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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42285/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva confermato la custodia cautelare per detenzione a fini di spaccio di circa 1 kg di cocaina (fatti del febbraio 2021). Il motivo unico dedotto dalla difesa era la nullità/abnormità dell'interrogatorio di garanzia svolto il 6 aprile 2024 dal GIP del Tribunale di Genova, giudice che si era dichiarato nel contempo incompetente (avendo emesso l'ordinanza il 21/03/2024 e trasmesso gli atti a Brescia). Si sosteneva che l'interrogatorio non poteva essere valido per la successiva ordinanza di rinnovo adottata dal GIP di Brescia, essendo stato compiuto dopo la dichiarazione di incompetenza e non eseguito per rogatoria dal giudice competente; inoltre la difesa contestava che l'art. 26 c.p.p. non potesse sanare la presunta nullità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto valido l'interrogatorio svolto dal GIP di Genova in quanto compiuto dallo stesso giudice che aveva emesso e fatto eseguire la misura cautelare, e ha affermato che non sussiste obbligo di ripetere l'interrogatorio da parte del GIP competente (Brescia) quando questi ha rinnovato tempestivamente l'ordinanza e non sono stati contestati fatti nuovi né si fonda il nuovo provvedimento su indizi o esigenze cautelari diversi. La Corte ha fatto riferimento all'orientamento della Sez. U. (n. 39618/2001, Zaccardi) e ai principi degli artt. 26 e 27 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; ha inoltre ordinato gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.p.

    Le prove e gli atti compiuti dal giudice incompetente conservano efficacia se acquisiti rispettando le regole sulla loro assunzione; la norma è richiamata per sostenere la validità dell'interrogatorio svolto dal GIP incompetente.

  • art. 27 c.p.p.

    Stabilisce che le misure cautelari disposte da un giudice che si dichiari incompetente cessano di avere effetto se non rinnovate entro venti giorni dal giudice competente; la Corte lo interpreta come deroga tassativa al principio di conservazione degli atti e come norma che riguarda solo la misura cautelare, non gli altri atti (es. interrogatorio).

  • art. 294 c.p.p.

    Regola l'interrogatorio di garanzia; la Corte ritiene che l'esigenza di garanzia venga soddisfatta dall'interrogatorio reso al giudice che ha emesso la misura, anche se poi si dichiari incompetente.

  • artt. 292, 317 e 321 c.p.p.

    Richiamati in relazione alle modalità e alla tempestività del rinnovo delle misure cautelari da parte del giudice competente previsto dall'art. 27 c.p.p.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione in cassazione.

  • Cass., Sez. U., n. 39618 del 26/09/2001 (Zaccardi)

    Precedente di legittimità che afferma la validità degli atti compiuti dal giudice incompetente (compreso l'interrogatorio) e la possibilità per il giudice competente di rinnovare la misura entro il termine senza dover ripetere l'interrogatorio, salvo contestazione di fatti nuovi o mutamento dei presupposti cautelari.

Massime di principio

  • L'interrogatorio di garanzia compiuto dal giudice che ha emesso e fatto eseguire la misura cautelare conserva efficacia anche se quel giudice si dichiara incompetente, purché l'atto sia stato acquisito rispettando le regole sulla sua assunzione.
  • Il giudice competente che rinnova tempestivamente la misura cautelare non è obbligato a ripetere l'interrogatorio di garanzia, salvo che il nuovo provvedimento si fondi su fatti nuovi o su indizi/necessità cautelari diversi rispetto a quelli originari.
  • L'art. 27 c.p.p. (termine dei 20 giorni per il rinnovo) è norma tassativa; la perdita di efficacia per incompetenza riguarda la misura cautelare se non viene rinnovata nei termini, ma non si estende automaticamente ad altri atti compiuti dal giudice incompetente.
  • Per contrastare efficacemente un rinnovo di misura basato su un interrogatorio svolto dal giudice incompetente, la difesa deve dimostrare la sussistenza di fatti nuovi o che il provvedimento rinnovato si fondi su presupposti diversi tali da incidere sulle garanzie difensive.
  • Impugnazioni basate sulla sola circostanza della incompetenza territoriale del giudice che ha svolto l'interrogatorio hanno scarse possibilità di successo se l'atto è conforme alle regole di assunzione e il giudice competente ha prontamente rinnovato la misura.

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