Cassazione Civile, Ordinanza n. 21834/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l’Ufficio aveva recuperato l’IVA relativa all’anno 2010 su fatture emesse da un autotrasportatore per prestazioni di trasporto di merci su strada provenienti dalla Repubblica di San Marino e importate in Italia. Il contribuente aveva impugnato l’atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR delle Marche aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che le prestazioni di trasporto potessero beneficiare del regime di non imponibilità/esenzione IVA poiché il corrispettivo risultava incluso nel prezzo di cessione delle merci e nella base imponibile della prestazione principale. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 7, 9, comma 1, n. 2, e 69, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell’inclusione dei costi di trasporto nella base imponibile IVA delle merci importate, la mera dicitura "franco destino" nelle fatture del vettore. Secondo l’Ufficio, l’onere di provare i presupposti dell’esenzione spettava al contribuente e poteva essere assolto solo con documentazione analitica riferita alle singole operazioni (ad esempio fatture di accompagnamento o DDT recanti la clausola equivalente), non già con la produzione di alcuni documenti isolati. Il contribuente, nel frattempo, ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130/2022, allegando domanda e pagamento dell’importo dovuto; la Corte ha quindi verificato che la controversia rientrava tra quelle definibili e che non risultava notificato diniego entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il processo estinto per intervenuta definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130/2022. Ha rilevato che la domanda di definizione era stata presentata e che il pagamento era stato effettuato, che la controversia risultava compresa nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate e che non era stato notificato il diniego previsto dal comma 11. Conseguentemente non è stata esaminata nel merito la censura dell’Agenzia sulla prova dei presupposti dell’esenzione IVA per le prestazioni di trasporto. Le spese del processo estinto sono rimaste a carico della parte che le ha anticipate e la declaratoria di estinzione ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 2697 c.c.
invocato dall’Agenzia in tema di riparto dell’onere della prova sui presupposti dell’esenzione IVA
art. 2727 c.c.
richiamato dall’Agenzia in relazione alle presunzioni semplici utilizzate dalla CTR
art. 2729 c.c.
richiamato dall’Agenzia in relazione ai requisiti delle presunzioni semplici
art. 7 d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con le norme sull’esenzione IVA
art. 9, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base normativa dell’esenzione/non imponibilità IVA delle prestazioni di trasporto connesse all’importazione
art. 69, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale norma sulla base imponibile IVA nelle importazioni
art. 5, comma 7, L. n. 130/2022
"La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento degli importi dovuti"
la Corte la richiama per affermare che la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento, oppure con la sola domanda se non sono dovuti importi
art. 5, commi 11 e 12, L. n. 130/2022
"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni"; "In mancanza di istanza di trattazione ... il processo è dichiarato estinto"
la Corte ne ricava che, in assenza di diniego notificato e di istanza di trattazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto
art. 40, comma 4, d.l. n. 13/2013
richiamato come base per l’elenco trasmesso dall’Agenzia in funzione della dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che non trova applicazione quando il processo si estingue per definizione agevolata
art. 5, comma 5, L. n. 130/2022
richiamato per il principio secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta definizione agevolata della controversia, quando la domanda sia stata tempestivamente presentata e il pagamento sia stato eseguito, comporta l’estinzione del processo se non risulta notificato un diniego nei termini e non sia stata depositata istanza di trattazione.
- La verifica della definizione agevolata può essere compiuta dalla Corte anche sulla base dell’inclusione della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione, quale indice della regolare definizione della lite nei casi previsti dalla legge.
- L’estinzione del processo per definizione agevolata preclude l’esame del motivo di ricorso sul merito della controversia tributaria.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica l’ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21498/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21505/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21511/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21517/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21535/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →