Cassazione Penale, Sentenza n. 12086/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La curatela fallimentare ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Brindisi che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro conservativo disposto a favore della stessa curatela per un importo fino a euro 400.000,00 sui beni degli imputati. Il ricorso denunciava: (1) violazione dell'art. 316 c.p.p. in relazione ai presupposti del sequestro conservativo, in particolare la mancata sussistenza del periculum in mora (si rilevava che la sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo, la revoca del fallimento, la rinuncia al ricorso per cassazione da parte del creditore e la remissione della querela avrebbero fatto venire meno il pericolo di pregiudizio); la curatela osservava però che la procedura concorsuale era formalmente pendente e che la remissione della querela sarebbe inefficace rispetto all'interesse dei creditori; (2) vizio di motivazione e illogicità in relazione alla considerazione del Tribunale del riesame secondo cui il difetto di legittimazione della parte civile ad ottenere il sequestro avrebbe inciso sulla valutazione del periculum in mora, mentre tale requisito sarebbe indipendente dalla legittimazione della parte istante e sarebbe in concreto sussistente data l'incapienza patrimoniale del debitore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto prevalenti i precedenti delle Sezioni Unite che escludono la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che annulla o revoca il sequestro conservativo concesso alla stessa parte civile (richiamate Sez. U, n. 47999/2014 e Sez. U, n. 15290/2017). Per tali ragioni la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze relative all'art. 316 c.p.p. e alla valutazione del periculum in mora. La curatela è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 316 cod. proc. pen.
Disciplina i presupposti per il sequestro conservativo, in particolare il requisito del periculum in mora; il ricorrente aveva contestato la valutazione del riesame su tali presupposti, ma la Cassazione non ha approfondito il merito per inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Predisposizione dei motivi di ricorso per cassazione (violazione normativa e vizio di motivazione); il ricorso era fondato su tali lettere ma è stato dichiarato inammissibile per carenza della legittimazione della parte civile a proporre il rimedio straordinario impugnatorio in questa specifica ipotesi.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento; la curatela è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale norma.
Direttiva 2012/29/UE
Riferimento alla tutela delle vittime di reato: le Sezioni Unite avevano ritenuto che l'esclusione della legittimazione della parte civile non contrasta con la direttiva in quanto il complesso degli ordinamenti processuali offre strumenti di tutela alternativi.
Art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non risulterebbe compromesso dalla limitazione imposta alla parte civile di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza di riesame, secondo le Sezioni Unite richiamate.
Sezioni Unite, n. 47999 del 25/09/2014 (Alizzi) e n. 15290 del 28/09/2017 (Pino)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio per cui la parte civile non è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza del riesame che annulla o revoca il sequestro conservativo concesso a favore della stessa parte civile; tali precedenti sono stati determinanti per la dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- La parte civile non può proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame che abbia annullato o revocato un sequestro conservativo concesso a favore della stessa parte civile: in tali casi il gravame in Cassazione è inammissibile per carenza di legittimazione.
- Quando la Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per carenza di legittimazione, essa normalmente non entra nel merito delle censure relative ai presupposti del sequestro (es. periculum in mora): tali questioni devono essere adeguatamente dedotte e protette nei gradi di impugnazione consentiti.
- La valutazione del periculum in mora (rischio di dissipazione del patrimonio) è indipendente dalla legittimazione della parte istante; tuttavia, la mancata possibilità di ricorso in Cassazione da parte della parte civile limita il sindacato sulla corretta applicazione di tale requisito in sede di legittimità.
- In presenza di procedure concorsuali o di atti di remissione della querela, è importante verificare l'efficacia di tali atti rispetto all'azione penale e alla tutela dei creditori: talune rinunce o accordi privatistici possono essere contestabili in sede civile o concorsuale se frustrano i diritti dei creditori.
- La parte che intende ottenere la conservazione di somme o beni tramite sequestro dovrebbe curare la tempestiva e corretta tutela nei gradi processuali nei quali è legittimata ad agire; se l'ordinamento limita i rimedi in Cassazione, è opportuno valutare strumenti alternativi (es. azioni civili, interventi in sede concorsuale).
- È consigliabile, prima di proporre ricorso alle Corti superiori, verificare la giurisprudenza di legittimità e valutare la legittimazione attiva concreta per non incorrere nell'inammissibilità e nel pagamento delle spese e delle ammende.
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