlandia, SPRFMO, IOTC, ICCAT). Incide sui contingenti, sugli sforzi di pesca, sulle catture accessorie e su talune condizioni tecniche/temporali; per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 l’applicazione è retroattiva dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023. È esclusa ogni disciplina generale diversa dalle specifiche modifiche indicate ai regolamenti 2023/194 e 2022/109.

Regolamento (UE) 2023/730 del Consiglio: modifica delle possibilità di pesca per il 2023

Il regolamento interviene sul quadro già fissato dal regolamento (UE) 2023/194, aggiornando i totali ammissibili di catture, i contingenti e alcune misure tecniche connesse per diversi stock ittici. La modifica recepisce nuovi pareri scientifici, gli esiti di consultazioni con il Regno Unito e la Norvegia e diverse decisioni adottate in sede di organizzazioni regionali di gestione della pesca; incide inoltre sul regolamento (UE) 2022/109 per il capelin groenlandese.

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e mira ad adeguare tempestivamente il regime delle possibilità di pesca per evitare scostamenti tra disciplina UE e sviluppi scientifici o negoziali internazionali. I considerando chiariscono che l’obiettivo è allineare i TAC e le misure collegate agli esiti delle consultazioni con paesi terzi e alle raccomandazioni delle ORGP competenti.

Ambito soggettivo e territoriale

Il regolamento riguarda gli Stati membri e i pescherecci dell’Unione che operano nelle acque dell’Unione e in specifiche acque non appartenenti all’Unione, in particolare acque del Regno Unito, norvegesi e groenlandesi, nonché le zone di competenza di SPRFMO, IOTC e ICCAT. Le disposizioni si applicano ai contingenti e alle condizioni di cattura, inclusi limiti di sforzo, catture accessorie, trasferimenti tra zone e obblighi di comunicazione separata per alcuni stock.

Modifiche al regolamento (UE) 2023/194

Vengono soppressi l’articolo 7 e l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento 2023/194. Inoltre, gli allegati IA, IB, ID, IH, IJ e VI sono integralmente ritoccati per riflettere i nuovi livelli di TAC, le nuove ripartizioni nazionali e le condizioni speciali applicabili a ciascuno stock.

Aggiornamento dei TAC nel Nord Atlantico e nelle acque collegate

Tra le principali modifiche figurano:

  • acciuga nella sottozona CIEM 8: TAC definitivo di 33 000 tonnellate per l’Unione, con ripartizione tra Spagna e Francia;
  • cicerello e catture accessorie connesse nelle acque del Regno Unito e dell’Unione: TAC fissato a 194 367 tonnellate, con dettagliate condizioni speciali per le aree di gestione del cicerello e possibilità di accumulo limitata al 10 % in una specifica zona di gestione;
  • numerosi stock condivisi con Norvegia e Regno Unito, tra cui aringa, merluzzo bianco, eglefino, merlano, nasello, melù, molva, scampo, gamberetto boreale, passera di mare, merluzzo carbonaro, sogliola e altre specie, con aggiornamento di contingenti nazionali, quote UE e quote dei paesi terzi.

Misure specifiche su stock condivisi con Norvegia e Regno Unito

Il regolamento recepisce gli esiti di consultazioni bilaterali e dei verbali concordati, fissando i livelli delle possibilità di pesca e alcune condizioni particolari:

  • per diversi stock è confermato o introdotto il regime di catture accessorie e di divieto di pesca diretta;
  • per alcuni contingenti sono previsti tetti geografici nelle acque norvegesi o britanniche;
  • in più casi le catture effettuate nei limiti del contingente di un paese terzo devono essere detratte dalla sua quota TAC;
  • per il merluzzo bianco, il merlano e il merluzzo carbonaro sono previste specifiche limitazioni nell’area della zona 4 e nell’eventuale uso di porzioni di contingente in altre zone.

Misure nella zona della convenzione ICCAT

Per gli stock ICCAT vengono aggiornati i contingenti relativi a:

  • alalunga del nord e australe;
  • tonno obeso nell’Atlantico;
  • pesce spada nell’Atlantico a nord e a sud di 5° N.

Sono mantenute condizioni speciali sui trasferimenti tra aree, sulle catture accessorie e sulla comunicazione separata delle catture per alcune categorie di pescherecci. Il regolamento richiama il principio di stabilità relativa e l’esigenza di consentire agli Stati membri di utilizzare integralmente i contingenti UE secondo la disciplina ICCAT.

Tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

L’allegato VI è sostituito nei punti relativi:

  • al numero massimo di pescherecci autorizzabili per Stato membro per le diverse tipologie di pesca del tonno rosso;
  • alla capacità massima di allevamento e ingrasso;
  • ai quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico assegnabili agli allevamenti.

Sono riportate tabelle aggiornate per Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo. È precisato che i numeri indicati possono essere ulteriormente aumentati se rispettati gli obblighi internazionali dell’Unione; alcune sostituzioni di unità navali sono consentite secondo regole dettagliate per ciascuno Stato membro.

SPRFMO: austromerluzzi e sugarello cileno

Nell’allegato IH è sostituita la disciplina per la zona della convenzione SPRFMO. Per gli austromerluzzi (Dissostichus spp.) è previsto un TAC annuale di 75 tonnellate destinato esclusivamente alla pesca esplorativa, con:

  • durata massima di una bordata di 60 giorni consecutivi;
  • finestra temporale dal 1° maggio al 15 novembre 2023;
  • obbligo di pesca notturna dei palangari dal 1° al 15 novembre 2023;
  • cessazione immediata delle attività al verificarsi di specifici eventi di mortalità di uccelli marini;
  • massimo di 5 000 ami per cala e 120 cale;
  • obbligo di rispettare distanze minime tra i palangari e di operare entro un definito blocco di ricerca e in profondità tra 600 m e 2 500 m. Per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) è fissato un TAC analitico di 60 758 tonnellate per l’Unione, ripartito tra Germania, Paesi Bassi, Lituania e Polonia.

IOTC: tonno albacora

L’allegato IJ è sostituito per la zona di competenza IOTC. Il limite di cattura dell’Unione per il tonno albacora (Thunnus albacares) è fissato a 73 078 tonnellate, ripartite tra Francia, Italia, Spagna e Portogallo, con quest’ultimo contingente limitato alle catture accessorie. È espressamente previsto che le catture non superino i limiti indicati e che si applichino gli ordinari meccanismi di non applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2023, salvo quelle sul capelin groenlandese, che si applicano retroattivamente dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023. Il legislatore sottolinea che tale retroattività non pregiudica certezza del diritto né legittimo affidamento, poiché comporta un incremento delle possibilità di pesca.

Disposizioni principali

Modifiche al regolamento (UE) 2023/194

È soppresso l’articolo 7; è soppresso l’articolo 34, paragrafo 2; gli allegati IA, IB, ID, IH, IJ e VI sono modificati secondo l’allegato del regolamento.

Capelin nelle acque groenlandesi

Nel regolamento (UE) 2022/109 è sostituita la tabella dell’allegato IB relativa al capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 (CAP/514GRN). Il TAC dell’Unione e i contingenti degli Stati membri sono fissati a 0, mentre la Norvegia dispone di 10 000 tonnellate per il periodo 15 ottobre 2022-15 aprile 2023.

Acciuga nella sottozona CIEM 8

Il TAC provvisorio per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nella zona 8 è sostituito da un TAC definitivo di 33 000 tonnellate per l’Unione, ripartite tra Spagna (29 700) e Francia (3 300).

Consultazioni con il Regno Unito e la Norvegia

Sono recepiti gli esiti delle consultazioni bilaterali su cicerello, stock condivisi nello Skagerrak, accesso alle acque e scambi di possibilità di pesca. Vengono aggiornati i TAC e i contingenti per cicerello, aringa, merluzzo bianco, merlano, eglefino, passera di mare, merluzzo carbonaro, sogliola e altri stock, nonché le condizioni speciali relative a quote, catture accessorie, trasferimenti e limiti geografici.

Stock gestiti in ambito ICCAT

Sono aggiornati i contingenti per alalunga del nord e australe, tonno obeso e pesce spada dell’Atlantico, tenendo conto dei riporti di contingenti inutilizzati autorizzati dall’ICCAT e del principio di stabilità relativa. Sono inoltre mantenute o precisate misure funzionalmente collegate, incluse condizioni speciali e obblighi di comunicazione separata.

Tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Sono sostituiti i punti 4 e 6 dell’allegato VI del regolamento 2023/194, aggiornando il numero massimo di pescherecci autorizzati per Stato membro, la capacità massima di allevamento e ingrasso e i quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico assegnabili agli allevamenti.

SPRFMO e IOTC

Per la zona della convenzione SPRFMO sono fissati un TAC di 75 tonnellate per gli austromerluzzi in pesca esplorativa, con rigide condizioni temporali, tecniche e di mitigazione degli impatti su uccelli marini, e un TAC di 60 758 tonnellate per il sugarello cileno. Nella zona di competenza IOTC il contingente dell’Unione per il tonno albacora è fissato a 73 078 tonnellate, con 100 tonnellate per il Portogallo esclusivamente come catture accessorie.

Decorrenza e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica, in via generale, dal 1° gennaio 2023. Le disposizioni sul capelin groenlandese si applicano invece dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023, in considerazione dell’aumento delle possibilità di pesca.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescarelazioni esterne dell’unionegestione delle risorse ittichecooperazione con organizzazioni regionali di gestione della pesca

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