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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/725

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/725 della Commissione del 31 marzo 2023 che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi di zone di Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinate partite di origine animale. Le modifiche riflettono la situazione epidemiologica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e la chiusura o l'apertura di specifiche zone soggette a restrizioni. È inoltre corretta una voce relativa agli Stati Uniti già modificata dal regolamento (UE) 2023/462, con applicazione dal 7 marzo 2023.

Modifica gli elenchi territoriali del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone autorizzate all'ingresso nell'Unione di pollame, materiale germinale, carni fresche e prodotti a base di carne da Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica agli ingressi nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna, provenienti da Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti o dalle relative zone/compartimenti elencati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide sugli operatori e sulle autorità competenti coinvolti nei controlli veterinari e nelle importazioni; esclude implicitamente le zone non più autorizzate o soggette a restrizioni per influenza aviaria ad alta patogenicità. L'articolo 2 si applica retroattivamente dal 7 marzo 2023, mentre il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica degli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/725 della Commissione interviene sugli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. La finalità è adeguare la disciplina alla situazione epidemiologica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e alle misure di contenimento adottate nei paesi interessati, nonché correggere una precedente modifica relativa a una zona statunitense.

Contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissano rispettivamente il principio secondo cui gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale possono entrare nell'Unione solo da paesi, territori o zone elencati e le prescrizioni sanitarie applicabili. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi, in particolare negli allegati V, XIV e XV, che questo atto aggiorna.

Ragioni dell'intervento

La Commissione richiama la notifica di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti, con indicazione delle province, contee o Stati interessati e delle date di conferma mediante RT-PCR. Le autorità nazionali hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km e, in vari casi, applicato la politica di abbattimento totale e completato le operazioni di pulizia e disinfezione. Sulla base della valutazione delle informazioni ricevute, la Commissione distingue tra zone da escludere dall'autorizzazione all'ingresso e zone che, una volta estinto il focolaio, possono essere nuovamente ricomprese negli elenchi autorizzativi.

Ambito di applicazione materiale

L'atto riguarda tre allegati del regolamento (UE) 2021/404:

  • allegato V, relativo al pollame e al materiale germinale di pollame;
  • allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna;
  • allegato XV, relativo ai prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. Le modifiche incidono sulle zone ammesse o escluse per Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti e, nel caso del Cile, introducono anche un trattamento di riduzione dei rischi D per i prodotti a base di carne di pollame e selvaggina da penna provenienti dalla zona CL-2.

Modifiche per il Canada

Per il Canada vengono aggiornate le zone CA-2.139, CA-2.149, CA-2.151, CA-2.152, CA-2.154, CA-2.164, CA-2.167 e CA-2.171, con indicazione delle rispettive date di sospensione/riapertura. Sono inoltre introdotte le nuove zone CA-2.175, CA-2.176 e CA-2.177, localizzate in Nova Scotia e Ontario, descritte nella parte 2 dell'allegato V con indicazione dei comuni ricompresi nelle zone di protezione (3 km) e sorveglianza (10 km). Nell'allegato XIV e nell'allegato XV le corrispondenti voci canadesi sono allineate, così da riferire il regime applicabile alla zona CA-2 e alle specifiche sottozone.

Modifiche per il Cile

La voce relativa al Cile è riscritta negli allegati V e XIV per distinguere tra CL-1, che copre l'intero paese esclusa la zona CL-2, e CL-2, che comprende la zona interessata in Región de O'Higgins, Provincia Cachapoal, Comuna de Rancagua, con coordinate geografiche specifiche e indicazione delle comunità nelle zone di protezione e sorveglianza. Nell'allegato XV, parte 1, sezione A, la zona CL-2 è sottoposta a un regime differenziato, con alcune colonne contrassegnate come autorizzate e altre non autorizzate; inoltre, per le partite di prodotti a base di carne provenienti da CL-2 si applica il trattamento di riduzione dei rischi D richiamato dal regolamento delegato (UE) 2020/692.

Modifiche per il Regno Unito

Per il Regno Unito vengono aggiornate varie zone già elencate negli allegati V e XIV, tra cui GB-2.133, GB-2.146, GB-2.151, GB-2.156, GB-2.157, GB-2.175, GB-2.202, GB-2.209, GB-2.232, GB-2.235, GB-2.251, GB-2.277, GB-2.280 e GB-2.292, con nuove date di termine delle restrizioni o riapertura. È inoltre aggiunta la nuova zona GB-2.296, riferita all'area di Southwaite, Eden, Cumbria, Inghilterra, definita come cerchio di raggio 10 km centrato su coordinate WGS84. La parte 2 degli allegati precisa che il Regno Unito è suddiviso in un'area generale GB-1 e nella zona GB-2 soggetta ai termini stabiliti nelle tabelle degli allegati.

Modifiche per gli Stati Uniti

Per gli Stati Uniti il regolamento aggiorna numerose zone già presenti negli allegati V e XIV, tra cui US-2.250, US-2.251, US-2.274, US-2.299, US-2.307, US-2.349, US-2.360, US-2.362, US-2.369, US-2.373, US-2.376, US-2.377, US-2.380, US-2.382, US-2.383, US-2.386, US-2.389, US-2.390, US-2.400, US-2.401, US-2.404 e US-2.411, con le rispettive date di applicazione delle restrizioni o di ripristino dell'autorizzazione. Vengono inoltre aggiunte nuove zone da US-2.425 a US-2.446, localizzate in Pennsylvania, South Dakota e Florida, tutte descritte come zone circolari di 10 km di raggio con coordinate GPS. Nell'allegato XIV e XV, le voci generali per gli Stati Uniti sono confermate nella formula US-1 per l'intero paese, esclusa la zona US-2, soggetta ai termini di cui alle tabelle pertinenti.

Rettifica specifica della zona US-2.251

Il regolamento contiene una rettifica puntuale rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2023/462: la zona US-2.251, nella voce relativa agli Stati Uniti, è sostituita sia nell'allegato V sia nell'allegato XIV. La rettifica produce effetti dal 7 marzo 2023, correggendo il termine iniziale della zona soggetta a restrizioni.

Entrata in vigore e applicazione

L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 2, relativo alla rettifica, si applica retroattivamente dal 7 marzo 2023. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati V, XIV e XV del regolamento 2021/404

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, secondo quanto dettagliato nell'allegato del regolamento. Si tratta degli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati per l'ingresso nell'Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e prodotti a base di carne.

Restrizioni e riaperture legate all'influenza aviaria ad alta patogenicità

Le modifiche derivano dalla notifica di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti e dalla valutazione della Commissione circa le misure adottate, tra cui zone di controllo di almeno 10 km e politica di abbattimento totale. Per alcune zone non è più autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale e carni fresche; per il Cile è imposto un trattamento di riduzione dei rischi D per i prodotti a base di carne di pollame e selvaggina da penna provenienti dalla zona CL-2.

Rettifica della voce US-2.251

L'articolo 2 rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, come già modificato dal regolamento (UE) 2023/462, sostituendo la riga relativa alla zona US-2.251 nell'allegato V, parte 1, sezione B, e nell'allegato XIV, parte 1, sezione B. La rettifica chiarisce la zona soggetta a termine iniziale e si applica dal 7 marzo 2023.

Nuove e aggiornate zone per Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti

L'allegato aggiorna numerose zone negli allegati V e XIV: per il Canada sono modificate e aggiunte zone CA-2.139, CA-2.149, CA-2.151, CA-2.152, CA-2.154, CA-2.164, CA-2.167, CA-2.171, CA-2.175, CA-2.176 e CA-2.177; per il Cile è ridefinita la voce CL-1 e CL-2 con la sottozona CL-2.1; per il Regno Unito sono aggiornate o aggiunte le zone GB-2.133, GB-2.146, GB-2.151, GB-2.156, GB-2.157, GB-2.175, GB-2.202, GB-2.209, GB-2.232, GB-2.235, GB-2.251, GB-2.277, GB-2.280, GB-2.292 e GB-2.296; per gli Stati Uniti sono aggiornate o aggiunte numerose zone da US-2.250 a US-2.446, incluse nuove zone in Pennsylvania, South Dakota e Florida.

Aggiornamento delle voci generali per i paesi terzi

Nell'allegato XIV e nell'allegato XV sono sostituite le voci generali per Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti, precisando che l'ingresso è consentito per l'intero paese esclusa la zona ristretto/restrictions zone indicata come CA-2, CL-2, GB-2 o US-2, soggetta ai termini e alle colonne pertinenti delle tabelle degli allegati. Per il Cile, nell'allegato XV parte 1, sezione A, la zona CL-2 è associata a diversi regimi di autorizzazione e non autorizzazione, con indicazione di trattamenti specifici (MPNT, MPST) e della categoria D per alcune colonne.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, l'articolo 2, relativo alla rettifica della zona US-2.251, si applica dal 7 marzo 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazione di prodotti di origine animalecontrolli veterinarisicurezza alimentare

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