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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21834/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l’Ufficio aveva recuperato l’IVA relativa all’anno 2010 su fatture emesse da un autotrasportatore per prestazioni di trasporto di merci su strada provenienti dalla Repubblica di San Marino e importate in Italia. Il contribuente aveva impugnato l’atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR delle Marche aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che le prestazioni di trasporto potessero beneficiare del regime di non imponibilità/esenzione IVA poiché il corrispettivo risultava incluso nel prezzo di cessione delle merci e nella base imponibile della prestazione principale. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 7, 9, comma 1, n. 2, e 69, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell’inclusione dei costi di trasporto nella base imponibile IVA delle merci importate, la mera dicitura "franco destino" nelle fatture del vettore. Secondo l’Ufficio, l’onere di provare i presupposti dell’esenzione spettava al contribuente e poteva essere assolto solo con documentazione analitica riferita alle singole operazioni (ad esempio fatture di accompagnamento o DDT recanti la clausola equivalente), non già con la produzione di alcuni documenti isolati. Il contribuente, nel frattempo, ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130/2022, allegando domanda e pagamento dell’importo dovuto; la Corte ha quindi verificato che la controversia rientrava tra quelle definibili e che non risultava notificato diniego entro il termine previsto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il processo estinto per intervenuta definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130/2022. Ha rilevato che la domanda di definizione era stata presentata e che il pagamento era stato effettuato, che la controversia risultava compresa nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate e che non era stato notificato il diniego previsto dal comma 11. Conseguentemente non è stata esaminata nel merito la censura dell’Agenzia sulla prova dei presupposti dell’esenzione IVA per le prestazioni di trasporto. Le spese del processo estinto sono rimaste a carico della parte che le ha anticipate e la declaratoria di estinzione ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 2697 c.c.

    invocato dall’Agenzia in tema di riparto dell’onere della prova sui presupposti dell’esenzione IVA

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dall’Agenzia in relazione alle presunzioni semplici utilizzate dalla CTR

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dall’Agenzia in relazione ai requisiti delle presunzioni semplici

  • art. 7 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con le norme sull’esenzione IVA

  • art. 9, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base normativa dell’esenzione/non imponibilità IVA delle prestazioni di trasporto connesse all’importazione

  • art. 69, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale norma sulla base imponibile IVA nelle importazioni

  • art. 5, comma 7, L. n. 130/2022

    "La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento degli importi dovuti"

    la Corte la richiama per affermare che la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento, oppure con la sola domanda se non sono dovuti importi

  • art. 5, commi 11 e 12, L. n. 130/2022

    "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni"; "In mancanza di istanza di trattazione ... il processo è dichiarato estinto"

    la Corte ne ricava che, in assenza di diniego notificato e di istanza di trattazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto

  • art. 40, comma 4, d.l. n. 13/2013

    richiamato come base per l’elenco trasmesso dall’Agenzia in funzione della dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che non trova applicazione quando il processo si estingue per definizione agevolata

  • art. 5, comma 5, L. n. 130/2022

    richiamato per il principio secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta definizione agevolata della controversia, quando la domanda sia stata tempestivamente presentata e il pagamento sia stato eseguito, comporta l’estinzione del processo se non risulta notificato un diniego nei termini e non sia stata depositata istanza di trattazione.
  • La verifica della definizione agevolata può essere compiuta dalla Corte anche sulla base dell’inclusione della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione, quale indice della regolare definizione della lite nei casi previsti dalla legge.
  • L’estinzione del processo per definizione agevolata preclude l’esame del motivo di ricorso sul merito della controversia tributaria.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica l’ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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