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Sentenza

Sentenza n. 14/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento “- del decreto n. -OMISSIS- del 22 agosto 2024, posizione n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione, nella parte in cui ha giudicato l’infermità sofferta dal ricorrente “Esiti di -OMISSIS-da ricontrollare” non dipendente da causa di servizio, negando altresì la richiesta di concessione del beneficio dell’equo indennizzo; - del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2024; - del successivo parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, espresso in sede di riesame, nell’adunanza n. -OMISSIS- del 12 giugno 2024; - di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi ivi compreso il verbale mod. BL/B n. -OMISSIS- del 19 settembre 2023 con cui la CMO di -OMISSIS- ha omesso di ascrivere la patologia sofferta dal ricorrente a tabella e categoria ritenendola “non stabilizzata””.

Giustizia amministrativa202400044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale e la concessione dell'equo indennizzo, unitamente ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, militare dell'Esercito impiegato anche in missioni internazionali in Kosovo e Afghanistan, ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, nonché i pareri del Comitato di verifica che lo avevano preceduto. Ha dedotto eccesso di potere e violazione di legge, contestando l'attendibilità e l'adeguatezza dei pareri, che avevano escluso l'esposizione a uranio impoverito o ad altri contaminanti e negato il nesso tra il servizio e la patologia tumorale. Il ricorrente ha valorizzato la possibile esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti e a residui di munizionamento contenente uranio impoverito, richiamando l'art. 603 del d.lgs. 66/2010 e gli artt. 1078 e seguenti del d.P.R. 90/2010, nonché documentazione tecnica e istituzionale. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione medico-scientifica. Dalla verificazione è emerso che il militare era stato impiegato in zone interessate da significativi utilizzi di armi all'uranio impoverito e che, durante le missioni in Kosovo e Afghanistan, aveva verosimilmente inalato polveri o contaminanti ambientali, con una probabilità non trascurabile di presenza di particelle di uranio impoverito. La verificazione non aveva tuttavia ritenuto pienamente accertato il nesso causale, in particolare per la mancata conoscenza della dose assorbita e per l'assenza di tutti i criteri medico-legali di idoneità ed efficienza lesiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto ministeriale e i pareri del Comitato di verifica. Ha applicato i principi enunciati dall'Adunanza plenaria n. 13 del 2025, secondo cui, per le patologie tumorali contratte da militari impiegati in missioni o in particolari contesti ambientali e operativi, l'art. 603 del d.lgs. 66/2010 introduce una presunzione relativa del nesso causale, una volta che il militare dimostri: le attività concretamente svolte; l'impiego in uno dei contesti tipizzati dalla legge; le particolari condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio; il carattere tumorale della patologia e la sua riconducibilità a quel rischio. Assolti tali oneri, spetta all'Amministrazione fornire la prova contraria mediante l'individuazione di una specifica genesi extralavorativa della patologia. Il TAR ha ritenuto che il Comitato avesse illegittimamente negato il nesso sulla base di una contestazione astratta dell'esposizione e dell'assenza di studi scientifici conclusivi, senza individuare una concreta causa alternativa extralavorativa. Le risultanze della verificazione avevano inoltre superato le affermazioni del Comitato circa l'assenza di possibile esposizione in Kosovo e Afghanistan. Non era decisivo, in senso contrario, il mancato accertamento di tutti i criteri medico-legali, poiché il sistema introdotto dall'art. 603 opera proprio attraverso una presunzione relativa e una rimodulazione dell'onere probatorio. I provvedimenti impugnati sono stati quindi annullati. I Ministeri sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, nonché alle spese della verificazione.

Norme richiamate

  • art. 603 d.lgs. 66/2010

    «infermità o patologie tumorali» contratte «per le particolari condizioni ambientali od operative»

    La disposizione introduce, per i militari che abbiano operato nei contesti tipizzati dalla legge e che abbiano contratto una patologia tumorale riconducibile al rischio ambientale od operativo, una presunzione relativa del nesso causale, una volta assolto l'onere probatorio iniziale del militare; l'Amministrazione deve allora fornire la prova di una specifica genesi extralavorativa.

  • artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010

    La disciplina regolamentare concorre alla rimodulazione degli oneri probatori nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali dei militari operanti in particolari contesti.

  • d.P.R. 461/2001

    Il sistema dell'equo indennizzo per causa di servizio è richiamato quale disciplina incisa dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando un militare dimostra di avere svolto attività di servizio in missioni nazionali o internazionali, poligoni di tiro o siti di stoccaggio del munizionamento, in particolari condizioni ambientali od operative idonee ad aumentare il rischio, e dimostra il carattere tumorale della patologia successivamente manifestatasi, opera una presunzione relativa del nesso causale prevista dall'art. 603 del d.lgs. 66/2010.
  • Assolti gli oneri probatori iniziali gravanti sul militare, l'Amministrazione può superare la presunzione soltanto fornendo una specifica dimostrazione della genesi extralavorativa della patologia, valutata alla luce delle peculiarità del caso concreto e secondo il criterio del più probabile che non.
  • È viziato per eccesso di potere il parere del Comitato di verifica che neghi la dipendenza da causa di servizio limitandosi a rilevare l'assenza di studi scientifici capaci di dimostrare con certezza o elevato grado di credibilità razionale il nesso tra esposizione e patologia, senza verificare l'assolvimento dell'onere probatorio del militare e senza individuare una concreta causa extralavorativa alternativa.
  • Il mancato accertamento di tutti i criteri medico-legali ordinari di causalità, come la dose assorbita o l'idoneità ed efficienza lesiva, non esclude automaticamente il riconoscimento della causa di servizio quando ricorrono i presupposti della presunzione relativa introdotta dall'art. 603 del d.lgs. 66/2010.
  • La mera negazione astratta dell'esposizione a uranio impoverito o della pericolosità dei contesti operativi non è sufficiente a superare la presunzione relativa, ove le risultanze istruttorie dimostrino una possibile esposizione concreta a contaminanti ambientali nei teatri operativi interessati.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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