Cassazione Penale, Sentenza n. 13984/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso composto di quattro motivi: 1) vizio di procedibilità per il delitto di furto aggravato (capo G) alla luce della riforma "Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150) che ha reso il furto aggravato procedibile a querela di parte, senza querela nei termini transitori; 2) violazione degli artt. 512 e 526 c.p.p. e vizio di motivazione sull'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese da Tomas Stolin per prevedibile irreperibilità e per provenienza da soggetto sottrattosi al contraddittorio; 3) violazione degli artt. 178 lett. c) e 523 c.p.p. per presunta mancata considerazione delle conclusioni scritte della difesa (nullità e lesione del diritto di difesa); 4) violazione dell'art. 648 c.p. (ricettazione) in quanto l'imputato non avrebbe avuto coscienza della provenienza illecita dell'arma, che presentava matricola e sarebbe stata acquistata da un parente all'estero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso soltanto sul primo motivo: ha ritenuto applicabile retroattivamente la riforma "Cartabia" e ha constatato l'assenza di querela per il furto aggravato (capo G) commesso il 21 gennaio 2015; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel delitto per difetto di querela ed ha eliminato l'aumento di pena per la continuazione con quella fattispecie, rideterminando la pena complessiva in 3 anni di reclusione ed euro 665 di multa. Ha invece dichiarato infondati e respinto i restanti motivi: ha confermato la legittima utilizzazione delle dichiarazioni di Stolin per la prevedibilità dell'irreperibilità e la presenza di riscontri, ha ritenuto il riferimento alla mancata presentazione delle conclusioni della difesa un mero refuso non idoneo a generare nullità, e ha ritenuto corretta la valutazione circa la consapevolezza della illiceità dell'arma (assenza di punzonatura, silenziatore e calcio manomesso) e l'omessa denuncia.
Norme richiamate
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 (cd. riforma "Cartabia")
artt. 2 e 3; art. 99-bis d.l. n.162/2022 (data entrata in vigore 30/12/2022)
Ha ampliato le fattispecie procedibili a querela, comprendendo anche il furto aggravato; la modifica, essendo in favore dell'imputato, si applica retroattivamente ai reati commessi anteriormente e ha previsto termini transitori per la proposizione della querela; l'assenza di querela nei termini rende il procedimento inesistente rispetto a tale capo.
Codice penale
Testo richiamato per la qualificazione del furto aggravato; la nuova formulazione limita la procedibilità d'ufficio in specifiche ipotesi e rimette il ricorso all'azione della persona offesa in altri casi.
Codice penale
art. 2, comma quarto (principio di favore-retroattività)
La modifica normativa favorevole si applica retroattivamente ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Codice di procedura penale
Consentono l'utilizzo di dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio mediante lettura solo se sussiste la sopravvenuta irripetibilità e l'imprevedibilità della circostanza; la sentenza deve motivare l'esistenza di riscontri e garanzie procedurali a compensazione della mancanza di contraddittorio.
Codice di procedura penale
art. 178 lett. c) e art. 523
Riguardano le formalità sulle conclusioni scritte e la nullità: un mero refuso formale non integra necessariamente una nullità idonea a ledere il diritto di difesa se dal complesso emerge che le conclusioni sono state depositate e considerate.
Codice penale
Norma sulla ricettazione; ai fini della consumazione è valutata anche la consapevolezza della provenienza illecita del bene, che può desumersi da circostanze oggettive (es. manomissione dell'arma, assenza di punzonatura) e dalla mancata denuncia dell'immediato rinvenimento.
Legge 18 aprile 1975, n.110
Stabilisce le norme in materia di armi: l'assenza della punzonatura (timbro del Banco Nazionale di Prova) rende l'arma clandestina; l'omessa verifica/punzonatura è indice che l'arma non può circolare lecitamente.
Massime di principio
- Quando una riforma penale è favorevole all'imputato e riguarda un elemento sostanziale o di procedibilità, essa si applica retroattivamente ai fatti commessi precedentemente: se il nuovo regime richiede querela e questa non è stata presentata nei termini transitori, l'azione è estinta per quel capo.
- La procedibilità a querela stabilita da una riforma comporta che, in assenza di querela della persona offesa, la pubblica accusa non può proseguire l'azione penale per quel reato; se tale reato era conteggiato per continuazione, va eliminato l'aumento di pena e rideterminata la pena complessiva.
- Le dichiarazioni rese fuori contraddittorio possono essere utilizzate se vi è sopravvenuta irripetibilità e l'irreperibilità del dichiarante era imprevedibile al momento della raccolta; è necessario che la sentenza motivi l'esistenza di riscontri e garanzie che compensino la mancanza di contraddittorio.
- Errori materiali o refusi nella sentenza relativi a menzioni sulla produzione di atti della difesa non determinano automaticamente nullità: occorre valutare il complesso probatorio e documentale per capire se il diritto di difesa sia stato effettivamente compromesso.
- In tema di armi, l'assenza di punzonatura e segni di manomissione sono indici forti della natura clandestina dell'arma; la mancata denuncia del rinvenimento può rafforzare la deduzione della consapevolezza della provenienza illecita da parte del detentore.
- In casi di pluralità di reati, l'annullamento di una fattispecie per difetto di procedibilità richiede la ricalcolazione della pena complessiva eliminando le maggiorazioni connesse alla continuazione.
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