Regolamento (UE) 2023/725
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/725 della Commissione del 31 marzo 2023 che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi di zone di Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinate partite di origine animale. Le modifiche riflettono la situazione epidemiologica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e la chiusura o l'apertura di specifiche zone soggette a restrizioni. È inoltre corretta una voce relativa agli Stati Uniti già modificata dal regolamento (UE) 2023/462, con applicazione dal 7 marzo 2023.
Modifica gli elenchi territoriali del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone autorizzate all'ingresso nell'Unione di pollame, materiale germinale, carni fresche e prodotti a base di carne da Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli ingressi nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna, provenienti da Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti o dalle relative zone/compartimenti elencati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide sugli operatori e sulle autorità competenti coinvolti nei controlli veterinari e nelle importazioni; esclude implicitamente le zone non più autorizzate o soggette a restrizioni per influenza aviaria ad alta patogenicità. L'articolo 2 si applica retroattivamente dal 7 marzo 2023, mentre il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/725 della Commissione interviene sugli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. La finalità è adeguare la disciplina alla situazione epidemiologica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e alle misure di contenimento adottate nei paesi interessati, nonché correggere una precedente modifica relativa a una zona statunitense.
Contesto normativo
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissano rispettivamente il principio secondo cui gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale possono entrare nell'Unione solo da paesi, territori o zone elencati e le prescrizioni sanitarie applicabili. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi, in particolare negli allegati V, XIV e XV, che questo atto aggiorna.
Ragioni dell'intervento
La Commissione richiama la notifica di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti, con indicazione delle province, contee o Stati interessati e delle date di conferma mediante RT-PCR. Le autorità nazionali hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km e, in vari casi, applicato la politica di abbattimento totale e completato le operazioni di pulizia e disinfezione. Sulla base della valutazione delle informazioni ricevute, la Commissione distingue tra zone da escludere dall'autorizzazione all'ingresso e zone che, una volta estinto il focolaio, possono essere nuovamente ricomprese negli elenchi autorizzativi.
Ambito di applicazione materiale
L'atto riguarda tre allegati del regolamento (UE) 2021/404:
- allegato V, relativo al pollame e al materiale germinale di pollame;
- allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna;
- allegato XV, relativo ai prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. Le modifiche incidono sulle zone ammesse o escluse per Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti e, nel caso del Cile, introducono anche un trattamento di riduzione dei rischi D per i prodotti a base di carne di pollame e selvaggina da penna provenienti dalla zona CL-2.
Modifiche per il Canada
Per il Canada vengono aggiornate le zone CA-2.139, CA-2.149, CA-2.151, CA-2.152, CA-2.154, CA-2.164, CA-2.167 e CA-2.171, con indicazione delle rispettive date di sospensione/riapertura. Sono inoltre introdotte le nuove zone CA-2.175, CA-2.176 e CA-2.177, localizzate in Nova Scotia e Ontario, descritte nella parte 2 dell'allegato V con indicazione dei comuni ricompresi nelle zone di protezione (3 km) e sorveglianza (10 km). Nell'allegato XIV e nell'allegato XV le corrispondenti voci canadesi sono allineate, così da riferire il regime applicabile alla zona CA-2 e alle specifiche sottozone.
Modifiche per il Cile
La voce relativa al Cile è riscritta negli allegati V e XIV per distinguere tra CL-1, che copre l'intero paese esclusa la zona CL-2, e CL-2, che comprende la zona interessata in Región de O'Higgins, Provincia Cachapoal, Comuna de Rancagua, con coordinate geografiche specifiche e indicazione delle comunità nelle zone di protezione e sorveglianza. Nell'allegato XV, parte 1, sezione A, la zona CL-2 è sottoposta a un regime differenziato, con alcune colonne contrassegnate come autorizzate e altre non autorizzate; inoltre, per le partite di prodotti a base di carne provenienti da CL-2 si applica il trattamento di riduzione dei rischi D richiamato dal regolamento delegato (UE) 2020/692.
Modifiche per il Regno Unito
Per il Regno Unito vengono aggiornate varie zone già elencate negli allegati V e XIV, tra cui GB-2.133, GB-2.146, GB-2.151, GB-2.156, GB-2.157, GB-2.175, GB-2.202, GB-2.209, GB-2.232, GB-2.235, GB-2.251, GB-2.277, GB-2.280 e GB-2.292, con nuove date di termine delle restrizioni o riapertura. È inoltre aggiunta la nuova zona GB-2.296, riferita all'area di Southwaite, Eden, Cumbria, Inghilterra, definita come cerchio di raggio 10 km centrato su coordinate WGS84. La parte 2 degli allegati precisa che il Regno Unito è suddiviso in un'area generale GB-1 e nella zona GB-2 soggetta ai termini stabiliti nelle tabelle degli allegati.
Modifiche per gli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti il regolamento aggiorna numerose zone già presenti negli allegati V e XIV, tra cui US-2.250, US-2.251, US-2.274, US-2.299, US-2.307, US-2.349, US-2.360, US-2.362, US-2.369, US-2.373, US-2.376, US-2.377, US-2.380, US-2.382, US-2.383, US-2.386, US-2.389, US-2.390, US-2.400, US-2.401, US-2.404 e US-2.411, con le rispettive date di applicazione delle restrizioni o di ripristino dell'autorizzazione. Vengono inoltre aggiunte nuove zone da US-2.425 a US-2.446, localizzate in Pennsylvania, South Dakota e Florida, tutte descritte come zone circolari di 10 km di raggio con coordinate GPS. Nell'allegato XIV e XV, le voci generali per gli Stati Uniti sono confermate nella formula US-1 per l'intero paese, esclusa la zona US-2, soggetta ai termini di cui alle tabelle pertinenti.
Rettifica specifica della zona US-2.251
Il regolamento contiene una rettifica puntuale rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2023/462: la zona US-2.251, nella voce relativa agli Stati Uniti, è sostituita sia nell'allegato V sia nell'allegato XIV. La rettifica produce effetti dal 7 marzo 2023, correggendo il termine iniziale della zona soggetta a restrizioni.
Entrata in vigore e applicazione
L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 2, relativo alla rettifica, si applica retroattivamente dal 7 marzo 2023. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati V, XIV e XV del regolamento 2021/404
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, secondo quanto dettagliato nell'allegato del regolamento. Si tratta degli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati per l'ingresso nell'Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e prodotti a base di carne.
Restrizioni e riaperture legate all'influenza aviaria ad alta patogenicità
Le modifiche derivano dalla notifica di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti e dalla valutazione della Commissione circa le misure adottate, tra cui zone di controllo di almeno 10 km e politica di abbattimento totale. Per alcune zone non è più autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale e carni fresche; per il Cile è imposto un trattamento di riduzione dei rischi D per i prodotti a base di carne di pollame e selvaggina da penna provenienti dalla zona CL-2.
Rettifica della voce US-2.251
L'articolo 2 rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, come già modificato dal regolamento (UE) 2023/462, sostituendo la riga relativa alla zona US-2.251 nell'allegato V, parte 1, sezione B, e nell'allegato XIV, parte 1, sezione B. La rettifica chiarisce la zona soggetta a termine iniziale e si applica dal 7 marzo 2023.
Nuove e aggiornate zone per Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti
L'allegato aggiorna numerose zone negli allegati V e XIV: per il Canada sono modificate e aggiunte zone CA-2.139, CA-2.149, CA-2.151, CA-2.152, CA-2.154, CA-2.164, CA-2.167, CA-2.171, CA-2.175, CA-2.176 e CA-2.177; per il Cile è ridefinita la voce CL-1 e CL-2 con la sottozona CL-2.1; per il Regno Unito sono aggiornate o aggiunte le zone GB-2.133, GB-2.146, GB-2.151, GB-2.156, GB-2.157, GB-2.175, GB-2.202, GB-2.209, GB-2.232, GB-2.235, GB-2.251, GB-2.277, GB-2.280, GB-2.292 e GB-2.296; per gli Stati Uniti sono aggiornate o aggiunte numerose zone da US-2.250 a US-2.446, incluse nuove zone in Pennsylvania, South Dakota e Florida.
Aggiornamento delle voci generali per i paesi terzi
Nell'allegato XIV e nell'allegato XV sono sostituite le voci generali per Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti, precisando che l'ingresso è consentito per l'intero paese esclusa la zona ristretto/restrictions zone indicata come CA-2, CL-2, GB-2 o US-2, soggetta ai termini e alle colonne pertinenti delle tabelle degli allegati. Per il Cile, nell'allegato XV parte 1, sezione A, la zona CL-2 è associata a diversi regimi di autorizzazione e non autorizzazione, con indicazione di trattamenti specifici (MPNT, MPST) e della categoria D per alcune colonne.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, l'articolo 2, relativo alla rettifica della zona US-2.251, si applica dal 7 marzo 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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