Regolamento (UE) 2023/720
Regolamento (UE) 2023/720 del Consiglio del 31 marzo 2023 che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica diversi atti sanzionatori del Consiglio per inserire una deroga umanitaria comune, in attuazione della risoluzione UNSC 2664 (2022). La deroga consente, a determinate condizioni e per specifici soggetti umanitari, la messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessarie per aiuti umanitari e bisogni umani fondamentali, oltre a prevedere alcuni meccanismi autorizzatori nazionali e obblighi di notifica. Sono inoltre aggiornate alcune clausole anti-elusione e, nel regime Libia, sono precisati gli ambiti in cui le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di fondi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica vari regolamenti del Consiglio sulle misure restrittive per introdurre una deroga umanitaria uniforme al congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica ai regolamenti del Consiglio elencati nel testo e, quindi, ai relativi regimi sanzionatori settoriali e geografici: ISIL (Da’esh) e Al Qaeda, Repubblica democratica del Congo, Iran, Sudan, Sud Sudan, misure supplementari contro ISIL (Da’esh) e Al Qaeda, Libia, RPDC (Corea del Nord) e Mali. L’intervento riguarda in particolare le disposizioni sul congelamento di fondi e risorse economiche e le relative deroghe/autorizzazioni, con applicazione uniforme in tutti gli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono previste eccezioni e deroghe specifiche per finalità umanitarie, trasferimenti di operatori umanitari ed evacuazioni, nonché per alcuni usi ufficiali/diplomatici nel regime RPDC e per autorizzazioni caso per caso in alcuni regimi.
Modifica di taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria
Il regolamento interviene su più regimi sanzionatori dell’Unione per introdurre, in modo uniforme, una deroga umanitaria al congelamento di fondi e risorse economiche. L’intervento è motivato dall’esigenza di dare attuazione nell’Unione alla risoluzione UNSC 2664 (2022), che riconosce una deroga per l’assistenza umanitaria e per attività connesse al soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.
Contesto e ratio dell’intervento
I considerando chiariscono che l’Unione può imporre misure restrittive, inclusi il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti designati, e che tali misure sono attuate mediante regolamenti del Consiglio. La risoluzione 2664 (2022) viene assunta come base internazionale della deroga umanitaria; il regolamento precisa inoltre che, in caso di conflitto con precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, la deroga prevale limitatamente all’oggetto del conflitto, fermo restando quanto previsto dalla risoluzione 2615 (2021).
Contenuto comune della deroga umanitaria
La deroga è formulata in termini sostanzialmente identici nei diversi regimi interessati. Non si applicano i divieti di congelamento quando la messa a disposizione di fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o per altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, purché l’aiuto o l’attività siano svolti da una delle categorie elencate:
- Nazioni Unite, anche tramite programmi, fondi, enti e organismi, nonché agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- organizzazioni internazionali;
- organizzazioni umanitarie con status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e loro membri;
- ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria ONU, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli ONU o a cluster umanitari coordinati da OCHA;
- personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti sopra indicati, purché agiscano in tale veste;
- altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio, secondo il regime e l’allegato interessato.
Regimi interessati e adattamenti specifici
Nel regime relativo alla RPDC (regolamento (UE) 2017/1509), la deroga umanitaria è inserita all’articolo 34; è inoltre riscritto l’articolo 45 per consentire autorizzazioni caso per caso da parte delle autorità competenti, su accertamento del comitato per le sanzioni, quando l’attività sia necessaria per agevolare l’azione di organizzazioni internazionali e ONG impegnate in assistenza e soccorso alla popolazione civile nella RPDC o per altri fini coerenti con le risoluzioni ONU richiamate. Sempre per la RPDC, il nuovo articolo 37 mantiene una specifica eccezione per fondi della Foreign Trade Bank e della KNIC, destinati esclusivamente a scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o ad attività umanitarie ONU o coordinate con l’ONU.
Nel regime RDC (regolamento (CE) n. 1183/2005), oltre alla deroga generale all’articolo 2, viene riformulato l’articolo 4 ter: le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per finalità umanitarie, inclusi medicinali, cibo, trasferimento di operatori umanitari e evacuazioni dalla RDC. Le autorizzazioni devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane.
Nel regime Iran (regolamento (UE) n. 267/2012), la deroga umanitaria è inserita sia all’articolo 23 sia all’articolo 23 bis. Contestualmente, l’articolo 41 viene sostituito con una clausola anti-elusione molto ampia, che copre numerose disposizioni del regolamento e vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività dirette a eludere le misure restrittive.
Per il regime ISIL (Da’esh) e Al Qaeda supplementare (regolamento (UE) 2016/1686) e per il regime generale ISIL/Al Qaeda (regolamento (CE) n. 881/2002), la modifica inserisce una deroga umanitaria analoga all’articolo 2, collegata alle designazioni degli allegati e alle competenze del Consiglio o del comitato per le sanzioni.
Per la Libia (regolamento (UE) 2016/44), oltre alla deroga umanitaria generale all’articolo 5, l’articolo 10 disciplina un’autorizzazione nazionale per scopi umanitari e per evacuazioni, con obbligo di notifica entro due settimane. L’articolo 11 viene riscritto per disciplinare una procedura più complessa di svincolo di fondi, subordinata alla destinazione a specifici usi civili e umanitari, all’assenza di obiezioni del comitato e delle autorità libiche entro cinque giorni lavorativi e a una consultazione preventiva con le autorità libiche.
Per il Mali (regolamento (UE) 2017/1770), la deroga umanitaria è inserita all’articolo 2; l’articolo 3 bis consente autorizzazioni per assistenza umanitaria ed evacuazioni; l’articolo 8 introduce una clausola anti-elusione riferita ai divieti di base.
Per il Sud Sudan (regolamento (UE) 2015/735) e per il Sudan (regolamento (UE) n. 747/2014), vengono aggiunte deroghe umanitarie all’articolo 5 e sostituite le rispettive clausole anti-elusione (articolo 15 per il Sud Sudan, articolo 10 per il Sudan) con formulazioni che vietano attività consapevoli e deliberate finalizzate o idonee a eludere le misure restrittive.
Profili procedurali e adempimenti
Le autorizzazioni nazionali previste in alcuni regimi non eliminano il controllo sanzionatorio, ma lo coordinano con la deroga umanitaria. Nel regime Libia, la notifica a comitato, autorità libiche e altri Stati membri è parte essenziale del procedimento; nel regime RDC e RPDC sono previsti rispettivamente obblighi di comunicazione entro quattro settimane e una logica di autorizzazione fondata sull’accertamento del comitato per le sanzioni. Nel regime Libia, inoltre, il silenzio del comitato e delle autorità libiche entro cinque giorni lavorativi è condizione rilevante per procedere allo svincolo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità della modifica e base internazionale
Il regolamento dà attuazione nell’ordinamento dell’Unione alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2664 (2022), che ha introdotto una deroga umanitaria alle sanzioni di congelamento dei beni. La deroga è definita, nel testo, come applicabile all’assistenza umanitaria e ad altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.
Deroga umanitaria nel regime RPDC (regolamento (UE) 2017/1509)
All’articolo 34 è aggiunto un paragrafo 10 che esclude l’applicazione dei paragrafi 1 e 3 quando la messa a disposizione di fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o altre attività per bisogni umani fondamentali. La deroga opera per attività svolte da ONU e sue agenzie/programmi, organizzazioni internazionali, ONG con status di osservatore presso l’Assemblea generale ONU e loro membri, ONG finanziate bilaterale o multilaterale impegnate nei piani ONU e cluster OCHA, nonché personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi che agiscano in tale veste, o altri soggetti idonei designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio, a seconda degli allegati interessati.
Autorizzazione caso per caso nel regime RPDC
L’articolo 45, paragrafo 1, è sostituito per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare, fatte salve le nuove esenzioni umanitarie, attività altrimenti vietate dalle UNSCR elencate (1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2321, 2356, 2371, 2375 e 2397) se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l’attività è necessaria a facilitare l’operato di organizzazioni internazionali e ONG impegnate in assistenza e soccorso alla popolazione civile nella RPDC o per altri fini coerenti con tali risoluzioni.
Eccezione per fondi destinati a rappresentanze diplomatiche e attività ONU nella RPDC
Il nuovo articolo 37 esclude i divieti di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3, per fondi e risorse economiche appartenenti alla Foreign Trade Bank o alla Korean National Insurance Company (KNIC), o messi a loro disposizione, ma solo se destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare nella RPDC o ad attività di assistenza umanitaria svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.
Deroga umanitaria nel regime RDC (regolamento (CE) n. 1183/2005)
L’articolo 2 è integrato con un paragrafo 3 che esclude l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 per la messa a disposizione di fondi o risorse necessarie a garantire aiuti umanitari tempestivi o altre attività per bisogni umani fondamentali, se svolte da ONU, organizzazioni internazionali, ONG osservatrici ONU, ONG finanziate e partecipanti ai piani umanitari ONU e cluster OCHA, loro personale/partner esecutivi, o altri soggetti idonei designati dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio secondo gli allegati applicabili.
Autorizzazioni umanitarie nel regime RDC e notifica
L’articolo 4 ter consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare, in deroga ai divieti, lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati appartenenti ai soggetti dell’allegato I bis quando ciò sia necessario per scopi umanitari, inclusi assistenza, forniture mediche e cibo, trasferimento di operatori umanitari e relative attività, oppure per operazioni di evacuazione dalla RDC. Lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane dal rilascio dell’autorizzazione.
Clausola anti-elusione nel regime RDC
L’articolo 7 ter vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui all’articolo 1 bis e all’articolo 2, paragrafi 1 e 2.
Deroga umanitaria nel regime Iran (regolamento (UE) n. 267/2012)
Sono aggiunti i paragrafi 7 agli articoli 23 e 23 bis: i divieti dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione di fondi o risorse necessarie per aiuti umanitari e bisogni umani fondamentali, secondo il medesimo elenco di soggetti umanitari. La deroga si collega agli allegati VIII, IX, XIII e XIV, con designazione di soggetti idonei da parte del comitato delle sanzioni o del Consiglio a seconda dell’allegato.
Clausola anti-elusione nel regime Iran
L’articolo 41 è sostituito e vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività finalizzate o aventi come conseguenza l’elusione di un ampio insieme di misure restrittive, richiamando gli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 4 bis, 4 ter, 5, 10 quinquies e 15 bis, nonché l’articolo 23, paragrafi 1-4, e l’articolo 23 bis, paragrafi 1-4.
Deroga umanitaria nel regime ISIL (Da’esh) e Al Qaeda supplementare (regolamento (UE) 2016/1686)
L’articolo 2 è integrato con un paragrafo 3 che esclude il congelamento per fondi o risorse necessari ad aiuti umanitari tempestivi o attività per bisogni fondamentali, quando svolti dagli stessi soggetti umanitari elencati nel regolamento. La deroga opera per gli allegati interessati e per soggetti designati dal Consiglio.
Deroga umanitaria nel regime ISIL (Da’esh) e Al Qaeda generale (regolamento (CE) n. 881/2002)
All’articolo 2 è aggiunto un paragrafo 5 che introduce la medesima deroga umanitaria per aiuti tempestivi e bisogni umani fondamentali, con il richiamo agli allegati I e I bis e alle designazioni del comitato per le sanzioni o del Consiglio.
Deroga umanitaria e autorizzazioni nel regime Libia (regolamento (UE) 2016/44)
All’articolo 5 è aggiunto un paragrafo 5 con deroga umanitaria analoga per la messa a disposizione di fondi necessari ad aiuti umanitari e bisogni fondamentali. L’articolo 10 consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per scopi umanitari, inclusi cibo, materiali agricoli, beni medici ed energia elettrica, o per evacuazioni dalla Libia, con obbligo di notifica a Stati membri e Commissione entro due settimane. L’articolo 11, paragrafo 1, è sostituito per prevedere una procedura di autorizzazione più articolata, che richiede: destinazione a scopi specifici (bisogni umanitari, energia e acqua per uso civile, ripresa della produzione e vendita di idrocarburi, istituzioni civili e infrastrutture civili, ripresa del settore bancario e commercio internazionale con la Libia), assenza di obiezioni del comitato per le sanzioni e delle autorità libiche entro cinque giorni lavorativi, nonché consultazione preventiva con le autorità libiche e trasmissione delle notifiche.
Deroga umanitaria nel regime Mali (regolamento (UE) 2017/1770)
All’articolo 2 è aggiunto un paragrafo 3 che esclude i divieti per la messa a disposizione di fondi o risorse necessari ad aiuti umanitari o attività per bisogni fondamentali, secondo l’elenco di soggetti umanitari e designazioni dagli allegati I e I bis. All’articolo 3 bis, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per scopi umanitari, inclusi assistenza, forniture mediche e cibo, trasferimento di operatori umanitari e evacuazioni dal Mali. L’articolo 8 vieta inoltre l’elusione consapevole e deliberata delle misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2.
Deroga umanitaria nel regime Sud Sudan (regolamento (UE) 2015/735)
All’articolo 5 è aggiunto un paragrafo 4 che introduce la deroga umanitaria per aiuti tempestivi e bisogni umani fondamentali, secondo la medesima struttura di soggetti ammessi. L’articolo 15 è sostituito per vietare attività consapevoli e deliberate finalizzate o idonee a eludere le misure di cui all’articolo 2 e all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.
Deroga umanitaria nel regime Sudan (regolamento (UE) n. 747/2014)
All’articolo 5 è aggiunto un paragrafo 4 che introduce la deroga umanitaria per la messa a disposizione di fondi necessari ad aiuti umanitari e bisogni umani fondamentali, con il medesimo schema di soggetti e designazioni. L’articolo 10 è sostituito con una clausola anti-elusione che vieta attività finalizzate o conseguenza dell’elusione delle misure di cui all’articolo 2 e all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.
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