Regolamento (UE) 2023/722
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/722 del Consiglio del 31 marzo 2023 che attua il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione precisa da quale data debbano trovare applicazione le misure restrittive in materia di radiodiffusione già previste dal regolamento (UE) 2023/427 e collegate al regolamento (UE) n. 833/2014. In particolare, il Consiglio dispone che tali misure si applichino dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità inserite nell'allegato V del regolamento (UE) 2023/427. Il testo ha natura attuativa e non introduce nuove misure sostanziali, ma rende operativa l'applicazione delle restrizioni nei confronti dei soggetti interessati.
Applicazione, dal 10 aprile 2023, delle misure restrittive in materia di radiodiffusione previste dall'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 nei confronti di tutte le entità elencate nell'allegato V del regolamento (UE) 2023/427.
Ambito di applicazione
Si applica alle entità/organismi di informazione elencati nell'allegato V del regolamento (UE) 2023/427, con effetto nell'Unione e per le attività di radiodiffusione nell'Unione o dirette all'Unione. L'applicazione delle misure non è generale, ma limitata a tali soggetti; il regolamento stabilisce che le misure si applicano a decorrere dal 10 aprile 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Applicazione delle misure restrittive di radiodiffusione verso taluni organi di informazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/722 del Consiglio interviene nel quadro delle misure restrittive adottate dall'Unione in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Esso non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma rende operativa, per specifici soggetti, l'applicazione di misure già previste dall'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014.
Contesto normativo
Il provvedimento si collega al regolamento (UE) 2023/427, che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 introducendo ulteriori misure restrittive volte a sospendere le attività di radiodiffusione nell'Unione, o dirette all'Unione, di determinati organi di informazione. Tali soggetti sono elencati nell'allegato V del regolamento (UE) 2023/427. Il considerando rileva che, ai sensi dell'articolo 1, punto 20, del regolamento (UE) 2023/427, l'applicazione di queste misure ai singoli organi di informazione è subordinata all'adozione di atti di esecuzione da parte del Consiglio.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le misure riguardano tutte le entità incluse nell'allegato V del regolamento (UE) 2023/427. L'oggetto materiale è la sospensione delle attività di radiodiffusione nell'Unione, o dirette all'Unione, di tali organi di informazione, nei limiti previsti dall'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014. Il regolamento non estende l'ambito a soggetti diversi da quelli espressamente elencati.
Decorrenza dell'applicazione
La disposizione centrale stabilisce che le misure restrittive si applicano dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità dell'allegato V. Si tratta quindi di una determinazione espressa della data di efficacia sostanziale delle misure per i destinatari individuati.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità attuativa
Il Consiglio adotta il regolamento sulla base dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 1, punto 20, del regolamento (UE) 2023/427. La finalità è dare attuazione alla previsione secondo cui l'applicazione delle misure restrittive nei confronti di uno o più organi di informazione indicati nell'allegato V richiede un atto di esecuzione del Consiglio.
Decorrenza delle misure restrittive
Le misure di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano nell'allegato V del regolamento (UE) 2023/427.
Entrata in vigore e efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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