Regolamento (UE) 2023/736
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/736 della Commissione del 31 marzo 2023 relativo alla definizione dei dettagli tecnici dell'applicazione del meccanismo di correzione del mercato ai derivati collegati a punti di scambio virtuale nell'Unione diversi dai TTF
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2022/2578 definendo come si applica il meccanismo di correzione del mercato ai derivati gas legati a VTP dell’Unione diversi dal TTF. Conferma che l’attivazione del meccanismo avviene alle stesse condizioni previste per il TTF e che si applica lo stesso limite dinamico di offerta, senza esclusioni eccezionali per specifici VTP. Prevede inoltre deroghe per i contratti preesistenti e per le procedure di gestione degli inadempimenti delle CCP, al fine di non compromettere il funzionamento dei mercati e la gestione del rischio. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dal 1º maggio 2023.
Definizione dei dettagli tecnici per l’applicazione del meccanismo di correzione del mercato (MCM) ai derivati gas collegati a punti di scambio virtuale (VTP) nell’Unione diversi dal TTF.
Ambito di applicazione
Si applica agli ordini effettuati per la negoziazione di derivati collegati a VTP situati nell’Unione diversi dal Title Transfer Facility (TTF). Disciplina l’attivazione, il limite dinamico di offerta, la sospensione e la disattivazione dell’MCM per tali derivati, nonché alcune esclusioni transitorie legate alla tutela dei contratti preesistenti e alle procedure di gestione degli inadempimenti delle CCP. Non si applica ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento, né alle operazioni dirette a compensare o ridurre tali posizioni, né alle negoziazioni svolte nell’ambito della procedura di gestione degli inadempimenti di una CCP.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/736 della Commissione
Il regolamento completa il sistema introdotto dal regolamento (UE) 2022/2578 sul meccanismo di correzione del mercato (MCM) per il gas, estendendo ai derivati collegati a punti di scambio virtuale (VTP) dell’Unione diversi dal TTF la disciplina tecnica necessaria per l’applicazione del meccanismo. La Commissione muove dalla considerazione che l’estensione debba avvenire in modo uniforme, per evitare spostamenti indesiderati della negoziazione e mantenere la stabilità dei mercati dell’energia e finanziari.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2022/2578 aveva istituito un MCM temporaneo per i derivati TTF e per i derivati collegati ad altri VTP, ma aveva definito i dettagli tecnici solo per i TTF. Il presente regolamento interviene in base all’articolo 9, paragrafo 1, di tale atto, precisando come l’MCM debba operare per i derivati legati ad altri hub virtuali del gas nell’Unione.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento ai dettagli tecnici dell’MCM per i derivati collegati a VTP diversi dal TTF. L’articolo 3 chiarisce che la disciplina riguarda gli ordini effettuati per la negoziazione di tali strumenti. La base giuridica e il rinvio alle definizioni del regolamento madre fanno sì che il nuovo atto si inserisca nel perimetro già tracciato dal regolamento (UE) 2022/2578.
Definizioni operative
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento MCM e introduce due definizioni funzionali all’attivazione e al calcolo del meccanismo:
- "derivato front month collegato ad altri VTP": il derivato a scadenza più vicina tra quelli a un mese negoziati su un determinato mercato regolamentato;
- "derivato front year collegato ad altri VTP": il derivato a scadenza più vicina tra quelli a dodici mesi negoziati su un mercato regolamentato.
Queste definizioni sono essenziali per individuare la finestra temporale in cui opera il limite dinamico di offerta.
Evento di correzione del mercato e limite dinamico di offerta
L’articolo 4 stabilisce che l’evento di correzione del mercato per gli altri VTP si verifica quando sono soddisfatte le condizioni già previste dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2578. In sostanza, il meccanismo si attiva sulla base del medesimo segnale di mercato già utilizzato per il TTF.
Una volta verificato l’evento, si applica il limite dinamico di offerta ai derivati collegati ad altri VTP che scadono nel periodo compreso tra la scadenza del front month e quella del front year. Il regolamento impone inoltre a gestori dei mercati e partecipanti al mercato di monitorare quotidianamente il sito dell’ACER, che pubblica il prezzo di riferimento rilevante.
Sospensione e disattivazione
L’articolo 5 rinvia integralmente alla disciplina del regolamento (UE) 2022/2578 in materia di sospensione e disattivazione dell’MCM. Restano quindi operanti anche per i derivati collegati ad altri VTP i meccanismi di salvaguardia previsti in caso di turbative del mercato o di rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento e la stabilità dei mercati.
Esclusioni transitorie e tutela operativa
L’articolo 6 introduce una tutela dei diritti acquisiti e dell’operatività di mercato. Il regolamento non si applica:
- ai contratti in derivati collegati ad altri VTP conclusi prima della data di entrata in vigore;
- alle operazioni di acquisto e vendita necessarie per compensare o ridurre posizioni sorte da tali contratti preesistenti;
- alle negoziazioni svolte nell’ambito delle procedure di gestione degli inadempimenti di una CCP, comprese le negoziazioni OTC registrate sul mercato regolamentato a fini di compensazione.
Queste esclusioni evitano interferenze con posizioni già in essere e con il funzionamento delle infrastrutture di compensazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma che si applichi soltanto dal 1º maggio 2023. La Commissione giustifica tale differimento con l’esigenza di consentire agli operatori dei VTP diversi dal TTF di adeguare i propri sistemi e le proprie procedure.
Impatto pratico per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore gas e intermediari finanziari, il punto centrale è che il meccanismo di correzione del mercato viene esteso, senza eccezioni, anche ai derivati collegati ad altri VTP dell’Unione. Occorre quindi verificare la classificazione degli strumenti negoziati, le procedure interne di monitoraggio del prezzo ACER, la gestione delle soglie di attivazione e le eventuali operazioni escluse dal divieto di contrattazione per effetto dell’articolo 6.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito
L’articolo 1 definisce i dettagli tecnici dell’applicazione dell’MCM ai derivati collegati a VTP nell’Unione diversi dal TTF, in attuazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2578. L’articolo 3 precisa che il regolamento si applica agli ordini per la negoziazione di tali derivati.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2022/2578 e introduce le nozioni di "derivato front month collegato ad altri VTP" e "derivato front year collegato ad altri VTP", individuate rispettivamente come il derivato a scadenza più vicina su base mensile e quello a scadenza più vicina su base annuale negoziati su un mercato regolamentato.
Evento di correzione del mercato e limite dinamico di offerta
L’articolo 4 stabilisce che l’evento di correzione del mercato per i derivati collegati ad altri VTP si verifica quando ricorrono le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2578. Il limite dinamico di offerta di cui all’articolo 4, paragrafi 5 e 7, di tale regolamento si applica ai derivati che scadono nel periodo compreso tra la scadenza del front month e quella del front year. Gestori dei mercati e partecipanti devono monitorare quotidianamente il sito ACER.
Sospensione e disattivazione del meccanismo
L’articolo 5 rinvia agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2022/2578 per la sospensione e la disattivazione dell’MCM anche con riferimento ai derivati collegati ad altri VTP.
Esclusioni e tutela dei diritti acquisiti
L’articolo 6 esclude dall’applicazione del regolamento: i contratti in derivati collegati ad altri VTP conclusi prima della data di entrata in vigore; gli acquisti e le vendite finalizzati a compensare o ridurre tali contratti preesistenti; e le negoziazioni svolte nell’ambito della procedura di gestione degli inadempimenti di una CCP, comprese le negoziazioni OTC registrate sul mercato regolamentato a fini di compensazione.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1º maggio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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