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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20256/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di responsabilità erariale promossa dalla Procura regionale contabile per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale indiretto subito dall’Amministrazione dell’interno e dal Ministero della giustizia a seguito dei pagamenti effettuati in esecuzione delle statuizioni civili e penali conseguenti ai fatti avvenuti alla scuola Diaz di Genova nel luglio 2001. In particolare, la Corte dei conti aveva condannato vari dipendenti pubblici, in solido con altri, al ristoro delle somme versate dal Ministero dell’Interno per provvisionali e spese legali e delle somme anticipate dal Ministero della Giustizia per il patrocinio a spese dello Stato. I ricorrenti hanno dedotto, con motivi sostanzialmente sovrapponibili, il difetto di giurisdizione del giudice contabile, sostenendo che la pretesa azionata dalla Procura avrebbe avuto natura di azione di regresso tra coobbligati in solido, spettante al giudice ordinario, e non di azione risarcitoria per danno erariale. Quanto alla posta relativa al gratuito patrocinio, hanno inoltre censurato la sentenza di appello per avere ritenuto non prescritta la pretesa facendo decorrere il termine quinquennale dalla data del pagamento effettuato dal Ministero dell’Interno (13 aprile 2017), assumendo che il giudice contabile avrebbe così, in corso di causa, mutato l’azione in un regresso civilistico e violato i limiti esterni della giurisdizione, attribuendosi una cognizione non prevista dalla legge e sostituendo il soggetto danneggiato e il dies a quo della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi principali e incidentali, li ha rigettati integralmente. Ha ritenuto infondate le censure di difetto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale, affermando che la Corte dei conti si è limitata a svolgere attività interpretativa e di sussunzione del fatto entro il perimetro della responsabilità amministrativo-contabile, senza trasformare l’azione risarcitoria in azione di regresso né invadere la sfera del legislatore. È stata quindi confermata la giurisdizione contabile e la decisione di merito della Corte dei conti, compresa la qualificazione del danno erariale indiretto con riferimento alle somme pagate per il patrocinio a spese dello Stato e la decorrenza della prescrizione dalla data del pagamento effettivo che ha reso attuale il danno per l’Amministrazione. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 28 Cost.

    "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili..."

    La disposizione è richiamata come fondamento del sistema di responsabilità per i dipendenti pubblici e come base della responsabilità civile dell’amministrazione verso il terzo, senza però snaturare la distinta responsabilità amministrativo-contabile.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità amministrativo-contabile è ricondotta, nella sua struttura essenziale, al paradigma della responsabilità aquiliana, differenziandosi solo per il soggetto agente, il danneggiato e il contesto funzionale dell’illecito.

  • art. 1299 c.c.

    L’azione di regresso tra coobbligati è distinta dall’azione di danno erariale; nel caso deciso non vi è ripartizione interna dell’obbligazione, ma richiesta risarcitoria per il danno subito dall’erario.

  • art. 1203, comma 1, n. 3) c.c.

    La surrogazione del coobbligato che paga è richiamata dalla Corte dei conti come argomento descrittivo del meccanismo di traslazione del danno, ma la Cassazione chiarisce che ciò non trasforma la domanda erariale in azione di regresso.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per il danno erariale indiretto essa viene ancorata al pagamento che rende attuale e concreto il pregiudizio patrimoniale per l’amministrazione.

  • L. 14 gennaio 1994, n. 20

    È indicata come disciplina fondamentale della responsabilità amministrativo-contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, limitata al dolo o alla colpa grave.

  • D.L. 23 ottobre 1996, n. 543

    È richiamato come norma modificativa della disciplina della responsabilità amministrativo-contabile.

  • L. 20 dicembre 1996, n. 639

    È richiamata quale legge di conversione della riforma della responsabilità amministrativo-contabile.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    È richiamato come norma che consente il controllo delle Sezioni Unite solo sui limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale.

  • art. 207 d.lgs. n. 174/2016

    È richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle sentenze della Corte dei conti ai soli profili di giurisdizione.

  • art. 335 c.p.c.

    È applicato per la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

  • art. 371 c.p.c.

    È richiamato per la conversione del secondo ricorso in ricorso incidentale nel giudizio con pluralità di parti.

  • art. 333 c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 371 c.p.c. nel ragionamento sulla proposizione del ricorso incidentale.

  • art. 74 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come base normativa del patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti.

  • art. 83 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore mediante decreto di pagamento dell’autorità giudiziaria.

  • art. 22 d.P.R. n. 3/1957

    È evocato nei motivi di ricorso a sostegno della tesi del regresso e del difetto di giurisdizione, ma la Corte non ne accoglie la lettura prospettata.

Massime di principio

  • L’azione promossa dal pubblico ministero contabile per il danno erariale indiretto resta azione risarcitoria di responsabilità amministrativo-contabile anche quando il pregiudizio derivi da pagamenti eseguiti dall’amministrazione in esecuzione di una condanna resa in sede penale o civile; non si trasforma per ciò solo in un’azione di regresso tra coobbligati.
  • La giurisdizione della Corte dei conti si radica quando la domanda ha ad oggetto il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito dall’erario per effetto della condotta illecita del dipendente pubblico; il rapporto tra più soggetti obbligati verso il terzo non sposta automaticamente la controversia nella giurisdizione ordinaria.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione: non integra difetto di giurisdizione, né eccesso di potere giurisdizionale, la censura che investa l’interpretazione delle norme o la sussunzione del fatto compiuta dal giudice contabile.
  • Nella responsabilità amministrativo-contabile il dies a quo della prescrizione coincide, per il danno erariale indiretto, con il momento in cui il pregiudizio patrimoniale diviene attuale per l’amministrazione, ossia con il pagamento che realizza concretamente la diminuzione patrimoniale.
  • L’eventuale erronea indicazione del soggetto danneggiato o del meccanismo giuridico sottostante non determina di per sé nullità della citazione o vizio di extrapetizione, se il giudice resta entro il perimetro del petitum sostanziale e della causa petendi risarcitoria dedotti in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di creditoRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrescrizioneGiudicato

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