Cassazione Civile, Ordinanza n. 06905/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La società utilizzatrice di un immobile concesso in leasing finanziario impugnava due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012 e 2013, sostenendo che il presupposto impositivo fosse venuto meno per effetto della risoluzione del contratto di leasing, risoluzione determinata dall'esercizio della clausola risolutiva espressa da parte della concedente. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo irrilevante la dedotta cessazione del rapporto nei confronti del Comune, anche per la mancata dichiarazione del mutamento di soggettività passiva e per la mancata trascrizione dell'atto di risoluzione. La CTR aveva confermato il rigetto, affermando che, fino alla materiale riconsegna del bene, il locatario inadempiente restava soggetto passivo IMU e che, in ogni caso, non era stato assolto l'onere dichiarativo entro 90 giorni. Nel ricorso per cassazione la contribuente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011, sostenendo che, una volta risolto il leasing, la soggettività passiva IMU tornava automaticamente in capo al proprietario-locatore, a prescindere dalla mancata restituzione materiale dell'immobile.
La decisione
La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto fondata la censura di violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011, richiamando l'orientamento ormai prevalente secondo cui, per gli immobili concessi in leasing, la soggettività passiva IMU grava sul locatario solo per la durata del contratto; con la risoluzione anticipata per inadempimento, il contratto cessa e il soggetto passivo torna a essere il locatore/proprietario, anche se l'immobile non sia ancora stato materialmente restituito. Esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per il contrasto giurisprudenziale esistente e per la non perfetta formulazione della disciplina applicabile.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. n. 23/2011
"Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ... Per gli immobili ... concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"
La locazione finanziaria attribuisce la soggettività passiva IMU al locatario solo fino a quando il contratto è in essere; se il contratto si risolve anticipatamente, la soggettività passiva torna al locatore/proprietario anche se l'immobile non sia ancora stato riconsegnato materialmente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione o falsa applicazione di legge in cassazione.
art. 1, comma 672, L. n. 147/2013
La disciplina TASI sulla locazione finanziaria non è analogicamente estensibile all'IMU, sia perché la legge salva la disciplina IMU, sia per la diversità dei presupposti impositivi dei due tributi.
art. 1, comma 703, L. n. 147/2013
L'istituzione della IUC, di cui la TASI è componente, lascia salva la disciplina IMU, impedendo di usare la regola TASI come criterio interpretativo diretto dell'IMU.
Massime di principio
- Nella locazione finanziaria, ai fini IMU, il soggetto passivo è individuato dal titolo giuridico che legittima il possesso del bene e non dalla mera disponibilità materiale dello stesso.
- La risoluzione anticipata del contratto di leasing fa cessare la soggettività passiva dell'utilizzatore e determina il ritorno automatico del tributo in capo al locatore/proprietario, senza che sia necessario attendere la riconsegna materiale del bene.
- La disciplina della TASI relativa al leasing non può essere automaticamente trasposta all'IMU, perché si tratta di tributi diversi, con presupposti impositivi differenti e con una espressa salvaguardia della disciplina IMU.
- È ammissibile il ricorso per cassazione che deduca specificamente la violazione di legge indicando norma e ragioni del contrasto tra la sentenza impugnata e la regola giuridica corretta; è invece inammissibile solo il ricorso che, sotto tale veste, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti.
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