Sentenza n. 7929/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/863/2025 del 10/03/2025 - protocollo QI/50442/2025 del 10/03/2025 di reiezione dell’istanza di condono n. 0/582318 sot.0 per l’abuso realizzato in Roma, Via della Storta, 10 - int. 5 - 00123 - Roma - Municipio 14, notificata il 21.03.2025; b) della nota prot. n. QI/61603 del 21/03/2025 con cui l’UO Condono Edilizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha trasmesso a valore di notifica la Determinazione Dirigenziale di reiezione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un’unità abitativa abusiva in Roma, Via della Storta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell’istanza di condono presentata nel 2005 ai sensi dell’art. 40, comma 6, della l. n. 47/1985, sostenendo, con il primo motivo, che Roma Capitale avesse erroneamente applicato la disciplina del terzo condono, di cui al d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e alla l.r. Lazio n. 12/2004, anziché le discipline più favorevoli delle l. n. 47/1985 e n. 724/1994. La ricorrente assumeva di avere dimostrato che le ragioni di credito poste a fondamento della procedura esecutiva, nella quale aveva acquistato l’immobile, erano anteriori all’entrata in vigore delle normative più recenti. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che l’amministrazione non avesse esaminato le osservazioni e la documentazione presentate dopo il preavviso di rigetto. Con il terzo motivo lamentava il difetto di motivazione, nonché contraddittorietà, irragionevolezza ed eccesso di potere. Il punto decisivo riguardava la prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993 e, in relazione all’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, della data delle ragioni del credito. La società richiamava un decreto ingiuntivo e una nota di trascrizione di un pignoramento immobiliare relativo a un effetto cambiario del 1977.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile anche alle domande presentate ai sensi della l. n. 724/1994 e del d.l. n. 269/2003 l’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, in virtù dei rinvii rispettivamente contenuti nell’art. 39, comma 1, e nell’art. 32, comma 25. Tuttavia, ha affermato che spettava alla richiedente dimostrare sia la data di ultimazione dei lavori sia, trattandosi di domanda collegata a un trasferimento derivante da procedura esecutiva, la data anteriore delle ragioni del credito. La documentazione prodotta non dimostrava l’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993: il decreto ingiuntivo richiamato non era stato depositato in giudizio né risultava provata la sua produzione nel procedimento amministrativo; la nota di trascrizione del pignoramento, oltre a non risultare prodotta nel procedimento, riguardava soltanto un terreno e non il manufatto abusivo o l’unità immobiliare oggetto della domanda. In assenza della prova richiesta, il giudice ha ritenuto corretta l’applicazione della disciplina del terzo condono. Poiché l’abuso era qualificato come abuso maggiore e sull’area gravavano vincoli paesaggistici e di esondazione/sommergibilità, tali vincoli risultavano ostativi alla sanatoria secondo la disciplina applicabile. Il TAR ha escluso la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, rilevando che le osservazioni erano state esaminate ma ritenute inidonee a modificare l’esito del procedimento. Ha inoltre escluso il difetto di motivazione, poiché il provvedimento richiamava la nota del 26 maggio 2016, acquisita agli atti e idonea a integrare una motivazione per relationem, e dava conto dell’esame delle osservazioni e della loro inidoneità. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985
Nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.
La disposizione si applica anche alle domande presentate ai sensi della l. n. 724/1994 e del d.l. n. 269/2003, per effetto dei rinvii ai Capi IV e V della l. n. 47/1985. Il richiedente deve provare la data anteriore delle ragioni del credito e la data di ultimazione dell’abuso.
art. 39, comma 1, l. n. 724/1994
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile ai condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994 l’art. 40, ultimo comma, della stessa legge.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile anche al terzo condono la disciplina dell’art. 40, ultimo comma, relativa agli immobili trasferiti mediante procedure esecutive.
l. n. 326/2003
In mancanza della prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993, trova applicazione la disciplina del terzo condono, con gli effetti ostativi dei vincoli previsti per gli abusi maggiori.
l.r. Lazio n. 12/2004
La disciplina regionale del terzo condono, applicabile alla fattispecie, considera ostativa alla sanatoria la presenza dei vincoli indicati nel provvedimento per un abuso maggiore.
artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990
Non sussiste violazione della partecipazione procedimentale quando l’amministrazione esamina le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, anche se le ritiene non idonee a superare le ragioni ostative.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione per relationem è sufficiente quando l’atto richiama un precedente documento acquisito agli atti e dà conto dell’esame e dell’inidoneità delle osservazioni del privato a superare le ragioni ostative.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono relativo a un immobile trasferito nell’ambito di una procedura esecutiva, il richiedente deve dimostrare, oltre alla data di ultimazione dell’abuso, la data anteriore delle ragioni di credito, quando intenda avvalersi della disciplina speciale dell’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985.
- L’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985 è applicabile anche alle domande di condono disciplinate dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003, in ragione dei rinvii normativi ai Capi della l. n. 47/1985 che comprendono tale disposizione.
- In assenza di prova dell’ultimazione dell’abuso entro il termine previsto dalla disciplina più favorevole invocata, trova applicazione la normativa del condono riferibile alla data successiva, con le relative condizioni e preclusioni.
- La prova dell’anteriorità dell’abuso non può essere desunta da una nota di trascrizione di pignoramento che identifichi soltanto il terreno e non menzioni il manufatto abusivo o l’unità immobiliare oggetto della domanda di sanatoria.
- L’obbligo di esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non impone all’amministrazione di accoglierle, essendo sufficiente che esse siano valutate e che l’atto dia conto della loro inidoneità a superare le ragioni ostative.
- La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento richiama un documento precedente conoscibile dall’interessato, acquisito agli atti, e rende comprensibili le ragioni per cui le osservazioni procedimentali non incidono sull’esito.
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