Sentenza n. 71/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, che aveva accolto l'opposizione di terzo di Palm Beach s.r.l., annullato la precedente sentenza favorevole a La Marinella s.r.l. e respinto il ricorso contro la procedura di gara per il lotto 37 delle concessioni demaniali marittime
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Marinella s.r.l. ha appellato la sentenza con cui il TAR Lazio aveva accolto l'opposizione di terzo proposta da Palm Beach s.r.l. contro la precedente sentenza che aveva annullato la procedura indetta da Roma Capitale nel 2020 per l'affidamento di 37 concessioni demaniali marittime, incluso il lotto 37 relativo allo stabilimento La Marinella. L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'opposizione di terzo. Nel giudizio di appello Roma Capitale e Palm Beach s.r.l. hanno eccepito il difetto di interesse. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la concessione di La Marinella era ormai definitivamente scaduta: secondo la sentenza appellata, il 31 dicembre 2021; comunque, secondo la precedente sentenza del TAR, coperta da giudicato interno, non oltre il 29 giugno 2022. La Marinella non aveva impugnato tale statuizione, non aveva partecipato né alla procedura del 2020 né a quella successiva del 2025 e continuava a detenere l'area senza titolo. Roma Capitale, inoltre, aveva riattivato l'istruttoria a favore di Palm Beach e le aveva assegnato la concessione del lotto 37, mentre l'autorizzazione temporanea alla prosecuzione dell'attività per la stagione 2025 aveva carattere meramente provvisorio. L'appellante sosteneva che tale autorizzazione temporanea mantenesse il suo interesse alla controversia e che la gara del 2020 non potesse essere considerata superata dalla gara del 2025, ma il Collegio ha ritenuto tali argomenti infondati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi d'appello. La concessione demaniale dell'appellante era ormai scaduta, al più tardi, il 29 giugno 2022, e tale circostanza risultava coperta da giudicato interno. La Marinella era quindi una mera occupante sine titulo, priva di una posizione qualificata e di un interesse diretto, concreto e attuale sulle vicende dell'area. Anche l'eventuale accoglimento dell'appello e la conseguente reviviscenza dell'annullamento della procedura del 2020 non avrebbero potuto consentirle di proseguire nella gestione dello stabilimento né di ottenere la riassegnazione della concessione, non avendo partecipato alle procedure competitive. L'autorizzazione temporanea alla prosecuzione dell'attività per la stagione 2025 non era idonea a modificare tale conclusione, avendo efficacia provvisoria e non attribuendo un titolo stabile sull'area. Le spese del grado sono state integralmente compensate; il contributo unificato è rimasto definitivamente a carico dell'appellante.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, anche per difetto di interesse, quando non sussiste una posizione concreta e attuale suscettibile di essere incisa dalla decisione.
art. 108 c.p.a.
Richiamato con riferimento all'opposizione di terzo proposta da Palm Beach s.r.l. contro la precedente sentenza del TAR.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal TAR per escludere attività di indirizzo su poteri amministrativi non ancora esercitati.
art. 55 c.p.a.
Richiamato per la domanda cautelare proposta in appello e accolta limitatamente alla prosecuzione provvisoria della gestione durante la stagione balneare 2025.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie delle parti.
art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020
Era stato applicato nella precedente sentenza del TAR per riconoscere la conservazione temporanea dell'efficacia della concessione durante l'emergenza sanitaria e per i novanta giorni successivi; tale periodo non è stato ritenuto idoneo a fondare un interesse attuale successivo alla scadenza.
art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018
La precedente sentenza del TAR aveva respinto la domanda diretta a ottenere l'estensione della concessione sulla base di tali disposizioni.
art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020
La precedente sentenza del TAR aveva respinto la pretesa di proroga della concessione fondata su tale disposizione.
Massime di principio
- Il titolare di una concessione demaniale ormai scaduta, che non abbia impugnato la statuizione giudiziale relativa alla scadenza e continui eventualmente a detenere materialmente il bene senza titolo, non dispone di un interesse diretto, concreto e attuale a contestare le vicende della procedura di riassegnazione dell'area.
- L'accoglimento dell'impugnazione è privo di utilità concreta quando, anche nell'ipotesi di annullamento dell'atto contestato, l'appellante non potrebbe conseguire la disponibilità del bene o la prosecuzione dell'attività in assenza di un titolo concessorio vigente e senza aver partecipato alla procedura competitiva di riassegnazione.
- La mancata impugnazione di una statuizione autonoma concernente la scadenza del titolo determina la formazione del giudicato interno su tale statuizione, che non può essere rimessa in discussione mediante l'impugnazione di successive decisioni relative alla procedura di affidamento del bene.
- Un'autorizzazione amministrativa temporanea, adottata per assicurare la continuità stagionale di attività o servizi nelle more dell'assegnazione, non attribuisce un titolo stabile sull'area e non conserva l'interesse a contestare una precedente procedura di gara quando il titolo originario sia definitivamente scaduto.
- La permanenza materiale del precedente concessionario nell'area demaniale non costituisce, dopo la scadenza del titolo, un collegamento qualificato sufficiente a fondare l'interesse giuridicamente tutelato a impugnare gli atti di riassegnazione.
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