Regolamento (UE) 2023/721
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/721 del Consiglio del 31 marzo 2023 che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/721 aggiorna l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sulle misure restrittive nei confronti dell'Iran. Una persona viene cancellata dall'elenco e 18 persone nonché 3 entità ricevono voci sostituite con motivazioni aggiornate. Il considerando evidenzia inoltre che il Consiglio ha prorogato le misure restrittive fino al 13 aprile 2024.
Modifica l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive nei confronti dell'Iran, aggiornando e prorogando il regime sanzionatorio fino al 13 aprile 2024.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'Unione e riguarda le persone fisiche, le persone giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Iran. L'intervento consiste nella cancellazione di una voce, nella sostituzione/aggiornamento di 18 voci relative a persone e di 3 voci relative a entità, con effetti decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Il regime restrittivo complessivo è stato prorogato fino al 13 aprile 2024 nell'ambito del riesame della decisione 2011/235/PESC.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/721 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti dell'Iran
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio previsto dal regolamento (UE) n. 359/2011, adottato in relazione alla situazione in Iran. Il Consiglio, richiamato il riesame della decisione 2011/235/PESC, ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2024 e aggiornare le designazioni contenute nell'allegato I.
Contesto e finalità
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure restrittive dell'Unione nei confronti di determinate persone, entità e organismi responsabili o associati a gravi violazioni dei diritti umani in Iran. I considerando evidenziano che una voce deve essere cancellata dall'elenco e che le voci di 18 persone e tre entità vanno aggiornate, in modo da riflettere l'evoluzione delle valutazioni del Consiglio.
Modifiche all'elenco delle persone fisiche
L'allegato del regolamento sostituisce le voci relative a 18 persone già inserite nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. Le motivazioni richiamate nelle singole voci descrivono, in termini sostanziali, il coinvolgimento in repressione politica, condanne senza giusto processo, esecuzioni di massa, torture, confessioni estorte, restrizioni alla libertà di espressione e, in alcuni casi, responsabilità nelle violente repressioni delle proteste del 2019 e del 2022/2023.
Tra le figure aggiornate figurano, a titolo esemplificativo, magistrati, procuratori, esponenti della magistratura, funzionari dell'IRGC e dell'apparato mediatico statale, con indicazione delle relative cariche, dati anagrafici e ragioni dell'inserimento nell'elenco. Le date di inserimento originarie restano riportate nelle rispettive voci, a conferma della continuità della designazione.
Modifiche alle entità elencate
Sono sostituite anche le voci relative a tre entità: la prigione di Evin, la prigione Fashafouyeh e la prigione Rajaee Shahr. Le descrizioni evidenziano la presenza di detenzioni politiche, torture, condizioni detentive degradanti, isolamento, negazione del contatto con familiari e avvocati, assenza di cure mediche adeguate e, in alcuni casi, l'utilizzo per reprimere manifestanti arrestati durante le proteste del 2019 e del 2022/2023.
Effetti giuridici e applicazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato per la modifica materiale dell'elenco, mentre l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore: il regolamento produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Come atto di esecuzione, esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincola integralmente i destinatari nazionali, senza necessità di recepimento.
Rilievo operativo per i professionisti
Per gli operatori giuridici e finanziari, il testo conferma la necessità di verificare costantemente la corrispondenza tra nominativi, entità e voci dell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, tenendo conto delle cancellazioni, sostituzioni e aggiornamenti delle informazioni identificative e delle motivazioni. Il quadro complessivo resta quello di un regime UE di congelamento e restrizioni collegato a gravi violazioni dei diritti umani in Iran, prorogato fino al 13 aprile 2024.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. Nell'allegato sono previste la cancellazione della voce relativa a SARAFRAZ Mohammad (Dr.), la sostituzione delle voci relative a 18 persone e la sostituzione delle voci relative a 3 entità.
Proroga del regime restrittivo e riesame
Nei considerando si afferma che, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2024. Il regolamento si colloca quindi nell'ambito del mantenimento del regime sanzionatorio UE sull'Iran.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Aggiornamento delle designazioni individuali e per entità
L'allegato sostituisce le voci di numerosi soggetti designati, aggiornandone dati identificativi, cariche e motivazioni, generalmente legate a gravi violazioni dei diritti umani, repressione di manifestanti, detenzioni arbitrarie, torture, confessioni forzate, negazione del giusto processo e repressione della libertà di espressione. Per le entità, le voci riguardano in particolare la prigione di Evin, la prigione Fashafouyeh e la prigione Rajaee Shahr.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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