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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/724

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/724 della Commissione del 31 marzo 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

Normativa europea32023R0724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento accoglie la richiesta di Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd. di essere trattata come nuovo produttore esportatore nell’ambito delle misure antidumping sui prodotti di ceramica per il servizio da tavola e da cucina originari della RPC. Dopo aver verificato le tre condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, la Commissione ha concluso che la società non esportava nell’Unione durante il periodo di riferimento iniziale, non era collegata a esportatori o produttori soggetti alle misure e ha effettivamente esportato nell’Unione dopo tale periodo. La società viene quindi aggiunta all’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione e beneficia del dazio del 17,9 %.

Concessione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori a Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd. nell’ambito del dazio antidumping definitivo su oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC, con aggiornamento dell’elenco dei soggetti ammessi al dazio del 17,9 %.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, nel quadro delle misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, come modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. Rileva in particolare per i produttori esportatori cinesi che chiedano il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1198; la misura riguarda l’attribuzione del codice TARIC addizionale e dell’aliquota del 17,9 % alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione. Non disciplina nuove misure generali per tutti gli operatori, ma l’inserimento di una singola società nell’elenco dell’allegato I. È direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/724 interviene nel quadro delle misure antidumping definitive già in vigore sugli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il regolamento di base (UE) 2016/1036 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, accoglie la domanda di Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd. per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

Contesto delle misure antidumping esistenti

Le misure originarie risalgono al regolamento iniziale del 13 maggio 2013, con cui il Consiglio aveva istituito un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame. Successivamente, a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure per ulteriori cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. In seguito a un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, tali misure sono state poi modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131.

Nel sistema originario, i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione erano soggetti ad aliquote individuali comprese tra il 13,1 % e il 23,4 %; i produttori cooperanti non inclusi nel campione erano soggetti al 17,9 %; gli operatori non cooperanti erano gravati da un dazio su scala nazionale del 36,1 %.

Condizioni per il nuovo produttore esportatore

L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 consente di modificare l’elenco dei beneficiari inserendo nuovi produttori esportatori, purché dimostrino cumulativamente che:

  • non hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1º gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
  • non sono collegati ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping che abbia collaborato o potuto collaborare all’inchiesta iniziale;
  • hanno effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale, oppure hanno assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo.

Istruttoria svolta dalla Commissione

La richiesta è stata presentata il 17 dicembre 2021. La Commissione ha inviato un questionario, ha richiesto informazioni supplementari e ha verificato i dati ritenuti necessari, avvalendosi anche di banche dati online come Orbis e Qichacha. L’industria dell’Unione è stata informata della richiesta ed è intervenuta con osservazioni, in particolare sulla prima condizione e successivamente, dopo la divulgazione, sulla seconda.

Valutazione delle tre condizioni

Quanto alla prima condizione, la Commissione ha ritenuto provato che la società non esportava il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale. Sono stati esaminati il registro delle vendite, i rendiconti finanziari e le operazioni di esportazione, senza riscontrare esportazioni del prodotto verso l’Unione nel periodo rilevante.

Quanto alla seconda condizione, la Commissione ha ritenuto dimostrato che la richiedente non era collegata a produttori esportatori cinesi soggetti alle misure. La società collegata richiamata dalle osservazioni dell’industria dell’Unione, Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd., risultava operare sul mercato interno e, sulla base delle dichiarazioni IVA, non risultavano vendite all’esportazione nel periodo rilevante. La registrazione di un rappresentante per attività di import-export nel 2013 è stata giudicata irrilevante perché successiva al periodo dell’inchiesta iniziale.

Quanto alla terza condizione, la Commissione ha accertato esportazioni nell’Unione nel 2020, quindi dopo il periodo iniziale, sulla base di fattura, ordine di acquisto, documenti di sdoganamento, polizza di carico e ricevuta di pagamento relativi a un ordine emesso nel 2019 da una società spagnola. Il registro delle vendite ha inoltre mostrato altre spedizioni verso l’Unione nel 2020.

Decisione finale e conseguenze pratiche

Poiché tutte le condizioni risultano soddisfatte, la Commissione concede a Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd. il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. La società viene inserita nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, come già sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, con il codice addizionale TARIC 899D. Ne consegue l’applicazione dell’aliquota antidumping del 17,9 % prevista per le società cooperanti non incluse nel campione.

Entrata in vigore

Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 31 marzo 2023, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Verifica del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

La Commissione applica l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 per valutare se Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd. soddisfi le tre condizioni cumulative: assenza di esportazioni nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale (1º gennaio 2011-31 dicembre 2011), assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure e prova di esportazioni effettive nell’Unione dopo il periodo iniziale o di un impegno contrattuale irrevocabile significativo.

Esito positivo della verifica e nuova aliquota applicabile

Accertato che la società soddisfa tutte le condizioni richieste, la Commissione le riconosce il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e le applica l’aliquota del dazio antidumping del 17,9 %, corrispondente a quella prevista per le società che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd. è aggiunta all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, come sostituito dall’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, con codice addizionale TARIC 899D.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialedazi doganali

Testo integrale

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